APPENDICE AL TITOLO III ART. 237 |
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1. Le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 237 sono le seguenti:
a) Ruote, pneumatici e sistemi equivalenti.
b) Sistemi di frenatura.
c) Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, impianto elettrico.
Tali dispositivi devono essere in condizioni di totale efficienza: in particolare, di notte e con atmosfera limpida, le luci di posizione anteriori e posteriori debbono essere visibili ad una distanza non inferiore a 150 m e la targa posteriore deve essere leggibile ad almeno 20 m. L'altezza da terra e le altre quote di installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere comprese entro i limiti prescritti; avanti ai dispositivi non devono esservi vetri o schermi non facenti parte dei dispositivi stessi; ove vi siano due apparecchi disposti simmetricamente, essi devono essere dello stesso tipo e dello stesso colore; l'orientamento deve essere corretto e, per i proiettori, deve esistere la possibilità di regolazione in orizzontale ed in verticale; ove siano installati dispositivi il cui impiego sia consentito in via facoltativa, essi devono essere di tipo approvato e rispondere a quanto stabilito dal presente regolamento. L'impianto elettrico e le tensioni di alimentazione ai morsetti dei dispositivi utilizzatori devono rispondere alle prescrizioni stabilite con tabella d'unificazione a carattere definitivo.
d) Dispositivi di segnalazione acustica. - 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica di autoveicoli, filoveicoli e motoveicoli; - 75 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei motocicli aventi cilindrata non superiore a 125 cmc; - 70 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei ciclomotori; - 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica speciale per autobus; - 90 dB per i dispositivi supplementari di allarme.
e) Livello sonoro del dispositivo di scarico.
f) Emissioni inquinanti.
g) Visibilità.
h) Carrozzeria e telaio.
i) Dispositivi in generale ed approvazione degli stessi. Qualora soggetti ad approvazione devono recare, nei modi prescritti, gli estremi della stessa. |
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________________ * Direttiva abrogata dalla direttiva 96/96/CE |
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