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Notizie brevi 06/08/2004

Tre categorie di mezzi aziendali, divieto assoluto ai professionisti.

 

Tre categorie di mezzi aziendali, divieto assoluto ai professionisti.

La richiesta di rimborso per il recupero dell’Iva non detratta sulle autovetture, ciclomotori e motocicli utilizzati a uso professionale dalle imprese e dai lavoratori autonomi può costituire un’iniziativa che, sia in ragione dell’ampiezza della platea dei potenziali soggetti interessati (tutti i titolari di partita Iva) sia in ragione dell’ammontare degli importi di cui si richiede il rimborso (circa 4 miliardi di euro per anno), potrebbe rilevarsi per l’erario ben più grave di quanto è già stata la precedente esperienza del rimborso della tassa società.

I motivi che supportano la richiesta di rimborso e la legittimità dell’iniziativa stanno nel fatto che la regola dell’indetraibilità Iva sulle autovetture prevista dall’articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c) del Dpr 633/72, come mitigata dall’articolo 30, comma 4 della legge 388/2000, non risulterebbe in linea con le previsioni comunitarie e, più in particolare con le disposizioni della sesta direttiva che consentono agli Stati membri di limitare il diritto a detrazione dell’imposta pagata sull’acquisto di beni e servizi.

Le regole nazionali. La detrazione Iva relativa alle autovetture e, più in generale, ai mezzi destinati al trasporto di persone che vengono utilizzati dalle imprese e dai professionisti nell’esercizio della propria attività economica risulta, in modo articolato, disciplinata dal Dpr 633/72.

In particolare, l’articolo 19-bis 1 del Dpr 633, in deroga alle regole generali che sanciscono la detraibilità totale e assoluta dell’imposta assolta in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, prevede seguenti che seguono.

Imprese. Per le imprese, il legislatore provvede a ripartire gli automezzi in tre categorie. La prima riguarda gli autoveicoli a uso promiscuo, vale a dire quegli automezzi che per ragioni strutturali e di utilizzo vengono impiegati sia per il trasporto di merci che per il trasporto di persone. Ritroviamo la specifica categoria espressamente descritta nella lettera e) della tabella B del Dpr 633/72. La lettera richiamata prevede una limitazione di cilindrata che è del tutto ininfluente ai fini della detrazione Iva. Detta detrazione è ammessa sia per l’acquisizione del mezzo che per le operazioni strettamente connesse, solo quando l’autoveicolo forma oggetto dell’attività propria dell’impresa (ad esempio per il commerciante di autovetture) ovvero quando è destinato a essere utilizzato esclusivamente come strumentale all’attività (ad esempio l’autoveicolo dell’impresa di trasporto).

La seconda categoria comprende le autovetture, gli autoveicoli e i motocicli cosiddetti "di lusso". Vale a dire le autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata superiore a 2.000 cc, ovvero se diesel superiore a 2.500 cc e i motocicli, a uso privato, con motore di cilindrata superiore a 350 cc. In questo caso la detrazione è ammessa solo se gli automezzi formano oggetto dell’attività propria dell’impresa.

La terza categoria comprende tutti gli altri automezzi. Vale a dire le autovetture e gli autoveicoli di cui alle lettere a) e c) del Dl 285 del 30 aprile 1992, i motocicli al di sotto dei 350 cc e i ciclomoto. Per questi la detrazione fino al 31 dicembre 2000 è stata limitata solo a quelli adibiti a uso pubblico, a quelli che formano oggetto proprio dell’attività dell’impresa e a quelli che sono acquistati da agenti e rappresentanti di commercio. Per questi ultimi bisogna evidenziare che se l’agente utilizza l’autovettura sia per fini privati che per fini professionali deve detrarre l’Iva in misura percentuale all’utilizzo professionale del mezzo. Tale percentuale viene fissata autonomamente secondo criteri oggettivi e coerenti. L’agente non può, tuttavia, utilizzare in via automatica la percentuale dell’80% fissata in materia di imposte dirette dall’articolo 121-bis del Tuir.

In relazione a questa terza categoria va specificato che la limitazione dal 1° gennaio 2001 non è più del 100%, ma è del 90 per cento. Tale previsione è stata prorogata al 31 dicembre 2004 dall’articolo 2, comma 17 della legge 350/2003.

Professionisti. Per questi l’articolo 19-bis 1 del Dpr 633/72 prevede che il diritto di detrazione relativa all’acquisizione degli automezzi e alle spese a essi relative non è mai esercitabile.

Anche per i professionisti, come per l’impresa, dal 2001 e ancora fino al 31 dicembre di quest’anno è possibile detrarre per l’acquisto o l’acquisizione di autovetture, cicli e motocicli di cui alla lettera c) un ammontare pari al 10% dell’Iva assolta.

Le incongruenze con la legislazione comunitaria. Le regole vigenti non rispondono totalmente con le previsioni comunitarie, come sostiene il coordinamento delle Unioni industriali del Trive-neto, in quanto la limitazione del diritto a detrazione nasce da una antica richiesta alle autorità di Bruxelles, poi riproposta nel tempo dallo Stato italiano, di deroga al regime comunitario, richiesta che doveva essere temporanea e che al contrario è vigente nel nostro ordinamento dal lontano 1979.



di Romeo Gabellini

Venerdì, 06 Agosto 2004
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