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 Art. 121.(1)

(Esame di idoneità)

1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.(1a)

2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sulla base delle direttive della Comunità europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

3. Gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e del certificato di idoneità professionale di cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.(2)

4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici(2a) che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni.(2b)

5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresì disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonché i contenuti e le procedure dell'esame finale. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad un controllo di qualità sul predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso.(2c)

6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7. Le prove d'esame sono pubbliche.

8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell’articolo 122.(3)

9. La(3a) prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2, ed A,(3a) va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.

10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida.(4)

12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.(5)

_____________________________

(1) Sulla materia, v. anche D.M. 30 settembre 2003 (Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della Direttiva 200/56/CE).

(1a) Vedi All. 1b di cui all'art. 23, D. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 (G.U. n. 99 del 30.04.2011), in vigore dal  19 gennaio 2013.

(2) Parole così sostituite dall'art. 9, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 (G.U. n. 99 del 30.04.2011), in vigore dal  19 gennaio 2013.

(2a) Parole così sostituite dall'art. 9, comma 1, lette. b), del D. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 (G.U. n. 99 del 30.04.2011), in vigore dal  19 gennaio 2013.

(2b) Parole così sostituite dall'art. 9, comma 1, lette. c), del D. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 (G.U. n. 99 del 30.04.2011), in vigore dal  19 gennaio 2013.

(2c) Comma introdotto dall'art. 9, comma 1, lette. d), del D. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 (G.U. n. 99 del 30.04.2011), in vigore dal  19 gennaio 2013.

(3) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 1, lett. a), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(3a) Parole così sostituita dall'art. 9, comma 1, lette. e), del del D. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 (G.U. n. 99 del 30.04.2011), in vigore dal  19 gennaio 2013.

(4) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 1, lett. b), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(5) Così modificato dall'art. 6, d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 9, del D. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 (G.U. n. 99 del 30.04.2011), in vigore dal  19 gennaio 2013:

«2. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 332 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la relativa tabella IV.I, nel senso di prevedere profili professionali adeguati agli esami relativi alle nuove categorie di patenti introdotte nel Codice della strada ai sensi del presente decreto, e che gli stessi siano distinti in ragione che l'esaminatore sia abilitato in relazione alle prove di controllo delle cognizioni ovvero alle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, assicurando, in tale ultimo caso, un livello di istruzione professionale di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni.»

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