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Notizie brevi 03/06/2014

Nuove procedure per imbarco di merci pericolose su nave: ecco gli obblighi del vettore stradale

Cambiano, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 107 del 7 maggio 2014 del decreto dirigenziale n. 303 del 7 aprile, le procedure da applicare per le operazioni di imbarco, trasporto, sbarco e reimbarco su altre navi, per ottenere il rilascio delle autorizzazioni e il nulla osta per il trasferimento delle merci pericolose in colli e in unità di trasporto del carico. Si tratta – è bene precisarlo – di procedure che non si applicano alla sosta e alla movimentazione delle merci pericolose all'interno delle aree portuali e a terra.

 

In particolare il decreto contempla tutta la documentazione di cui le navi che trasportano tali merci devono essere munite (documenti di conformità e attestazione di idoneità), oltre alla modulistica per la presentazione all’Autorita Marittima della richiesta di autorizzazione ad imbarcare/ sbarcare merci pericolose. Inoltre è prevista una documentazione integrativa per alcuni tipi di merci (esplosivi, radioattivi e rifiuti pericolosi) e una procedura particolare per le operazioni di transhipment, cioè procedure per le operazioni di sbarco e reimbarco, nulla osta allo sbarco e autorizzazione imbarco. Invece, in caso di trasporto di sole merci pericolose imballate in quantità limitate o quantità esenti, non deve essere presentata un’istanza completa, ma è obbligatoria la presentazione soltanto del documento di trasporto, integrato da una comunicazione riportante l’ubicazione a bordo delle merci pericolose, dal numero totale delle persone a bordo e dall’orario stimato di partenza, oltre che dalla fornitura delle appropriate informazioni di emergenza al comandante della nave.

 

Tali istanze, corredate da apposite autocertificazioni attestanti la rispondenza della nave e delle merci trasportate alle normative applicabili al tipo di trasporto, costituiscono adempimenti posti esclusivamente a carico dell’armatore, del raccomandatario marittimo o del comandante della nave. Ciò significa che gli autotrasportatori devono soltanto dimostrare di essere in possesso del documento attestante la rispondenza dei sistemi di ancoraggio (in base a quanto previsto al punto 5 della risoluzione IMO A.581(14)) rilasciato «dall’amministrazione del Paese di immatricolazione o da organismi autorizzati dalla stessa» e presentare la normale documentazione relativa alla pericolosità delle merci trasportate e al rispetto di tutte le prescrizioni previste dalle norme in materia.

 

da uominietrasporti.it

 

 

 

Martedì, 03 Giugno 2014
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