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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»
A cura Ufficio Studi ASAPS

(GU Serie Generale n.245 del 19-10-2022 - Suppl. Straordinario n. 5)

 

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari».
Interessante la parte relativa a quanto previsto all'art. 2, in materia di condizioni di procedibilità, per il reato di lesioni personali stradali.
Si può infatti leggere come "l’intervento introduce il regime di procedibilità a querela della persona offesa per il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall’articolo 590 bis, primo comma, del codice penale, recependo così il monito contenuto nella sentenza n. 248/2020 della Corte costituzionale, che ha sollecitato al legislatore “una complessiva rimeditazione sulla congruità dell’attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall’art. 590 bis c.p.”. La Corte costituzionale ha infatti sottolineato come non possa negarsi “che quanto meno le ipotesi base del delitto di lesioni stradali colpose, previste dal primo comma dell’art. 590-bis c.p., appaiono normalmente connotate da un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa”. Ha osservato infatti la Corte che “le fattispecie ivi disciplinate hanno come possibile soggetto attivo non solo il conducente di un veicolo a motore ma anche, ad esempio, chi circoli sulla strada a bordo di una bicicletta. Inoltre, pur concernendo condotte produttive di gravi danni all’integrità fisica delle persone offese, tali fattispecie hanno per presupposto la violazione di qualsiasi norma relativa alla circolazione stradale diversa da quelle previste specificamente nei commi successivi e nelle quali possono incorrere anche gli utenti della strada più esperti. Simili violazioni sono connotate da un disvalore inferiore a quello proprio delle assai più gravi ipotesi di colpa cui si riferiscono i commi successivi dell’art. 590-bis c.p., le quali sono caratterizzate in gran parte dalla consapevole (o addirittura temeraria) assunzione di rischi irragionevoli: ad esempio da parte di chi si ponga alla guida di un veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti o significative quantità di alcool, ovvero superi del doppio la velocità massima consentita, circoli contromano o, ancora, inverta il senso di marcia in prossimità di una curva o di un dosso”.

Inoltre, osserva conclusivamente la Corte costituzionale, “a fronte di condotte consistenti in occasionali disattenzioni, pur se produttive di danni significativi a terzi, potrebbe discutersi dell’opportunità dell’indefettibile celebrazione del processo penale a prescindere dalla volontà della persona offesa, specie laddove a quest’ultima sia stato assicurato l’integrale risarcimento del danno subito; e ciò anche a fronte dell’esigenza – di grande rilievo per la complessiva efficienza della giustizia penale – di non sovraccaricare quest’ultima dell’onere di celebrare processi penali non funzionali alle istanze di tutela della vittima”. Quest’ultima considerazione è di particolare rilievo nella prospettiva di un più ampio disegno riformatore – come quello della l. n. 134/2021 – volto a ridurre i tempi del processo penale e a favorirne forme di definizione anticipata, anche attraverso la riparazione dell’offesa. Nei procedimenti per il delitto di cui all’art. 590 bis, co. 1 c.p. spesso la persona offesa è disinteressata alla punizione del responsabile, perché già risarcita dalle compagnie di assicurazione. Quei procedimenti riguardano fatti frequentissimi (ricorrenti nel ruolo del giudice monocratico) e talvolta di difficile e complesso accertamento, avviati per applicare pene del tutto modeste e per lo più non eseguibili (ad es. perché sospese). L’introduzione della procedibilità a querela rappresenta un fondamentale filtro in grado di portare il giudice penale a confrontarsi con quelle rare ipotesi (ad es., lesioni di particolare gravità, risarcimento non riconosciuto) in cui è realmente richiesto il suo intervento.

Sotto il profilo della tecnica legislativa, si propone di adottare una disposizione che, analogamente a quanto prevede per le lesioni personali colpose l’art. 590, ultimo comma, del codice penale, stabilisce di regola la procedibilità a querela per il delitto, salvo eccettuare espressamente le ipotesi, aggravate, che restano procedibili d’ufficio. La legge delega, nel limitare la procedibilità a querela all’ipotesi del primo comma dell’art. 590 bis, infatti, ha inteso evidentemente riferirsi all’ipotesi-base, escludendo le ipotesi aggravate di cui ai successivi commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, caratterizzate da un maggiore disvalore e che rimangono procedibili d’ufficio (per l’espressa qualificazione di dette ipotesi come circostanze aggravanti cfr. l’art. 590 quater c.p.). A fortiori, invece, per evitare censure di irragionevolezza, deve prevedersi la procedibilità a querela anche nell’ipotesi attenuata prevista dal settimo comma (qualora l’evento non sia di esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole). La procedibilità a querela, in assenza di una o più delle sopramenzionate circostanze aggravanti, va infine tenuta ferma anche nell’ipotesi di pluralità di eventi lesivi, prevista dall’ultimo comma dell’art. 590 bis c.p. Tale disposizione riproduce analoghe previsioni contenute negli artt. 589, ult. co., 589 bis, ult. co. e 590, co. 4 c.p., che non configurano circostanze aggravanti bensì ipotesi speciali di concorso formale di reati,
caratterizzate secondo la giurisprudenza (cfr. ad es. Cass. Sez. IV, 7 marzo 2017, n. 20340, CED 270167), da una mera unificazione quoad poenam dei singoli reati, i quali devono essere separatamente considerati, anche ai fini del regime di procedibilità a querela, che pertanto non viene meno in caso di pluralità di eventi lesivi, sempre che non ricorra una o più delle predette circostanze aggravanti.

In allegato la relazione illustrativa e l'aggiornamento della tabella sulle condizioni di procedibilità.

>Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari».

>TABELLA ASAPS PER PROCEDIBILITA' LESIONI PERSONALI STRADALI AGGIORNATA


Modificata la procedibilità che diventa a querela solo per le lesioni da incidente stradale se non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 590 bis Codice Penale.
ASAPS mette a disposizione dei soci una utile tabella riepilogativa delle procedibilità. Testo e tabella aggiornati

 

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Giovedì, 20 Ottobre 2022
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