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Notizie brevi 05/11/2013

Sistri: come si applica ai vettori esteri e quali formulari rimangono in vita

Il ministero dell’Ambiente torna sull’argomento Sistri, pubblicando una nuova circolare in cui traccia un quadro complessivo della situazione. Il testo della circolare è molto lungo; cerchiamo di concentrarci sui punti salienti.

Rispetto ai soggetti obbligati ad aderire al Sistri non c’è molto da aggiungere, tranne il fatto che viene detto ufficialmente che tale obbligo è esteso anche ai vettori esteri che trasportano rifiuti pericolosi, intendendo come tali quelli che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio nazionale o quelli che fanno trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio (e quindi non in arrivo).

Obbligati al Sistri sono pure i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del trasporto intermodale per i quali viene prevista l’adozione, entro sessanta giorni di un decreto ministeriale che stabilisca a regime le modalità di applicazione.

Un altro chiarimento riguarda la definizione «enti o imprese che trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale», contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, che va riferita alle imprese che  trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi. Pertanto, il trasporto in conto proprio è soggetto ad altra decorrenza.

Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiut, in base all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212».
Siccome l’articolo 188-ter prevede un obbligo di adesione al Sistri di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, anche i vettori stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al Sistri (conformemente a quanto previsto dal regolamento comunitario n. 1072/2009); lo stesso vale per il trasporto transfrontaliero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri. Per i vettori stranieri che effettuano trasporti transfrontalieri dall’estero con destinazione nel territorio nazionale, o con solo attraversamento del territorio nazionale, valgono le disposizioni sulla tracciabilità previste dal Regolamento comunitario n. 1013/2006.

Rispetto al coordinamento tra soggetti iscritti al Sistri e quelli non iscritti, fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono su base volontaria al Sistri, adempiono ai propri obblighi con le seguenti modalità:

- i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni;

- il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a

stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento dell’obbligo;

- in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore, che potrà utilizzare le schede di movimentazione numerate su carta dal trasportatore, se disponibili.

I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del d.lgs. n. 152/2006.
Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l’utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo “Annotazioni” della propria registrazione cronologica.
Per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006.
Per lo stesso periodo, per garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi, previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193, del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 205/2010, e le relative sanzioni.
In questo modo, per il periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI, a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al SISTRI).

E’opportuno precisare, riguardo alla presentazione del MUD, che, in applicazione dell’articolo 189 del d.lgs. n. 152/2006, tale adempimento è dovuto con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli anni 2013 e 2014.

Una volta decorso il periodo di dieci mesi, e quindi a partire dal 1° agosto 2014, tutti i soggetti per i quali a quel momento è scattato l’obbligo di adesione al SISTRI dovranno effettuare gli adempimenti SISTRI e, in caso di inadempienza, subiranno le relative sanzioni.

Nel frattempo l’articolo 11 del d.l. n. 101/2013 ha parzialmente riformulato alcune delle disposizioni (articoli 190 e 193) riguardanti gli adempimenti cartacei ai fini della tracciabilità. Tale nuova formulazione sarà applicabile dal 1° agosto 2014, ai soggetti che non aderiscono al SISTRI, vale a dire una volta cessato il periodo di moratoria.

In particolare:
- mediante il comma 12-bis (che ha modificato l’articolo 190, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 152/2006): è stato ridefinito l’ambito soggettivo dell’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, per tener conto delle modificazioni dell’articolo 188-ter; sono state apportate semplificazioni per la tenuta dei registri da parte degli imprenditori agricoli (queste semplificazioni consistono nella possibilità di adempiere all’obbligo di tenuta dei registri mediante la conservazione del formulario di trasporto o del documento di conferimento dei rifiuti al circuito di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp), del d.lgs. n. 152/2006); è stato precisato il contenuto ed i tempi massimi delle annotazioni nei registri;
- mediante il comma 12-ter (che ha modificato l’articolo 190, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006), è stato precisato l’obbligo di tenuta dei registri per i produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi; mediante il comma 12-quater (che ha modificato l’articolo 193, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006), è stato precisato l’obbligo di compilare i formulari per i raccoglitori e trasportatori.
- mediante il comma 12-quinquies (che ha introdotto il comma 19-bis, all’articolo 212 del d.lgs. n. 152/2006), gli imprenditori agricoli produttori di rifiuti sono stati esclusi dall’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali, per il trasporto dei propri rifiuti ai fini del conferimento nell’ambito del circuito organizzato di raccolta (di cui alla lettera pp), del comma 1, dell’articolo 183, del d.lgs. n. 152/2006).




da uominietrasporti.it

Martedì, 05 Novembre 2013
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