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Editoriali , Comunicati stampa ,... 15/01/2020

IL CNEL PRESENTA UN DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA DI ALCUNI ARTICOLI DEL CODICE DELLA STRADA
di Giordano Biserni*

E' stata depositato alla Camera dei Deputati il testo della proposta di legge nr. 2146 d'iniziativa del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro "Interventi di modifica al codice della strada per il rafforzamento dell’effettività delle prescrizioni. Protezione degli utenti vulnerabili. Controllo diffuso. Semplificazione e contenimento della spesa". Con la presente iniziativa il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) intende sollecitare interventi normativi tesi al rafforzamento dell’effettività delle prescrizioni anche attraverso l’adeguamento delle sanzioni alle condotte causalmente più connesse agli esiti lesivi o mortali degli incidenti stradali, alla considerazione della maggiore vulnerabilità di determinate categorie di utenti e, al riguardo, a una maggiore responsabilizzazione delle autorità locali competenti, e infine alla semplificazione e al contenimento della spesa. Si propone l'aggravamento della sanzione accessoria della sospensione della patente, quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima e nei casi di omicidio colposo. Il CNEL tale aggravamento può costituire un ulteriore deterrente rispetto ai comportamenti che costituiscono le principali cause di incidenti stradali, nell’auspicio che misure accessorie più severe contribuiscano a sensibilizzare gli utenti della strada.

Viene proposto un aggravamento delle sanzioni in caso di violazione delle norme sulla precedenza, di cui all’articolo 145 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e di distanza di sicurezza tra i veicoli, di cui all’articolo 149 del medesimo codice, è finalizzato a sensibilizzare gli utenti della strada in merito al rispetto di tali obblighi, la cui violazione costituisce causa principale di numerosi incidenti stradali. La proposta di modifica dell’articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, è volta a migliorare la sicurezza passiva dei ciclisti, tema di grande attualità. La viabilità e lo stato delle strade italiane sono infatti fattori di rischio oggettivo per i ciclisti. L’introduzione dell’obbligo di indossare un casco di tipo omologato è ritenuta di estrema utilità, vista la provata efficacia di tale strumento nella prevenzione di traumi cranici. Parallelamente l’uso di giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, sia fuori sia nei centri abitati, costituisce strumento di protezione quando le condizioni di visibilità non siano idonee a garantire un elevato livello di protezione dei ciclisti.

Si propone poi un’ulteriore modifica relativa all’articolo 193, commi 2 e 2-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, chiedendo di aggravare la sanzione relativa alla circolazione in assenza di copertura assicurativa, nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente in caso di recidiva.

Con la modifica proposta all’articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, si prevede che, ove si renda necessario l’impiego dei soggetti di cui ai commi 132 e 133 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per la regolazione del traffico in occasione di incidenti stradali ovvero di manifestazioni sportive, fiere o mercati, l’onere conseguente è posto a carico, rispettivamente dei responsabili dell’incidente ovvero del soggetto organizzatore delle manifestazioni.

Gli ausiliari del traffico sono figure che possono subentrare a garanzia della sicurezza della circolazione, durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, fiere e mercati, per garantire la fluidità del traffico, la tutela degli spettatori e dei partecipanti nonché le opportune segnalazioni e regolamentazioni.

All’articolo 80, comma 17, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, si propone di aggiungere che, all’atto dell’immatricolazione dei veicoli ovvero della revisione periodica degli stessi, il proprietario debba comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle notificazioni di cui all’articolo 201 del medesimo codice e alle disposizioni del decreto del Ministro dell’interno 18 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018, recante disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata.
Vedremo se il progetto di legge verrà ora aggiunto agli altri, già all'esame dell'Aula di Montecitorio per la prima approvazione di una mini-riforma del Codice della Strada.

>In allegato il testo del progetto di legge nr. 2146

 

Mercoledì, 15 Gennaio 2020
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