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L’ASSOLUZIONE PER FATTO DI LIEVE ENTITA’ DI UN CONDUCENTE CON QUASI QUATTRO VOLTE IL LIMITE ALCOLEMICO  E CHE INCAPPA IN UN INCIDENTE COSTITUISCE LA DEFINITIVA PIETRA TOMBALE PER IL CONTRASTO ALL’ALCOLEMIA SULLA STRADA
A QUESTO PUNTO SECONDO L’ASAPS TANTO VALE ABOLIRE L’ARTICOLO 186 CDS

La sentenza di Milano con la quale un conducente con un valore alcolemico nel sangue pari a quasi quattro volte il limite e che nell’aprile del 2018  ha causato anche un incidente nel quale rimaneva ferito lo stesso conducente e un passeggero viene assolto perché il reato è stato considerato di lieve entità, è assolutamente incomprensibile e lascia più che perplessi, addirittura storditi gli operatori di polizia che stanno notte e giorno sulle strade per frenare il dilagare micidiale della ubriachezza alla guida e sotto l’effetto di stupefacenti e quanti si occupano seriamente di sicurezza stradale.  Secondo il giudice «la circostanza che il livello di tasso alcolemico rinvenuto nel sangue non sia di molto superiore al limite relativo alla soglia di rilevanza, consente di qualificare il fatto in termini di tenuità».  Non molto superiore?? Quasi quattro volte il limite è non molto superiore? Il conducente doveva entrare in coma etilico per avere un valore molto superiore? Parliamo di un valore che supera 1,5g/l soglia che prevede la confisca del veicolo se di proprietà e la condanna alla pena massima in caso di omicidio stradale.

Nella sentenza in riferimento all’incidente si legge poi che «non si stima adeguatamente provato» visto che «l’imputato perdeva il controllo del mezzo senza cagionare ad altri danno». Pieno sostegno dell’ASAPS alla Polizia Stradale di Bergamo che ha espresso le sue perplessità in una lettera alla Procura di Milano in cui scrive che «rimane di difficile comprensione l’eccezione di non ritenere adeguatamente provato l’incidente» e si domanda perché venga considerato di lieve entità il valore di 1,97 g/l «accertato clinicamente» con «procedura medico legale, considerato che tale valore supera di quasi 4 volte il limite massimo previsto».
Come si può motivare la “lieve entità” nella valutazione se il legislatore ha già costruito la norma che stabilisce la lieve entità con la sanzione amministrativa fino a 0,8 g/l?

La sentenza vanifica il lavoro della polizia e costituisce un vero trampolino per una sorta di “liberi tutti” di bere anche se si guida! Immaginabili le conseguenze in un quadro già oggi molto preoccupante per la sicurezza sulle strade.

A questo punto secondo l’ASAPS tanto vale abolire l’articolo 186 del CdS, lasciando in vigore solo l’ipotesi in cui viene causata la morte di altre persone.
Auspichiamo che la sentenza venga impugnata e che si torni a ridare fiducia agli operatori di polizia impegnati sulle strade che in questo modo ne escono frustrati con la vanificazione del loro lavoro e fiducia in tutti quei cittadini che devono percorrere le strade senza il terrore di incappare in un conducente con valore alcolemico di quasi 2 g/l che in pratica potrà viaggiare indisturbato fino a che non avrà ucciso.

Nota: Secondo le tabelle del Ministero della Sanità con un valore alcolemico superiore a 1,5 g/l queste sono le sensazioni più frequenti:
Stordimento. Aggressività. Stato depressivo. Apatia. Letargia.
E questi gli effetti progressivi: Compromissione grave dello stato psicofisico. Comportamenti aggressivi e violenti. Difficoltà marcata a stare in piedi o camminare. Stato di inerzia generale. Ipotermia. Vomito.
 
Forlì 20 gennaio 2020

Giordano Biserni

 

 

 


 

Lunedì, 20 Gennaio 2020
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