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Notizie brevi 19/05/2006

Automobile Club d’Italia - Sportello Telematico dell’Automobilista. Formalità di radiazione. D.Lgs. del 26 febbraio 2006 n. 149, disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso

Prot. n. 8011/DSD, 26 aprile 2006

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (DSD) 

 
Prot. n. 8011/DSD
Roma, 26 aprile 2006

 
OGGETTO: Sportello Telematico dell’Automobilista. Formalità di radiazione. D.Lgs. del 26 febbraio 2006 n. 149, disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso.
 
 Nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2006 è stato pubblicato l’allegato Decreto Legislativo n. 149 del 23/2/2006 (1), ai cui lavori preparatori ACI ha partecipato in veste di consulente esperto in materia, con il quale sono state apportate alcune modifiche al D.Lgs. n. 209/2003 (2), che disciplina l’attività di smaltimento dei veicoli da avviare alla demolizione.
 Tali modifiche, sono state necessarie per uniformare alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 209/2003 (2) alla Direttiva CE 2000/53.
 Si evidenziano le principali novità che saranno operative a partire dal 27 aprile 2006, data di entrata in vigore del nuovo testo di legge.

 
ABOLIZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI RITIRARE IL VEICOLO SU AREA PRIVATA

 Il c. 2 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 149/2006 (1) ha modificato l’art. 103 del Codice della Strada (3) abrogando la previsione che consentiva alla parte interessata di richiedere al PRA la formalità di cessazione della circolazione dei veicoli non avviati alla demolizione.
 Sono quindi ora espressamente previste esclusivamente le formalità di radiazione per demolizione e definitiva esportazione.
 Ne consegue che, dal 27/4/2006, non è più prevista neppure la formalità di radiazione per ritiro su area privata (eccezion fatta per le formalità ripresentate perché respinte in data antecedente al 27/4/2006).
 Peraltro, al fine di sapere con certezza se tale impossibilità debba essere considerata non superabile neppure in casi particolari e, comunque, per poter disciplinare in via definitiva la specifica fattispecie, questa Direzione sta predisponendo apposito quesito.
 Ovviamente dalla citata data del 27/04/2006 non dovranno essere più inviate le dichiarazioni sostitutive attestanti il ritiro del veicolo su area privata alle Province e per conoscenza alle Prefetture/UTG.
 Rimangono invariate le disposizioni per i veicoli d’epoca, di interesse storico e collezionistico, o destinati ai musei che, come noto, sono soggetti alla specifica disciplina dell’art. 60 C.d.S (4). Come sempre, per i veicoli di interesse storico e collezionistico andrà prodotta l’iscrizione in uno dei registri di cui all’art. 60 C.d.S (4).

 
FORMALITÀ DI RADIAZIONE PER DEFINITIVA ESPORTAZIONE ALL’ESTERO

 Ai sensi dell’art. 103 C.d.S. (3) l’intestatario del veicolo o l’avente titolo può continuare a presentare la formalità di radiazione per definitiva esportazione all’estero.

 
FORMALITÀ DI RADIAZIONE DI VEICOLI AVVIATI ALLA DEMOLIZIONE

 Il D.Lgs. n. 149/2006 (1) ha introdotto alcune modifiche anche per quanto riguarda le procedure connesse alla demolizione e alla radiazione al PRA del veicolo da parte del centro di raccolta o del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato.
 Il c. 2 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003 (2), modificato dal D.Lgs. n. 149/2006 (1), prevede che, "un veicolo è classificato fuori uso con la consegna a un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente, o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso, oppure con la consegna al concessionario o gestore dell’automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione, rilascia il relativo certificato di rottamazione".
 Il c. 1 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2003 (2), modificato dal D. Lgs. n. 149/2006 (1), prevede che il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore a un centro di raccolta o, nel caso in cui il detentore intende cedere tale veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato per la successiva consegna (entro 30 giorni) ad un centro di raccolta (inteso come impianto di trattamento autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997 Decreto Ronchi), qualora detto concessionario o gestore intenda accettare la consegna.
 Al momento della consegna del veicolo il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato rilascerà al detentore il certificato di rottamazione emesso in nome e per conto del centro di raccolta, nel quale è indicato l’impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA.
 Come prescritto dall’art. 3, comma 8, la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo, tranne i costi documentati di cancellazione dal PRA e quelli relativi al trasporto del veicolo.
 È stato modificato il termine per la richiesta al PRA della formalità di radiazione da parte dei suddetti soggetti, che non è più di tre giorni ma di 30 giorni (naturali e consecutivi) dalla data di consegna del veicolo e di contestuale emissione del certificato di rottamazione.
 II D.Lgs. n. 149/2006 (1) ha previsto, inoltre, che alla formalità di radiazione per demolizione debba essere allegata copia del certificato di rottamazione (che dovrà essere conforme ai requisiti indicati nell’allegato IV del citato Decreto) il cui originale è stato consegnato al detentore del veicolo.
 Il rilascio del certificato di rottamazione (di fatto la distruzione del mezzo verrà effettuata successivamente) libera il detentore del veicolo fuori uso da responsabilità penali, civili o amministrative connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo.
 Poiché in tale certificato sono contenuti gli elementi identificativi dell’impresa che rilascia il certificato di rottamazione, i dati relativi alla consegna e alla presa in carico del veicolo, nonché quelli identificativi del veicolo e del soggetto detentore, viene meno la necessità di allegare alla formalità la copia della pagina del registro di presa in carico relativa al veicolo mentre è obbligatorio allegare la copia del certificato di rottamazione.
 Infine, a mero titolo informativo, si fa presente che il nuovo Decreto Legislativo in materia di autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di trattamento rilasciate ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. n. 22/1997, prevede che queste contengano l’espresso riferimento agli obblighi previsti dall’art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 209/2003 (2).

 Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento che potrà essere richiesto, per gli aspetti giuridico-normativi, alla dr.ssa Carrera, Dirigente dell’Ufficio Normativa e Contratti o, in sua assenza, alla dr.ssa Benci, funzionario esperto della tematica, mentre per gli aspetti di natura procedurale ed organizzativa occorre far riferimento al dr. Brandi, Dirigente dell’Unità di Gestione dei Servizi PRA o, in sua assenza, al dr. Cappelli, contattabili ai consueti numeri telefonici.

 Si coglie l’occasione per inviare i migliori saluti.

  
       
IL DIRETTORE CENTRALE
 Fabio Califano

 __________

(1) Vedasi "la motorizzazione 2006" pag. 2006/142.
(2) Vedasi "la motorizzazione 2003" pag. 2003/427 o "codice della strada" pag. 103.00.05 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2003.06/05.
(3) Vedasi "codice della strada" pag. 103.00.00 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1992.04/50.
(4) Vedasi "codice della strada" pag. 060.00.00 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1992.04/12.


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Venerdì, 19 Maggio 2006
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