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Notizie brevi 20/03/2015

Incidenti stradali, Altroconsumo: negoziazione obbligatoria prima di andare dal Giudice

In caso di incidente stradale, da quest’anno è diventato obbligatorio cercare un accordo prima di rivolgersi al Giudice: è la cosiddetta “negoziazione assistita”, che comporta spese per l’avvocato. Altroconsumo ricorda che c’è un’alternativa gratuita: la conciliazione, cui si può ricorrere anche con l’aiuto delle Associazioni dei consumatori che hanno sottoscritto un accordo con l’Ania, Associazione nazionale delle imprese assicurative.

Quando si fa un incidente stradale, se si ha una controversia (di solito con l’assicurazione che deve risarcire), prima di rivolgersi al Giudice bisogna invitare la controparte a tentare un percorso esterno al Tribunale, allo scopo di trovare un accordo tra avvocati, che eviti la necessità di rivolgersi al giudice. Ma, precisa Altroconsumo, si tratta di una procedura costosa: la conciliazione, invece, è gratuita.

Ecco costi e procedure per queste due strade.

Negoziazione assistita: l’avvocato della parte che intende fare causa, prima deve inviare alla controparte un invito a stipulare una convenzione di negoziazione, cioè un accordo tra gli avvocati delle due parti. L’invito deve essere in forma scritta e sottoscritto dall’avvocato; deve contenere, oltre all’oggetto della controversia, l’avvertimento che la mancata risposta entro 30 giorni o il rifiuto possono essere valutati dal giudice, che ne terrà conto per stabilire a chi addebitare le spese di giudizio. La procedura di negoziazione, se accettata dalla controparte, ha una durata non inferiore a un mese e non superiore ai 3 mesi, con la possibilità di una proroga di 30 giorni. Se la procedura si conclude positivamente, l’accordo raggiunto tra le parti ha valore di sentenza. In caso contrario si potrà ricorrere in giudizio. Questa procedura ha un costo, quello della parcella dell’avvocato.

Conciliazione: se la richiesta di risarcimento è entro i 15.000 euro e se la proposta dell’assicurazione non soddisfa, l’assicurato può, in alternativa alla negoziazione assistita, tentare la via della conciliazione prevista dall’accordo tra Ania (Associazione delle imprese assicurative) e le associazioni di consumatori.

Il consumatore può conciliare se:

  • non ha ottenuto risposta dall’assicurazione entro i termini previsti dalla legge;
  • l’assicurazione ha rifiutato la sua richiesta di risarcimento;
  • non ha accettato (se non a titolo di acconto) l’offerta di risarcimento dell’assicurazione.

La procedura di conciliazione è gratuita e ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, viene sottoscritto un verbale di conciliazione tra le parti  (rappresentante di Ania e rappresentante dell’associazione consumatori) che ha la stessa efficacia di un contratto tra le parti; in caso di esito negativo, il consumatore potrà ricorrere in giudizio (passando prima però dalla negoziazione assistita obbligatoria).

Per attivare una procedura di conciliazione attraverso Altroconsumo o semplicemente per avere maggiori informazioni, si può chiamare il numero 02.6961550.

da helpconsumatori.it


Utile a sapersi. (ASAPS)

Venerdì, 20 Marzo 2015
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