Giovedì 02 Maggio 2024
area riservata
ASAPS.it su
Notizie brevi 22/02/2005

BORGOTARO (PARMA) - La guardia zoofila correva troppo e venne immortalata dall’autovelox: ma portava un cane morente dal veterinario, e il giudice di pace annulla il verbale

 

La guardia zoofila correva troppo e venne immortalata dall’autovelox: ma portava un cane morente dal veterinario, e il giudice di pace annulla il verbale

(ASAPS) BORGOTARO (PARMA) – È, vero, correva: ma dalla sua corsa dipendeva il destino della bestiola che stava trasportando dal veterinario. In quel tragitto, un autovelox, intercettò l’andatura samaritana, ed oggi un Giudice di Pace ha accolto la tesi dello stato di necessità invocato dal trasgressore, annullando il verbale. “Non può essere multata per eccesso di velocità una guardia zoofila nell’esercizio delle sue funzioni”, ha sentenziato la dottoressa Simonetta Mazza, CDP di Parma, che ha così accolto il ricorso presentato da Annalisa De Bei, guardia zoofila dell’ENPA di Borgotaro. La donna, la scorsa estate, era in servizio ed aveva soccorso un cane ferito, vittima di un investimento, che palesava un’emorragia interna. Il cane, morente, venne caricato sull’auto privata della volontaria, che corse subito da un veterinario; In quel tragitto, però, raggiunse i 72 chilometri orari, in un tratto in cui il limite è di 50. L’autovelox scattò implacabile, ma il ricorso, dopo essere stato rigettato dal Prefetto, è stato accolto dal giudice. “La signora De Bei – recita la sentenza – ha fornito prova di avere superato i limiti di velocità al fine di adempiere al proprio dovere di guardia zoofila. Nell’esercizio dei propri compiti, le guardie zoofile sono da considerarsi a tutti gli effetti agenti di polizia giudiziaria. La ratio della scriminante di cui all’articolo 51 del Codice penale va individuata, nel caso di specie, nel fatto che la signora De Bei abbia agito in adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica, in quanto i compiti assegnati alle guardie zoofile derivano da disposizione normativa, il dpr 31/ 3/ 1979 e il d. lgs 532/ 92. Inoltre, come è stato documentato dalla ricorrente, il comportamento della signora De Bei è ricollegabile alla necessità di sottoporre il cane sofferente alla cure del caso, non potendo operare altrimenti. Nessun rimprovero può essere mosso alla ricorrente e, pertanto, l’ordinanza- ingiunzione emessa dalla Prefettura di Parma merita di essere annullata poiché il fatto è stato commesso nell’adempimento di un dovere”. Soddisfatto il legale, la guardia e soprattutto il cane, ovviamente salvato. La soddisfazione sarebbe stata minore, aggiungiamo noi, se quella pericolosa corsa per salvare la sventurata bestiola, condotta con un veicolo privo di lampeggiante e sirena, si fosse conclusa con un incidente. La ratio è giusta, ma qual è allora il limite di un servizio d’istituto? E qual è il limite oltre il quale non andare mai, se anche i conducenti di ambulanze sono stati severamente condannati per le conseguenze delle loro corse finite male, per salvare comunque vite umane? Noi, con tutto l’amore che abbiamo per gli animali, non lo sappiamo davvero. (ASAPS).



Martedì, 22 Febbraio 2005
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK