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Notizie brevi 31/12/2004

Nuove sanzioni dal 1° gennaio 2005 Scheda riassuntiva dei nuovi importi. a cura di EGAF - ASAPS

Nuove sanzioni dal 1° gennaio 2005

Scheda riassuntiva dei nuovi importi.

a cura di EGAF - ASAPS

 

AGGIORNAMENTO BIENNALE DEI LIMITI EDITTALI

Il Codice della strada, all’art. 195, ha previsto che l’ammontare delle sanzioni sia aggiornato ogni 2 anni in mi­sura pari all’intera variazione media nazionale accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L’aggiornamento è reso operativo con un decreto interministeriale. Per il biennio 2005-2006 vi ha provveduto il DM 22 dicembre 2004 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 305 - Serie Generale del 30 dicembre 2004) che quindi troverà applicazione dal prossimo 1° Gennaio 2005.

 

NON INCREMENTO PER LE NORME ENTRATE IN VIGORE SUCCESSIVAMENTE ALL’1.1.2003

L’adeguamento è previsto solo per l’importo delle sanzioni che sono rimaste in vigore per tutto il biennio precedente cui si riferisce il DM: in tale senso, infatti, il medesimo DM contiene l’elencazione di norme, entrate in vigore in data successiva al 1.1.2003, le cui sanzioni non sono oggetto di adeguamento.

 

ARROTONDAMENTO DELLE SANZIONI

Per semplificare l’attività di riscossione e limitare la possibilità di errori nei pagamenti da parte dell’utenza, l’art 195 comma 3 bis CDS, introdotto dall’art. 1 comma 529 della legge finanziaria 2005, in vigore dal 1° gennaio 2005, prevede che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie sia oggetto di arrotondamento all’unità di euro.

Tale arrotondamento, che si riferisce all’importo delle sanzioni edittali (sia nel minimo che nel massimo) si applica secondo le seguenti regole:

per eccesso, cioè all’unità di euro superiore, se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro (es euro 40,50 viene arrotondato a euro 41,00)

per difetto, cioè all’unità di euro senza decimali, se è inferiore a detto limite (es. euro 40,10 viene arrotondato a euro 40,00).

L’arrotondamento, tuttavia:

• opera solo sulle sanzioni edittali,

• è calcolato dopo le operazioni conseguenti all’adeguamento biennale.

Non devono quindi essere oggetto di arrotondamento le somme che sono il risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal codice.

L’arrotondamento investe tutte le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, ancorchè non siano state ancora oggetto di aggiornamento ai sensi dell’art. 195, comma 3 CdS: in tale senso v. circolare prot. n.300/A/1/36006/101/3/3/14 del 30.12.2004 del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale.

 

TABELLA SANZIONI CONTENENTE I PRECEDENTI IMPORTI, I NUOVI IMPORTI E I NUOVI IMPORTI ARROTONDATI

 

Importi Importi arrotond.

precedenti DM 22.12.2004 finan. 2005

in vigore dal in vigore dal in vigore dal

1.1.2003 1.1.2005 1.1.2005

 

19,95 20,77 21,00

33,60 34,98 35,00

40,95 42,63 43,00

68,25 71,05 71,00

81,90 85,26 85,00

102,90 107,12 107,00

127,05 132,26 132,00

137,55 143,19 143,00

164,85 171,61 172,00

205,80 214,24 214,00

270,90 282,01 282,00

275,10 286,38 286,00

287,70 299,50 300,00

343,35 357,43 357,00

541,80 564,01 564,00

550,20 572,76 573,00

576,45 600,08 600,00

631,05 656,92 657,00

656,25 683,16 683,00

687,75 715,95 716,00

1.083,60 1.128,03 1.128,00

1.376,55 1.432,99 1.433,00

1.626,45 1.693,13 1.693,00

2.168,25 2.257,15 2.257,00

2.754,15 2.867,07 2.867,00

 

 

Queste informazioni e la relativa tabella con i nuovi importi, utili come generale conoscenza del problema e di aiuto per l’operatore nell’immediato, vanno integrate operativamente con "Il prontuario delle violazioni alla circolazione stradale" del dott. Giandomenico Protospataro, divenuto ormai "il prontuario", già predisposto da Egaf e che verrà inviato GRATUITAMENTE entro pochi giorni a tutti i soci ASAPS che hanno rinnovato il tesseramento per il 2005.

Se non hai ancora rinnovato, che cosa aspetti?

 

 

Elenco delle sanzioni escluse dall’adeguamento previsto dall’art. 195, comma 3 C.d.S., che tuttavia ai sensi dell’art. 195, comma 3-bis C.d.S., sono oggetto del solo arrotondamento laddove necessario

Articolo 7, comma 14, ultimo periodo

Ove era prevista la sanzione da € 68,25 a € 275,10 la stessa deve intendersi sostituita

con quella da € 68,00 a € 275,00

Articolo 7, comma 15-bis

Sanzione da € 652,00 a € 2620,00

Articolo 23, comma 13-bis

Sanzione da € 4.000,00 a € 16.000,00

Articolo 79, comma 4 ultimo periodo

Sanzione da € 1.000,00 a € 10.000,00

Articolo 85, comma 4-bis

Sanzione da € 70,00 a € 280,00

Articolo 86, comma 2

Sanzione da € 1.500,00 a € 6.000,00

Articolo 86, comma 3

Sanzione da € 70,00 a € 280,00

Articolo 97, comma 7

Sanzione da € 131,00 a € 524,00

Articolo 97, comma 8

Sanzione da € 65,00 a € 262,00

Articolo 97, comma 9

Sanzione da € 1.549,00 a € 6.197,00 *

*(Importo già corretto per precedente errore materiale nella circolare ministeriale).

Articolo 97, comma 11

Sanzione da € 1.549,00 a € 6.197,00

Articolo 97, comma 12

Sanzione da € 327,00 a € 1.311,00

Articolo 97, comma 13

Sanzione da € 65,00 a € 262,00

Articolo 116, comma 13-bis

Sanzione da € 516,00 a € 2.065,00

Articolo 143, comma 11

Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita

con quella da € 138,00 a € 550,00

Articolo 143, comma 12

Ove era prevista la sanzione da € 270,90 a € 1.083,60 la stessa deve intendersi sostituita

con quella da € 271,00 a € 1.084,00

Articolo 145, comma 10

Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita

con quella da € 138,00 a € 550,00

Articolo 146, comma 3

Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita

con quella da € 138,00 a € 550,00

Articolo 148, comma 15

Ove era prevista la sanzione da € 68,25 a € 275,10 la stessa deve intendersi sostituita

con quella da € 68,00 a € 275,00

Articolo 148, comma 16

Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita

con quella da € 138,00 a € 550,00

Articolo 168, comma 9

Ove era prevista la sanzione da € 343,35 a € 1.376,55 la stessa deve intendersi sostituita

con quella da € 343,00 a € 1.377,00

Articolo 168, comma 9-bis

Ove era prevista la sanzione da € 343,35 a € 1.376,55 la stessa deve intendersi sostituita

con quella da € 343,00 a € 1.377,00

Articolo 168, comma 9-ter

Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita

con quella da € 138,00 a € 550,00

Articolo 170, comma 6

Ove era prevista la sanzione da € 68,25 a € 275,10 la stessa deve intendersi sostituita

con quella da € 68,00 a € 275,00

Articolo 171, comma 2

Ove era prevista la sanzione da € 68,25 a € 275,10 la stessa deve intendersi sostituita

con quella da € 68,00 a € 275,00

Articolo 172, comma 8

Ove era prevista la sanzione da € 68,25 a € 275,10 la stessa deve intendersi sostituita

con quella da € 68,00 a € 275,00

Articolo 172, comma 9

Ove era prevista la sanzione da € 33,60 a € 137,55 la stessa deve intendersi sostituita

con quella da € 34,00 a € 138,00

Articolo 173, comma 3

Ove era prevista la sanzione da € 68,25 a € 275,10 la stessa deve intendersi sostituita

con quella da € 68,00 a € 275,00

Articolo 174, comma 4

Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita

con quella da € 138,00 a € 550,00

Articolo 174, comma 5

Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita

con quella da € 138,00 a € 550,00

Articolo 174, comma 7-bis

Ove era prevista la sanzione da € 1.626,45 a € 6.506,85 la stessa deve intendersi sostituita

con quella da € 1.626,00 a € 6.507,00

Articolo 178, comma 3

Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita

con quella da € 138,00 a € 550,00

Articolo 178, comma 4

Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita

con quella da € 138,00 a € 550,00

Articolo 178, comma 4-bis

Ove era prevista la sanzione da € 1.626,45 a € 6.506,85 la stessa deve intendersi sostituita

con quella da € 1.626,00 a € 6.507,00

Articolo 179, comma 2-bis

Sanzione da € 800,00 a € 3.200,00

Articolo 179, comma 3

Ove era prevista la sanzione da € 687,75 a € 2.754,15 la stessa deve intendersi sostituita

con quella da € 688,00 a € 2.754,00

Articolo 189, comma 5

Sanzione da € 250,00 a € 1.000,00

Articolo 191, comma 4

Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita

con quella da € 138,00 a € 550,00

Articolo 213, comma 2-ter

Ove era prevista la sanzione da € 1.549,37 a € 6.197,48 la stessa deve intendersi sostituita

con quella da € 1.549,00 a € 6.197,00

Articolo 214, comma 1

Ove era prevista la sanzione da € 656,25 a € 2.628,15 la stessa deve intendersi sostituita

con quella da € 656,00 a € 2.628,00

Articolo 214, comma 8

Ove era prevista la sanzione da € 656,25 a € 2.628,15 la stessa deve intendersi sostituita

con quella da € 656,00 a € 2.628,00


 

Venerdì, 31 Dicembre 2004
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