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Notizie brevi 08/02/2017

Si può prendere la patente prima della CQC? La risposta del ministero
da uominietrasporti.it

Parliamo di patenti o CQC. E lo facciamo seguendo due risposte ad altrettante domande fornite dal ministero con una circolare della Divisione 5 della motorizzazione, datata 30 gennaio 2017. Queste le domande:

-          Chi non ha ancora compiuto 21 o 24 anni, ma ha presentato domanda di conseguimento della categoria C o D e della relativa qualificazione CQC e li compirà dopo aver sostenuto l'esame di teoria, può sostenere l’esame pratico per conseguire la patente prima di completare l’esame per conseguire la CQC?

-          Se invece il candidato ha presentato domanda per conseguire le categorie C (o D) e le relative qualificazioni professionali quando aveva già compiuto 21 (o 24) anni di età, può sostenere l'esame pratico per conseguire la patente prima di completare le procedure d'esame per il conseguimento della qualificazione CQC?

Le domande sono due, ma la risposta è unica: no! In entrambi i casi, infatti, spiega il ministero, non è possibile concludere le procedure per conseguire la patente di guida prima ancora di aver conseguito la CQC.

Per quali ragioni? Innanzi tutto in base a quanto scritto nell’art. 18 comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 in cui si specifica che «per l’accesso ai corsi di qualificazione iniziale (...) non è richiesto il previo conseguimento della patente di guida corrispondente». E poi perché l’art. 11, comma 8 del decreto del ministro dei Trasporti del 20 settembre 2013 ha previsto due diverse procedure, una per chi deve conseguire esclusivamente la qualificazione CQC e una per chi deve conseguire patente e CQC.

E rispetto a quest’ultimo caso va tenuto che bisogna rispettare i criteri di propedeuticità previsti dall'art. 11, comma 9, del Decreto ministeriale 20 settembre 2013 che riportiamo di seguito:

Al conducente titolare di autorizzazione che voglia esercitarsi alla guida per il conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE, è rilasciato, previo assolvimento dell'imposta di bollo, un CAP comprovante il conseguimento della CQC.
Questo CAP deve essere esibito all'ufficio della motorizzazione all'atto della prenotazione della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida corrispondente all'autorizzazione ad esercitarsi alla guida posseduta: all'esito positivo della predetta prova, sulla patente di guida così conseguita, in corrispondenza della categoria presupposta dalla carta di qualificazione del conducente posseduta e comprovata dal CAP, è annotato il codice unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione.

da uominietrasporti.it

 

Mercoledì, 08 Febbraio 2017
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