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Art. 142(18)(*)(**)

(Limiti di velocità)

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,(13) gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.(1)

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:

a) ciclomotori: 45 km/h;

b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;

c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;

d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;

e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,(2) nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento(3) (4).

6-bis. Le  postazioni  di  controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben  visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione   luminosi,   conformemente  alle  norme  stabilite  nel regolamento di  esecuzione  del  presente  codice.  Le  modalità di impiego  sono  stabilite  con  decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.(5)(12)

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00 (da euro 54,67 a euro 225,33, se commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 07).(%).

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 680,00 (da euro 225,33 a euro 906,67 se commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 07).(%).

9. Chiunque  supera  di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti  massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da euro 532,00 a euro 2.127,00(14) (da euro 709,00 a euro 2.836,00 se commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 07).(%)(*) Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.(6)(14)

9-bis.  Chiunque  supera  di  oltre  60  km/h i limiti massimi di velocità  è  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da euro 829,00 a euro 3.316,00(10)(15) (da euro 1.105,33 a euro 4.421,33, se commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 07).(%)(*) Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida  da  sei  a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.(7)

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00 (da euro 33,33 a euro 133,33, se commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 07).(%)

11. Se  le  violazioni  di  cui  ai  commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse   alla  guida  di  uno dei veicoli  indicati  al  comma 3, lettere b), e), f), g), h), i)   e l)  le  sanzioni amministrative pecuniarie   e  quelle  accessorie  ivi  previste  sono  raddoppiate. L'eccesso  di  velocità  oltre il  limite  al  quale  è  tarato il limitatore  di  velocità  di  cui all'art. 179 comporta, nei veicoli obbligati  a  montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo art.  179,  per  il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento  del  mezzo  presso  un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato art. 179.(8)(11)

12. Quando  il titolare di una patente di guida sia incorso, in un  periodo  di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da  otto  a  diciotto  mesi,  ai  sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia  incorso,  in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del  comma 9-bis,  la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.(9)

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all’ente da cui dipende l’organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.(16)(17)(21)

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.(16)(17)(21)

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento(19) annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.(16)(17) Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini  della  responsabilità disciplinare  e  per  danno  erariale  e  devono   essere   segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.(20)(21)

_______________________________

(*) Articolo la cui violazione implica una detrazione di "punti", secondo la tabella annessa all'art. 126-bis.

(1) Comma sostituito dall'art. 9 del D. L.vo 15 gennaio 2002 n. 9.

(2) Parole introdotte dall'art. 3, comma 1, lett. a), della legge 2.10.2007, n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.l. 3.08.2007. n. 117.

(3) Per l'art. 1, D.M. 29 ottobre 1997, nell'impiego di apparecchi automatici per gli accertamenti della velocità deve essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.

(4) Vedi anche art. 4 del decreto-legge 121/2002, come modificato dalla legge di conversione, n. 168/2002, in G. U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto 2002 (ulteriormente modificato dal decreto-legge n. 151/2003, convertito nella legge n. 214 del 1° agosto 2003), il quale stabilisce :

«1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.»

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.

3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

(5) Comma introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. b), della legge 2.10.2007, n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.l. 3.08.2007. n. 117.

(6) Comma così precedentemente sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c), della legge 2.10.2007, n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.l. 3.08.2007. n. 117.

(7) Comma introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. c), della legge 2.10.2007, n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.l. 3.08.2007. n. 117.

(8) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. d), della legge 2.10.2007, n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.l. 3.08.2007. n. 117.

(9) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), della legge 2.10.2007, n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.l. 3.08.2007. n. 117.

(10) Sanzione sottratta dall'aggiornamento biennale di cui all'art. 195, comma 3, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.M. 17.12.2008 (G.U. n. 303 del 30.12.2008).

(11) Le eventuali sanzioni applicabili per le violazioni di cui al comma in esame, non sono soggette ad adeguamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.M. 17.12.2008 (G.U. n. 303 del 30.12.2008). Vedasi in proposito anche prospetto riepilogativo allegato alla circolare del Ministero dell'interno n. 300/A/1/38802/ 101/3/3/14 datata 31.12.2008.

(12) Sul punto, ai fini del coordinamento per l'uso dei dispositivi di controllo, fissi e mobili, per l'accertamento del rispetto dei limiti di velocità, vedasi la Direttiva del Ministro dell'interno n. 10307 del 14.08.2009 e relativi allegati.

(13) Parole inserite dall'art. 25, comma 1, lett. a, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(14) Sanzione edittale e parole rispettivamente modificate e inserite dall'art. 25, comma 1, lett. b), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010) ed escluse dall'adeguamento per il biennio 2011/2012 dal D.M. 22 dicembre 2010 (GU n. 335 del 31.12.2010). Ora aggiornata per il biennio 2013-2014 per effetto del DM 19.12.2012 (GU n. 303 del 31.12.2012).

(15) Sanzioni edittali così modificate dall'art. 25, comma 1, lett. c), legge 229 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010) ed escluse dall'adeguamento per il biennio 2011/2012 dal D.M. 22 dicembre 2010 (G.U. n. 335 del 31.12.2010). Ora aggiornata per il biennio 2013-2014 per effetto del DM 19.12.2012 (GU n. 303 del 31.12.2012).

(16) Comma introdotto dall'art. 25, comma 1, lett. d), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(17) Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 25, legge29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010):

«2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all’articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.»

«3. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell’emanazione del decreto di cui al comma 2.»

(18) Si riporta il testo dell'art. 61, legge 29 luglio 2010, n. 120:  «1. Agli enti locali è consentita l’attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell’accertamento delle violazioni esclusivamente con l’impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.»

(19) Parole così sostituite dall'art. 4-ter, comma 15, lett. a), della Legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione, con modificazioni, del D.l. 2 marzo 2012, n. 16 (G.U. n. 99 del 28 aprile 2012).

(20) Periodo introdotto dall'art. 4-ter, comma 15, lett. b), della Legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione, con modificazioni, del D.l. 2 marzo 2012, n. 16 (G.U. n. 99 del 28 aprile 2012).

(21) Si riporta il testo dell'art. 4-ter, comma 16, della Legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione, con modificazioni, del D.l. 2 marzo 2012, n. 16 (G.U. n. 99 del 28 aprile 2012:

«16. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285
.
»

 


(**)Si riporta il testo dell'art. 6-bis, commi 1 e 2, introdotto dalla legge 2.10.2007, n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.l. 3.8.2007, n. 2007, che, al comma 2, introduce una ulteriore sanzione amministrativa pari ad euro 200,00, per la violazione degli artt. 141 e/o 142, dopo le ore 20,00  e prima delle ore 07,00:

«Art. 6-bis. - Fondo contro l'incidentalità notturna. - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l'incidentalità notturna.

  [2.  Chiunque,  dopo  le  ore  20  e  prima  delle  ore 7, viola gli articoli 141,  142,  commi 8  e  9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la sanzione  amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalità notturna.]. Comma ora abrogato dall'articolo 3, comma 54, lett. a), legge 15.07.2099, n. 94, in vigore dall'8.08.2009 (G.U. n. 170 del 24.07.2009).

  3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per l'acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna svolte dalle Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti. (Comma così ulteriormente modificato dall'articolo 3, comma 54, lett. b), legge 15.07.2009, n. 94, in vigore dall'8.08.2009 (G.U. n. 170 del 24.07.2009).

    [4.  Entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze,   con   decreto   adottato   di  concerto  con  il  Ministro dell'interno  e  con  il Ministro dei trasporti, emana il regolamento per l'attuazione del presente articolo.] (Comma abrogato dall'articolo 3, comma 54, lett. c), legge 15.07.2099, n. 94, in vigore dall'8.08.2009 (G.U. n. 170 del 24.07.2009).

  5.  Per  il  finanziamento  iniziale del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata  la  spesa  di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008  e  2009.  Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

 (%) Ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 195, come introdotto dall'articolo 3, comma 55, lett. c), legge 15.07.2009, n. 94, in vigore dall'8.08.2009 (G.U. n. 170 del 24.07.2009), le sanzioni edittali sono aumentate di un terzo se le violazioni sono commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Vedasi anche allegati "A"  e "B" nonché allegato "3" alla circolare del Ministero dell'interno n. 557/LEG/240520.09/3^P del 7 agosto 2009.

(*) Sanzione non soggetta a riduzione del 30% per effetto dell'art. 202, comma 1, ultimo periodo.

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