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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
(Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303)

TITOLO III

DEI VEICOLI

Capo IV

CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI


4 - REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE

(ART. 111 C.S.)


Art. 295.

Revisione delle macchine agricole in circolazione (art. 111 C.s.).

1. Le revisioni delle macchine agricole soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con periodicità non inferiori a cinque anni, a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole stesse.

2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal provvedimento di cui al comma 1, sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva, stabiliti nella appendice VIII e nella appendice IX al presente titolo.

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