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Notizie brevi 09/04/2014

Conversione di patenti estere: il ministero chiarisce i tempi

Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrastiva, trascorsi due anni dall’acquisizione della residenza, deve procedere alla conversione della patente posseduta. Se non lo fa può essere punito anche con la sanzione accessoria del ritiro della patente. È quanto stabilisce l’art. 136 bis del codice della strada, che adesso il ministro dell’Interno, con circolare del 3 marzo, a poco più di un anno dall’entrata in vigore della disposizione, aiuta a leggere meglio, specificando che:

 

- il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato UE o SEE, senza limiti di validità amministrativa, già residente in Italia al 19 gennaio 2013 (momento di entrata in vigore della normativa) deve convertire la patente entro il 19 gennaio 2015, vale a dire entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa;

 

- il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato UE o SEE, senza limiti di validità amministrativa, che ha acquisito la residenza normale in Italia dopo il 19 gennaio 2013 deve convertire la patente entro 2 anni dalla data in cui ha acquisito la residenza.
Rispetto a tali chiarimenti, il ministero dei Trasporti obbliga gli uffici della motorizzazione di restituire le patenti eventualmente ritirate per violazione delle suddette disposizioni.

 

Ovviamente stiamo parlando delle sole patenti comunitarie senza limiti di validità amministrativa, le uniche la cui conversione è prevista come obbligatoria. I titolari di patenti di guida comunitarie dotate di scadenza devono provvedere alla semplice conversione, in quanto tali patenti sono pienamente equiparate a quelle italiane.

 

 

da uominietrasporti.it

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì, 09 Aprile 2014
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