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Decreto del fare
Scattano gli sconti del 30%, ma per le forze di polizia sarà ancora una corsa contro il tempo per aggiornare i data-base e la modulistica

L’ASAPS, pur favorevole al provvedimento, aveva espresso contrarietà  allo sconto per chi non usa seggiolini per i bimbi e per le sanzioni per lo stato di ebbrezza nelle forme più lievi

Il divieto di sosta, il superamento dei limiti entro i 10 km/h passeranno da 41 a 28,70 euro, ma anche  la mancanza delle luci e l’inosservanza delle segnalazioni degli agenti

Con l’approvazione del Decreto del Fare, contenente una importante modifica al Codice della strada, ancora in un periodo di ferie, inizia un’altra corsa contro il tempo da parte del Ministero dell’Interno e delle Amministrazioni locali per aggiornare i data base e la modulistica utilizzata dagli agenti su strada, in quanto la legge dopo la pubblicazione sarà immediatamente in vigore.

L’ASAPS si era già pronunciata favorevolmente sul principio dello sconto in quanto il provvedimento oltre che incidere positivamente sulle esauste tasche degli automobilisti, potrebbe abbassare sensibilmente il numero dei ricorsi ai giudici di pace e dei contenziosi con le conseguenti iscrizioni a ruolo, ciò con un auspicato recupero di agenti da impiegare poi su strada.

Però secondo l’Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale il provvedimento avrebbe dovuto fissare precisi paletti. Non avrebbe dovuto prevedere sconti di alcun genere per alcune tipologie di sanzioni come quelle legate alla sicurezza dei bambini e all’abuso di alcolici.

L’ASAPS aveva quindi detto no allo sconto per chi viola l’art. 172 del C.d.S. nell’ipotesi del mancato uso dei seggiolini per bambini (oggi euro 80 e 5 punti che sono scesi a  56 euro con il pagamento entro 5 giorni). Così come avevamo detto assolutamente no agli sconti per le violazioni connesse all’abuso di alcol alla guida.

Ricordiamo, infatti, a chi non ne avesse tenuto conto, che se il problema non si pone  per chi supera il valore alcolemico di 0,8 g/l, perché concretizzandosi in questo caso l’ipotesi di reato previsto dall’art. 186 C.d.S. non sarà possibile ovviamente pagare la sanzione in attesa della sentenza, esiste anche l'ipotesi prevista dall'art. 186 bis comma 2 che per i neopatentati nei primi 3 anni, i minori di 21 anni e i professionisti dell’autotrasporto cose e persone, stabilisce il valore zero assoluto di alcol alla guida con la sanzione prevista che va da 163 a 658 euro. Con lo sconto del 30% la sanzione scende a 114 euro.

Inoltre, a titolo di esempio, col pagamento entro 5 giorni un divieto di sosta passerà da 41 a 28,70  euro così come il superamento del limite di velocità fino a 10 km/h, e la mancanza delle luci nel veicolo  (art. 153) o l’inosservanza delle segnalazioni dell’agente (art. 146). Stesso sconto per chi circola senza catene o pneumatici da neve nei centri urbani art. 7. Mentre la sanzione  passa da euro 84 ad euro 58,80 per chi circola senza catene o pneumatici da neve fuori dai centri urbani.

Per il mancato uso delle cinture di sicurezza (art. 172) si scenderà da 80 a 56 euro, per l'uso del cellulare alla guida (art. 173) si scende da 160 a 112. Anche in questo caso abbiamo perplessità.

Infine il superamento del limite di velocità di oltre 10 km/h fino a 40 km/h (art. 142 comma 8)  la sanzione pagata entro 5 giorni dalla notifica scende da  euro 168 a 117,60. Un bello sconto per i velocisti!

 

Forlì 10 agosto 2013

 

 

Giordano Biserni

Presidente ASAPS

Sabato, 10 Agosto 2013
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