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Notizie brevi 23/02/2016

Piacenza
Cabotaggio abusivo: multa da 5.000 euro e fermo veicolo per autista ungherese

Ancora un episodio di cabotaggio abusivo occupa le cronache della strada. Nei giorni scorsi a Piacenza un autotrasportatore di nazionalità ungherese è stato fermato per un accertamento da una pattuglia della locale polizia municipale. I controlli sui documenti e sugli spostamenti del camion hanno svelato che il trasporto in corso era abusivo in quanto non rispettava la normativa sul cabotaggio, in base alla quale un veicolo di uno Stato membro dell’Unione europea nel corso di un trasporto internazionale può effettuare all’interno di un altro paese della UE soltanto tre trasporti nazionali in una settimana. E nel caso in questione il trasportatore aveva caricato della merce nel porto di Genova per andarla a consegnare a Mantova, ma il veicolo era oltre i limiti imposti della normativa e quindi non era autorizzato a effettuare attività di autotrasporto per conto terzi all’interno del nostro Paese.

Peraltro, così come prevedono le nuove disposizioni in materia, per la polizia non è stato necessario dimostrare alcunché, perché l'onere della prova - come si dice - è in capo allo stesso autista fermato. Come a dire, se questi non prova la legittimità del trasporto, automaticamente è dimostrato che il trasporto è abusivo. E così è stato: l’autotrasportatore è stato multato per 5.000 euro e il mezzo è stato scortato al deposito giudiziale per un fermo di tre mesi.

Il cabotaggio non autorizzato si conferma una criticità da rimuovere. Proprio a questo scopo - ricordiamo - l’ultima legge di Stabilità ha modificato l’art. 46-ter nella legge 298/1974 (“Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali”) per rendere più incisivi i controlli sui vettori esteri, evitando aggiramenti della disciplina comunitaria.

Qual è stata la principale novità? Soprattutto è stato colmato un vuoto normativo relativo proprio alla mancanza di documentazione con cui dimostrare che il trasporto internazionale in corso di attuazione sia corretto e autorizzato. Ora chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto internazionale, non sia in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale del trasporto in corso di svolgimento viene sanzionato con una multa da 400 a 1.200 euro e con il fermo amministrativo del veicolo, restituito solo dopo l’esibizione della predetta documentazione e, comunque, trascorsi 60 giorni dalla data dell’accertamento. Se il veicolo è messo in circolazione senza prova documentale o se i documenti non sono compilati correttamente, la sanzione è aumentata con un importo da 2.000 a 6.000 euro. La prova documentale può essere costituita da qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto per i trasporti internazionali dalle norme nazionali o internazionali. Infine, qualora l’omessa o incompleta compilazione determini l’impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale si applica un’ulteriore sanzione amministrativa da 2.065 a 12.394 euro, incrementata in caso di recidiva nel corso di 5 anni, nonché il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

In ogni caso, le sanzioni devono essere pagate immediatamente nelle mani dell’agente accertatore e, in assenza del pagamento, è previsto l’obbligo di versare una cauzione, pena il fermo amministrativo del veicolo fino ad un massimo di 60 giorni.

Norme molto dure e costose, ma sicuramente più efficaci delle precedenti nella lotta agli abusivi stranieri.

da uominietrasporti.it


Una sanzione pesante della Polizia Municipale  per contrastare il fenomeno del cabotaggio abusivo. (ASAPS)

Martedì, 23 Febbraio 2016
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