Giovedì 02 Maggio 2024
area riservata
ASAPS.it su
Notizie brevi 04/06/2014

Rilascio e corsi per la CQC: il decreto con le novità è in Gazzetta

Quando trascorrono 8 mesi per pubblicare un decreto in Gazzetta Ufficiale è sintomo che qualcosa non gira per il verso giusto. Fatto sta che l’atto normativo con cui viene modificata la procedura di rilascio e l’erogazione dei corsi per la CQC, datata 20 settembre 2013 arriva sulla Gazzetta del 20 maggio 2014. E porta con sé diverse novità rispetto alle norme sulla qualificazione iniziale dei conducenti con patenti C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D o D che, per trasportare merci conto terzi, debbono ottenere la CQC o aggiornare la propria formazione. Ma procediamo con ordine.

 

Il decreto nasce dall’esigenza di armonizzare la disciplina sulle patenti in vigore dal 19 gennaio 2013, contenente peraltro l’innalzamento a 21 anni del limite per conseguire le patenti C e CE e a 24 per le D e DE, con quella della CQC che consentiva di acquisire una patente di categoria C o CE e D o DE in deroga ai limiti di età posti dall'art. 115 C.d.S. dopo aver frequentato un corso di qualificazione di 280 ore.

 

Rispetto a quanto prevede il nuovo decreto per conseguire la CQC bisogna iscriversi a un corso presso un’autoscuola o un centro di istruzione automobilistica se è titolare di almeno una patente di categoria B. Anche se non sarà possibile accedere alla parte pratica del corso avendo soltanto il foglio rosa. Per conseguire la patente relativa alla CQC del corso avrà bisogno di un apposito certificato (CAP) attestante la qualificazione iniziale di tipo CQC.

 

Cambiano profondamente, invece, i corsi, sia per la qualificazione iniziale sia quelli di formazione periodica rispetto a: contenuto dei programmi dei corsi teorici e pratici; requisiti dei docenti delle lezioni dei diversi moduli di un corso; comunicazioni di avvio del corso; durata giornaliera delle lezioni; ore di assenza consentite nei corsi; procedure per il loro recupero.

 

Vediamole separatamente.

PROGRAMMA TEORICO E PRATICO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
Il modulo 2, «peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell’utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria» diventa di 15 ore anziché 10;

 

Il modulo 3, «curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. Ottimizzazione del consumo di carburante», sale a 20 ore da 10 e viene integrato con i «principi di eco-guida»;

 

Il modulo 4, «durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell’autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente» scende a 30 ore rispetto alle precedenti 25 e può essere impartito non soltanto dall’esperto in materia di organizzazione aziendale, ma anche dell’insegnante di teoria;

 

Il modulo 5 si alleggerisce della sezione relativa alla «tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti», inglobato nel modulo 7 e si esaurisce con le «statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici»;

 

Il modulo 7, «capacità di prevenire i rischi fisici: principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale» acquisisce l’insegnamento su «tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti», di competenza del medico;

 

Il modulo 9 «capacità di valutare le situazioni d'emergenza: condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente» si riduce a 10 ore rispetto alle 20 precedenti.

 

Fin qui il programma teorico. Di quello pratico cambia soltanto il modulo 2, che si accorcia per diventare di un’ora, e il modulo 4 esteso a un’ora anziché 30 minuti.

 

La QUALIFICAZIONE INIZIALE ACCELERATA cambia nei seguenti aspetti:

  • il modulo 2 diventa di 7 ore anziché di 5 ore;
  • il modulo 3 sale a 10 ore da 5 e integra i «principi di eco-guida»;
  • il modulo 4 scende a 13 ore da 15;
  • il modulo 5 si alleggerisce dell’argomento «tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti» integrato ora nel modulo 7;
  • il modulo 9 si riduce a 5 ore invece di 10.
  •  
  • Il DM 20/09/2013 entrerà in vigore il 04/06/2014, tuttavia da subito diventa possibile frequentare un corso di formazione periodica a partire da tre anni e sei mesi antecedenti la data di scadenza della CQC.

Si tenga presente che ai corsi di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, a quelli di integrazione e a quelli di formazione periodica per i quali è stata presentata la dichiarazione di avvio corso prima del 4 giugno 2014 e entro la stessa data del 2015  si applicano ancora le disposizioni del decreto 16/10/2009.

 

I CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA possono essere frequentati a partire da tre anni e sei mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente e non più soltanto nei 12 mesi antecedenti la data di scadenza della CQC
I corsi di formazione periodica, a differenza di quelli di qualificazione iniziale, potranno ora essere svolti, nelle giornate di sabato, dalle ore 8 alle ore 15, in modo da portare a termine un intero modulo di 7 ore.
I partecipanti ai corsi non potranno essere più di 35 e sono consentite soltanto 3 ore di assenza.
Per un numero di ore superiore a 3 ma non superiore a 10 bisognerà recuperare interamente, entro un mese dalla fine del corso , le ore di frequenza relative alle materie trattate nei giorni di assenza.
Chi va oltre le 10 ore dovrà ripetere tutto il corso.

 

L’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Durante lo svolgimento delle lezioni il responsabile del corso può delegare al docente la raccolta delle firme di presenza. Di conseguenza, differentemente da oggi, anche nelle lezioni multimediali è sempre necessaria la presenza del docente e non è più possibile sostituirlo con il responsabile del corso.

 

La novità che vale per tutti i corsi, sia di qualificazione iniziale sia di formazione periodica, riguarda le modalità con cui il Ministero verifica l’effettiva presenza degli allievi rispetto a quanto riportato sul registro. Su questo registro, infatti, il responsabile del corso dovrà annotare data, argomento della lezione e nominativo del docente. L’assenza di un partecipante sarà annotata sul registro entro 15 minuti dall'inizio della prima ora di lezione giornaliera e di ogni successivo blocco di ore della medesima lezione, e poi, entro i successivi 5 minuti trasmette all’ufficio della motorizzazione competente per territorio una conferma di inizio o ripresa delle lezioni e l’indicazione dei nominativi degli allievi assenti, utilizzando un modello da trasmettere anche con posta elettronica. E il rispetto di questo tempistiche potrebbe non sempre risultare agevole.

 

 

da uominietrasporti.it

 


 

Novità sul  complesso percorso per ottenere la CQC. (ASAPS)

 

 

 

 

 

Mercoledì, 04 Giugno 2014
stampa
Tag: Asaps.it.
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK