AGGIORNAMENTO BIENNALE DEI LIMITI EDITTALI
Il Codice della strada, all’art. 195, ha previsto che
l’ammontare delle sanzioni sia aggiornato ogni 2 anni in misura
pari all’intera variazione media nazionale accertata dall’ISTAT
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L’aggiornamento è reso operativo con un decreto
interministeriale. Per il biennio 2005-2006 vi ha provveduto il DM 22
dicembre 2004 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 305 - Serie
Generale del 30 dicembre 2004) che quindi troverà applicazione dal
prossimo 1° Gennaio 2005.
NON INCREMENTO PER LE NORME ENTRATE IN VIGORE SUCCESSIVAMENTE
ALL’1.1.2003
L’adeguamento è previsto solo per l’importo delle sanzioni che
sono rimaste in vigore per tutto il biennio precedente cui si riferisce il
DM: in tale senso, infatti, il medesimo DM contiene l’elencazione di
norme, entrate in vigore in data successiva al 1.1.2003, le cui sanzioni
non sono oggetto di adeguamento.
ARROTONDAMENTO DELLE SANZIONI
Per semplificare l’attività di riscossione e limitare la
possibilità di errori nei pagamenti da parte dell’utenza, l’art 195 comma
3 bis CDS, introdotto dall’art. 1 comma 529 della legge finanziaria 2005,
in vigore dal 1° gennaio 2005, prevede che la misura delle sanzioni
amministrative pecuniarie sia oggetto di arrotondamento all’unità di euro.
Tale arrotondamento, che si riferisce all’importo delle sanzioni
edittali (sia nel minimo che nel massimo) si applica secondo le seguenti
regole:
• per eccesso, cioè all’unità di euro superiore, se la frazione
decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro (es euro 40,50 viene
arrotondato a euro 41,00)
• per difetto, cioè all’unità di euro senza decimali, se è
inferiore a detto limite (es. euro 40,10 viene arrotondato a euro 40,00).
L’arrotondamento, tuttavia:
• opera solo sulle sanzioni edittali,
• è calcolato dopo le operazioni conseguenti all’adeguamento biennale.
Non devono quindi essere oggetto di arrotondamento le somme che sono il
risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi
previsti dal codice.
L’arrotondamento investe tutte le sanzioni amministrative
previste dal Codice della Strada, ancorchè non siano state ancora oggetto
di aggiornamento ai sensi dell’art. 195, comma 3 CdS: in tale senso v.
circolare prot. n.300/A/1/36006/101/3/3/14 del 30.12.2004 del Ministero
dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia
Stradale.
TABELLA SANZIONI CONTENENTE I PRECEDENTI
IMPORTI, I NUOVI IMPORTI E I NUOVI IMPORTI ARROTONDATI
Importi Importi
arrotond.
precedenti DM 22.12.2004 finan. 2005
in vigore dal in vigore dal in vigore dal
1.1.2003 1.1.2005
1.1.2005
19,95 20,77
21,00
33,60 34,98
35,00
40,95 42,63
43,00
68,25 71,05
71,00
81,90 85,26
85,00
102,90 107,12
107,00
127,05 132,26
132,00
137,55 143,19
143,00
164,85 171,61
172,00
205,80 214,24
214,00
270,90 282,01
282,00
275,10 286,38
286,00
287,70 299,50
300,00
343,35 357,43
357,00
541,80 564,01
564,00
550,20 572,76
573,00
576,45 600,08
600,00
631,05 656,92
657,00
656,25 683,16
683,00
687,75 715,95
716,00
1.083,60 1.128,03
1.128,00
1.376,55 1.432,99
1.433,00
1.626,45 1.693,13
1.693,00
2.168,25 2.257,15
2.257,00
2.754,15 2.867,07
2.867,00
Queste informazioni e la relativa tabella con i nuovi importi, utili
come generale conoscenza del problema e di aiuto per l’operatore
nell’immediato, vanno integrate operativamente con "Il prontuario delle
violazioni alla circolazione stradale" del dott. Giandomenico
Protospataro, divenuto ormai "il prontuario", già predisposto da Egaf e
che verrà inviato GRATUITAMENTE entro pochi giorni a tutti i soci ASAPS
che hanno rinnovato il tesseramento per il 2005.
Se non
hai ancora rinnovato, che cosa aspetti?
Elenco delle sanzioni escluse
dall’adeguamento previsto dall’art. 195, comma 3 C.d.S., che tuttavia
ai sensi dell’art. 195, comma 3-bis C.d.S., sono oggetto del solo
arrotondamento laddove necessario |
Articolo 7, comma
14, ultimo periodo
Ove era prevista la
sanzione da € 68,25 a € 275,10 la stessa deve intendersi sostituita
con quella da € 68,00 a € 275,00 |
Articolo 7, comma 15-bis
Sanzione da €
652,00 a € 2620,00 |
Articolo 23, comma 13-bis
Sanzione da €
4.000,00 a € 16.000,00 |
Articolo 79, comma 4 ultimo periodo
Sanzione da €
1.000,00 a € 10.000,00 |
Articolo 85, comma 4-bis
Sanzione da €
70,00 a € 280,00 |
Articolo 86, comma 2
Sanzione da €
1.500,00 a € 6.000,00 |
Articolo 86, comma 3
Sanzione da €
70,00 a € 280,00 |
Articolo 97, comma 7
Sanzione da €
131,00 a € 524,00 |
Articolo 97, comma 8
Sanzione da €
65,00 a € 262,00 |
Articolo 97, comma 9
Sanzione da €
1.549,00 a € 6.197,00 *
*(Importo
già corretto per precedente errore materiale nella circolare
ministeriale). |
Articolo 97, comma 11
Sanzione da €
1.549,00 a € 6.197,00 |
Articolo 97, comma 12
Sanzione da €
327,00 a € 1.311,00 |
Articolo 97, comma 13
Sanzione da €
65,00 a € 262,00 |
Articolo 116, comma 13-bis
Sanzione da €
516,00 a € 2.065,00 |
Articolo 143, comma 11
Ove era prevista la
sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve
intendersi sostituita
con quella da € 138,00 a € 550,00 |
Articolo 143, comma 12
Ove era prevista la
sanzione da € 270,90 a € 1.083,60 la stessa deve
intendersi sostituita
con quella da € 271,00 a € 1.084,00 |
Articolo 145, comma 10
Ove era prevista la
sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve
intendersi sostituita
con quella da € 138,00 a € 550,00 |
Articolo 146, comma 3
Ove era prevista la
sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita
con quella da €
138,00 a € 550,00 |
Articolo 148, comma 15
Ove era prevista la
sanzione da € 68,25 a € 275,10 la stessa deve
intendersi sostituita
con quella da € 68,00 a € 275,00 |
Articolo 148, comma 16
Ove era prevista la
sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve
intendersi sostituita
con quella da € 138,00 a € 550,00 |
Articolo 168, comma 9
Ove era prevista la
sanzione da € 343,35 a € 1.376,55 la stessa deve
intendersi sostituita
con quella da € 343,00 a € 1.377,00 |
Articolo 168, comma 9-bis
Ove era prevista la
sanzione da € 343,35 a € 1.376,55 la stessa deve
intendersi sostituita
con quella da € 343,00 a € 1.377,00 |
Articolo 168, comma 9-ter
Ove era prevista la
sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve
intendersi sostituita
con quella da € 138,00 a € 550,00 |
Articolo 170, comma 6
Ove era prevista la
sanzione da € 68,25 a € 275,10 la stessa deve
intendersi sostituita
con quella da € 68,00 a € 275,00 |
Articolo 171, comma 2
Ove era prevista la
sanzione da € 68,25 a € 275,10 la stessa deve
intendersi sostituita
con quella da € 68,00 a € 275,00 |
Articolo 172, comma 8
Ove era prevista la
sanzione da € 68,25 a € 275,10 la stessa deve
intendersi sostituita
con quella da € 68,00 a € 275,00 |
Articolo 172, comma 9
Ove era prevista la
sanzione da € 33,60 a € 137,55 la stessa deve
intendersi sostituita
con quella da € 34,00 a € 138,00 |
Articolo 173, comma 3
Ove era prevista la
sanzione da € 68,25 a € 275,10 la stessa deve
intendersi sostituita
con quella da € 68,00 a € 275,00 |
Articolo 174, comma 4
Ove era prevista la
sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve
intendersi sostituita
con quella da € 138,00 a € 550,00 |
Articolo 174, comma 5
Ove era prevista la
sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve
intendersi sostituita
con quella da € 138,00 a € 550,00 |
Articolo 174, comma 7-bis
Ove era prevista la
sanzione da € 1.626,45 a € 6.506,85 la stessa deve
intendersi sostituita
con quella da € 1.626,00 a € 6.507,00 |
Articolo 178, comma 3
Ove era prevista la
sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve
intendersi sostituita
con quella da € 138,00 a € 550,00 |
Articolo 178, comma 4
Ove era prevista la
sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve
intendersi sostituita
con quella da € 138,00 a € 550,00 |
Articolo 178, comma 4-bis
Ove era prevista la
sanzione da € 1.626,45 a € 6.506,85 la stessa deve intendersi
sostituita
con quella da €
1.626,00 a € 6.507,00 |
Articolo 179, comma 2-bis
Sanzione da €
800,00
a € 3.200,00 |
Articolo 179, comma 3
Ove era prevista la
sanzione da € 687,75 a € 2.754,15 la stessa deve
intendersi sostituita
con quella da € 688,00 a € 2.754,00 |
Articolo 189, comma 5
Sanzione da €
250,00 a € 1.000,00 |
Articolo 191, comma 4
Ove era prevista la
sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve
intendersi sostituita
con quella da € 138,00 a € 550,00 |
Articolo 213, comma 2-ter
Ove era prevista la
sanzione da € 1.549,37 a € 6.197,48 la stessa deve
intendersi sostituita
con quella da € 1.549,00 a € 6.197,00 |
Articolo 214, comma 1
Ove era prevista la
sanzione da € 656,25 a € 2.628,15 la stessa deve
intendersi sostituita
con quella da € 656,00 a € 2.628,00 |
Articolo 214, comma 8
Ove era prevista la
sanzione da € 656,25 a € 2.628,15 la stessa deve
intendersi sostituita
con quella da € 656,00 a € 2.628,00 |
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