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Notizie brevi 10/10/2017

INCIDENTI STRADALI, LA SCENA CRIMINIS

Lo scenario degli incidenti stradali, con la novella normativa sull’omicidio stradale e delle lesioni personali gravi o gravissime, è stato modificato nella sua configurazione, essi possono essere configurati nell’ambito di azioni “criminis”.
L’argomento sarà trattato durante i lavori che si terranno giovedì 12 ottobre, nel primo pomeriggio a Cosenza nell’edizione Pol Italia 2017.
La sessione di studio avente come intitolazione: “Introduzione alla fattispecie criminale/amministrativa, ambiti di intervento dei servizi di polizia stradale”, offre la possibilità di parlare degli interventi che le forze di polizia che operano nella scena dell’incidente stradale.

La Fondazione ASAPS, ha organizzato per l’assise un pull di relatori, al fine di dare una visione operativa agli addetti del settore post Legge 41/2016.
Interessante è l’argomentazione relativa al coinvolgimento del veicolo del suo conducente, in particolare se esso è straniero, coinvolto nel teatro del sinistro. Questi particolari saranno approfonditi con delle linee guida procedurali giudiziarie ed amministrative correlate all’omicidio stradale.
L’operatività della polizia stradale è stata modificata nell’approccio della rilevazione e del reperimento delle fonti di prova.
Lo studio delle scene del crimine si possono suddividere in due ampie localizzazioni: scene chiuse e scene aperte.
Le scene chiuse sono quelle ascritte ad un luogo che può identificarsi in una casa, appartamento ufficio ed altri siti non a contatto con l’aperto.
Le scene aperte, per loro natura, sono quelle che si verificano e trovano il loro habitat in un luogo aperto, come di fatto succede per gli incidenti stradali.La scena criminis comprende l'area nella quale vengono recuperate la maggior parte degli elementi rinvenuti durante le operazioni svolte

dalla polizia. La scena del crimine è un luogo in cui è stato commesso un delitto, nella fattispecie stradale quelli annoverati agli art. 589; 589bis; 590 e 590bis del c.p..
L'area dell’operatività dell’azione criminale, dove si è verificato un delitto contro la persona o una strage, viene prontamente delimitata con un nastro segnaletico posto lungo i confini del perimetro per limitare l'accesso ai soli addetti sul luogo del crimine. Questo per il fatto della conservazione delle prove attinenti al delitto.
Nel caso del sinistro stradale, i soccorritori, si essi vigili del fuoco o personale medico, giungono sul luogo generalmente prima delle forze dell’ordine e nell’esecuzione delle loro attività possono modificare lo status ambientale.
L’attività che deve essere posta in essere, dal sopralluogo all’analisi, dapprima in forma panoramica e successivamente nella focalizzazione dei vari particolari, rientra nella fattispecie operativa di una scena del crimine messa in atto dagli agenti e ufficiali di P.G.. Esse sono attività assai delicate, proprio per questo richiedono una professionalità poiché, il teatro operativo può essere contaminato da fattori esterni, i quali possono concorrente a diverse variabili anche mutando il luogo.
Le modalità effettive con cui gli organi di polizia stradale eseguono il sopralluogo e raccolgono le tracce, sono importanti per l’iter del rapporto di incidente stradale.

Le tracce e le fonti di prova, spesso sono irripetibili quindi l’attività di repertazione deve essere posta in loco in modo professionale e capillare.
Importante è l’attività scientifica posta per l’individuazione, la repertazione, il controllo, la conservazione, degli elementi di prova.
Nel codice di procedura penale, non esiste una esplicita definizione di “prova”.
Essa, può essere identificata con esplicito riferimento agli elementi di prova, che si concretizzano nelle informazioni e nelle attività necessarie per la trasmissione degli atti propedeutici alla fase dibattimentale dinnanzi al Giudice.
Nel dettato normativo del c.p.p., le fonti di prova possono essere così riassunte:
1. fonti di prova (art. 65 c.p.p.);
2. mezzi di prova (art. 194 e seguenti c.p.p.).
Nello specifico, l’attività di polizia stradale, come normata dall’art. 11 del C.d.S., svolge le seguenti attività nella rilevazione del sinistro:
ricostruzione della scena del crimine anche con ausilio anche di tecnologie informatiche; analisi dei reperti;
attento controllo atto alla conservazione, classificazione nel rispetto delle procedure di repertazione;
analisi delle possibili fonti di prova, che devono non essere alterate o artefatte, ma bensì “genuine”
valutazione delle testimonianze raccolte nella scena del crimine;
attenta ricostruzione della rilevazione dei mezzi e altri elementi presenti nel teatro criminis.

Abbiamo appurato che la fase posta in essere dalle forze di polizia stradale, nel contesto dell’incidente stradale, possono far scaturire azioni penalmente e civilmente avverso il responsabile di un sinistro stradale, il quale è soggetto alle pene previste dal codice penale ed è tenuto al risarcimento dei danni.
Se ha violato anche norme del codice della strada è soggetto a responsabilità amministrativa e quindi alle relative sanzioni.
La professionalità deontologia degli operatori, in questa fattispecie deve essere diligente al fine del reperimento di tutte quelle informazioni a cui gli organi giudicanti sono chiamati in una fase successiva ad emettere il provvedimento sanzionatorio, sia esso penale che civile.
Bene hanno fatto gli organizzatori del POL ITALIA 2017 con Fondazione ASAPS, programmare una sessione di studio tecnico operativa per gli appartenenti alle Forze di Polizia.
 

Martedì, 10 Ottobre 2017
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