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Notizie brevi 03/05/2018

Trasporti di Cabotaggio: la Corte di Giustizia Europea, con una sentenza, dà ragione alla Danimarca riguardo all’attuazione di norme particolari in materia

Arrivano importanti novità dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea (Quinta Sezione), del 12 aprile scorso, riguardo alla nozione di trasporto di cabotaggio, così come definito dal Regolamento CE 1072/2009.

Secondo tale Regolamento, infatti, si verifica un trasporto di cabotaggio solo successivamente ad un trasporto internazionale e qualora i viaggi del vettore estero siano limitati a tre trasporti entro sette giorni dall’ultimo scarico del trasporto internazionale stesso; principio questo che, secondo la sentenza della Corte di Giustizia Europea, appare carente sotto il profilo della completezza della definizione.

Al punto 28 della sentenza (scaricabile per intero in allegato) la Corte di Giustizia ha esplicitato, infatti, che gli stati membri dell’Unione Europea possono adottare delle misure di attuazione di un regolamento europeo nonostante i regolamenti stessi producano effetti immediati e non necessitino di ulteriori norme attuative nazionali.

Proprio in virtù di questo principio la Corte di Giustizia ha riconosciuto la piena validità della norma attuativa sul cabotaggio adottata dal Regno di Danimarca che prevede l’impossibilità, nei trasporti di cabotaggio, di godere di più punti di carico e più punti di scarico.

In particolare, la Danimarca aveva sostenuto che prevedere trasporti di cabotaggio, così come intesi dal loro contesto nazionale, serviva a garantire che gli stessi non fossero effettuati in modo da costituire un’attività permanente o continua.

Del resto è vero che i considerando n.13 e 15 del Regolamento 1072/2009 sottolineano in maniera chiara il carattere temporaneo del cabotaggio indicando che, questa particolare tipologia di trasporto, non dovrebbe costituire un’attività permanente o continua all’interno di uno Stato membro ospitante.

Secondo quanto previsto dalla interpretazione danese delle normativa, quindi, un numero illimitato di punti di carico e di punti di scarico priverebbe di significato il concetto di limite massimo di tre trasporti, effettuabili nell’arco di una settimana, previsti dalla normativa sul cabotaggio.

Ma c’è di più: per la Danimarca effettuare trasporti di cabotaggio con un numero illimitato di punti di carico e punti di scarico equivarrebbe ad andare contro il concetto di temporaneità del cabotaggio, così come previsto dal Regolamento CE 1072/2009.

Ecco quindi che il principio attuativo del Regolamento sopracitato, riconosciuto al Regno di Danimarca, rappresenta certamente un’ulteriore elemento al quale fare riferimento per cercare di arginare, quanto più possibile, il fenomeno del dumping sociale attuato nel nostro Paese dalle innumerevoli imprese estere provenienti soprattutto dall’Est Europa.

da assotir.it

Giovedì, 03 Maggio 2018
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