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Notizie brevi 11/03/2005

Roma - CODICE STRADA: PENE PIU’ DURE PER AUTORI INCIDENTI

da "Ansa"
CODICE STRADA: PENE PIU’ DURE PER AUTORI INCIDENTI
 
(ANSA) - ROMA- Giro di vite per chi causa lesioni personali colpose gravi o gravissime in incidenti stradali, pene piu’ pesanti se l’incidente e’ causa di un omicidio colposo e processi piu’ veloci, per venire incontro ai bisogni delle vittime: lo prevedono una serie di nuove disposizioni approvate dall’Aula della Camera, che modificano il testo vigente del Codice della strada. Il testo, approvato quasi all’unanimita’ e l’astensione dei Verdi e del Prc, passa ora al Senato.

Innanzitutto, esso prevede che quando dall’incidente derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, il responsabile puo’ vedersi sospesa la patente fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo al colpevole la patente viene sospesa fino a quattro anni; fino ad ora, invece, era da sei mesi ad un anno. Le pene per lesioni colpose gravi, gravissime e mortali causate da violazioni del codice della strada vengono aumentate da due a cinque anni.
Accelerati i tempi, con delle riduzioni nei termini, dei processi civili in materia di risarcimento di danni derivanti da incidenti stradali gravi; abbreviati anche i termini per le indagini preliminari e per la fissazione della data del giudizio. Un’altra innovazione e’ poi rappresentata dalla liquidazione anticipata alla vittima dell’incidente di una somma tra il 30 ed il 50% della presumibile entita’ del risarcimento che sara’ in seguito determinato con sentenza.
Infine, per chi sara’ condannato con la reclusione per aver commesso un delitto colposo violando il codice della strada, il giudice potra’ disporre la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilita’ da svolgere presso lo Stato, gli enti locali e le associazioni di volontariato o di assistenza.
Questa attivita’ viene svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non piu’ di sei ore di lavoro settimanale, da svolgere con modalita’ e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. (ANSA).
 

 


Venerdì, 11 Marzo 2005
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