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Notizie brevi 12/05/2020

L’ATTIVITA’ DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI AGLIANA (PT) NEL CONTRASTO ALLE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI CIRCA LE RESTRIZIONI ALLA MOBILITA’ DELLE PERSONE IN MATERIA DI COVID - 19

Al centro nella foto la Comandante della Polizia Municipale di Agliana Lara Turelli

Dall'11 marzo al 25 marzo sono state 18 le persone fermate ed identificate che hanno violato le disposizioni penali circa le restrizioni alla mobilità delle persone in materia Covid-19, che prevedevano la denuncia ai sensi dell'art. 650 del CP, di cui 11 a carico di stranieri.
Tali reati con il D.L. n. 19 del 25 marzo sono stati depenalizzati ed è stato prevista la sostituzione delle sanzioni penali con sanzioni amministrative applicandole nella misura minima ridotta alla metà, in buona sostanza sono state commutate con il pagamento di una sanzione di € 200,00.
Dal 25 marzo, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di restrizione per il contenimento indicate dal Governo è sanzionato con una sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00.
 
Alle 18 violazioni depenalizzate del periodo 11 marzo - 25 marzo si aggiungono le sanzioni dal 25 marzo al 3 maggio u.s. che sono state invece n. 93 (per 45 conducenti, 34 pedoni, 9 trasportati e 5 attività economiche); 28 gli aglianesi sanzionati, 18 i residenti a Pistoia, 15 a Prato, 7 a Quarrata, 3 a Montale, 2 di Montemurlo, 20 residenti altrove; 5 i ricorsi pervenuti.
Sono stati svolti nel periodo anche 8 servizi serali fino alle 24, con territorio coperto dalle 7,30 alle 24,00.
 
Sono 1835 le telefonate ricevute in orario d'ufficio per richiesta informazioni sugli spostamenti dall'11 marzo a domenica 3 maggio, che lo sportello ha provveduto ad evadere.
La normale attività d'ufficio è proseguita normalmente e non ha avuto alcuna battuta d'arresto né nei giorni feriali, né in quelli festivi.
 
E' bene precisare che i proventi in materia (93 sanzioni) vanno tutti al Ministero dell'Interno, tranne per le violazioni riscontrate alle Ordinanze del Presidente Rossi che vanno alla Regione: 1 violazione elevata per violazione dell'Ordinanza Regionale che prevedeva la chiusura degli esercenti il commercio in sede fissa nei festivi del 25 aprile e 1 maggio fatta ad un negozio trovato aperto nella festività del 25 aprile.
Nessun provento è destinato al Comune, quindi chi dice che lavoriamo per far cassa, si sbaglia, il lavoro è stato duro e intenso perché si tratta di tutela della Salute Pubblica.
 
Si ricorda che se il mancato rispetto delle norme avviene con l'uso di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino ad 1/3, pertanto un pedone che viola le norme sarà sanzionato con € 280 con pagamento entro 30 giorni o con € 400 se il pagamento avviente dal 31esimo giorno al 60esimo giorno, mentre un conducente viene sanzionato con € 373,34 se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla violazione o con € 533,33 dal 31 giorno al 60esimo giorno.
E' ammesso infatti, con effetto estintivo il pagamento ridotto del 30% della sanzione minima entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione per le violazioni accertate fino al 31 maggio, poi salvo proroghe il termine utile per il pagamento in misura ridotta del 30% sarà di 5 giorni dalla contestazione o notificazione.

Martedì, 12 Maggio 2020
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