Sabato 27 Aprile 2024
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Art. 141.(*)(**)

(V e l o c i t à)

1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.

5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.

6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.

7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.

8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00 (da euro 113,33,00 a euro 450,67, se commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 07).(%)

9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 680,00(1). (da euro 225,33 a euro 906,67 se commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 07).(%)

10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00 (da euro 33,33 a euro 133,33, se commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 07).(%)

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00 (da euro 54,67 a euro 225,33, se commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 07).(%).

_______________________________

(*) Articolo la cui violazione implica una detrazione di "punti", secondo la tabella annessa all'art. 126-bis.

(1) Comma modificato dall'art. 8 del D. L.vo n. 9/2002, con le modifiche apportate dal decreto-legge 121/2002 e dalla legge di conversione, n. 168/2002, con decorrenza 7 agosto 2002, e successivamente modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003.

(**)Si riporta il testo dell'art. 6-bis, commi 1 e 2, introdotto dalla legge 2.10.2007, n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.l. 3.8.2007, n. 2007:

«Art. 6-bis. - Fondo contro l'incidentalità notturna. - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l'incidentalità notturna.

   [2.  Chiunque,  dopo  le  ore  20  e  prima  delle  ore 7, viola gli articoli 141,  142,  commi 8  e  9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la sanzione  amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalità notturna.] Comma ora abrogato dall'articolo 3, comma 54, lett. a), legge 15.07.2009, n. 94, in vigore dall'8.08.2009 (G.U. n. 170 del 24.07.2009).

  3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per l'acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna svolte dalle Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti. (Comma così ulteriormente modificato dall'articolo 3, comma 54, lett. b), legge 15.07.2009, n. 94, in vigore dall'8.08.2009 (G.U. n. 170 del 24.07.2009).
  [4.  Entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze,   con   decreto   adottato   di  concerto  con  il  Ministro dell'interno  e  con  il Ministro dei trasporti, emana il regolamento per l'attuazione del presente articolo.]
Comma abrogato dall'articolo 3, comma 54, lett. c), legge 15.07.2099, n. 94, in vigore dall'8.08.2009 (G.U. n. 170 del 24.07.2009).

  5.  Per  il  finanziamento  iniziale del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata  la  spesa  di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008  e  2009.  Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

    (%) Ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 195, come introdotto dall'articolo 3, comma 55, lett. c), legge 15.07.2009, n. 94, in vigore dall'8.08.2009 (G.U. n. 170 del 24.07.2009), le sanzioni edittali sono aumentate di un terzo se le violazioni sono commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Vedasi anche allegati "A"  e "B" nonché allegato "3" alla circolare del Ministero dell'interno n. 557/LEG/240520.09/3^P del 7 agosto 2009.

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