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Notizie brevi 08/04/2014

Recepita in Itala l'Eurovignette: ecco i nuovi criteri per i pedaggi stradali dei veicoli merci

Il pagamento dei pedaggi e in generale dei diritti richiesti ai veicoli sopra le 3,5 ton per trasporto merci per l’utilizzo di un’infrastruttura subisce una piccola trasformazione in virtù della direttiva 2011/76/UE detta anche «Eurovignette», recepita in Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43 (G.U. n. 69 del 24 marzo 2014).
I singoli Stati possono comunque escludere dall’applicazione della direttiva i veicoli di massa complessiva inferiore alle 12 ton, previa comunicazione dei motivi alla Commissione europea.

 

Molto importante è la possibilità data agli Stati membri di inserire una nuova componente all’interno del pedaggio, che andrebbe ad affiancarsi agli oneri per l’infrastruttura e definita «costi esterni da inquinamento atmosferico e acustico», che ciascun Paese può introdurre nel rispetto dei requisiti minimi, delle modalità e degli importi massimi indicati negli allegati III bis e III ter del decreto. In ogni caso, fino al 31 dicembre 2017 i veicoli euro 6 sono stati esentati dall’applicazione dei costi esterni, per cui il pedaggio applicato agli stessi potrà comprendere soltanto gli oneri per l’infrastruttura.
Proprio rispetto a tali oneri per l’infrastruttura, il decreto obbliga alla diversificazione in relazione alla categoria Euro del veicolo, fermo restando che l’importo massimo non potrà mai superare il 100% di quello stabilito per i veicoli meno inquinanti. Peraltro, da tale obbligo sono stati esclusi i contratti di concessione vigenti, fino al rinnovo, e inoltre esso può essere derogato (con obbligo di informare la Commissione europea) quando la variazione del pedaggio in relazione alla categoria ecologica del mezzo:
- pregiudichi la coerenza dei sistemi di pedaggio nel territorio;
- non sia tecnicamente praticabile;
- induca la deviazione su strade limitrofe dei veicoli più inquinanti, con ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e sulla salute pubblica;
- quando il pedaggio comprenda un onere per i costi esterni.

 

L’onere per l’infrastruttura può essere differenziato tenendo conto dell’orario e del periodo di percorrenza del tratto stradale, a condizione che:

- nessun onere sia superiore al 175% del livello massimo dell’onere medio ponderato per l’infrastruttura;
- i periodi di punta in cui viene riscosso l’onere più elevato, non superino le 5 ore giornaliere.

 

Per le zone montane, l’onere per l’infrastruttura può subire maggiorazioni su specifici tratti stradali particolarmente congestionati o nei quali il transito dei veicoli può avere un impatto negativo sull’ambiente. Questa maggiorazione non deve superare il 15% dell’onere medio ponderato per l’infrastruttura, oppure il 25% quando gli introiti generati vengano investiti in sezioni transfrontaliere di progetti prioritari di interesse comunitario, riguardanti infrastrutture in regioni montane. È invece consentito introdurre dei costi esterni soltanto insieme alla ricordata maggiorazione; in tal caso, l’importo della maggiorazione sarà sottratto dai costi esterni, tranne per i veicoli di categoria ecologica euro 0, 1, 2 e, dal 31 dicembre 2015, anche euro 3.

 

Gli introiti originati dalla maggiorazione per le zone montane, devono essere investiti in progetti di interesse europeo in materia di riduzione della congestione e dei danni all’ambiente, collocati lungo lo stesso corridoio stradale interessato dalla misura.
Quanto agli sconti o riduzioni per questa tipologia di pedaggi, il decreto prevede il divieto di concessione per la parte relativa ai costi esterni. Viceversa, possono essere riconosciuti per gli oneri d’infrastruttura, purché non eccedano il 13% dell’onere versato per veicoli equivalenti che non possono beneficiare di sconti o riduzioni, e comportino un effettivo risparmio dei costi amministrativi.

 

da uominietrasporti.it

 

 

 

 

 

Martedì, 08 Aprile 2014
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Tag: Asaps.it.
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