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Notizie brevi 19/10/2005

Kim Rossi Stuart cade in moto: operato

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti (AS 3596)

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA’

 

(Asaps) - Siamo in grado di anticipare i contenuti salienti della conversione in legge del DL n. 184 del 21 settembre 2005.

Il  Senato della Repubblica, nella seduta del 19 ottobre 2005, ha approvato una serie di emendamenti al testo decreto legge di cui all’oggetto, apportando numerose modifiche al Codice della Strada.

Il testo sarà trasmesso alla Camera venerdì per la prima lettura (prima in Commissione e poi in Aula). Sono attesi ulteriori emendamenti alla Camera e/o modifiche di quelli approvati.

 


 

 

A) PATENTE A PUNTI  

AUMENTA A 500 EURO LA SANZIONE PER CHI NON FORNIRA’ LE GENERALITA’ – SARA’ LA POLIZIA A RESTITUIRE D’UFFICIO (O SU ISTANZA) I PUNTI ILLEGITTIMAMENTE DECURTATI.

 

Prima significativa sorpresa: è stata nuovamente aumentata la sanzione amministrativa pecuniaria per il proprietario del veicolo che, senza giustificato e documentato motivo, omette di fornire le generalità della persona che era alla guida quando dalla violazione deriva decurtazione di punteggio (la sanzione dell’articolo 126/bis comma 2 passa da euro 250,00 a 500,00), in pratica si tornerebbe alla precedente proposta, che era sfumata durante l’approvazione del DL.

E’ stato eliminato l’obbligo per il proprietario di fornire il numero della patente della persona che era alla guida.

Sono state modificate le modalità della sanatoria conseguente alla riattribuzione dei punti della patente del proprietario del veicolo illegittimamente decurtati per mancata identificazione del conducente. Viene precisato che:

- le procedure di riattribuzione non saranno più stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno;

- la riattribuzione dei punti sarà curata direttamente dagli organi di polizia stradale d’ufficio o su istanza dell’interessato;

 

B) SEQUESTRO E CONFISCA CICLOMOTORI O MOTOCICLI

ELIMINATA LA CONFISCA ALLA PRIMA VIOLAZIONE – PREVISTO IL FERMO AMMINISTRATIVO IN DEPOSITERIA  PER 90 GIORNI. RIMANE LA CONFISCA PER LA RECIDIVA BIENNALE E PER I CASI DI COMMISSIONE DI REATI. SANATORIA PER QUELLI GIA’ SEQUESTRATI

 

Le proteste di molte associazioni di motociclisti e consumatori hanno trovato ascolto. Per le violazioni di cui agli articoli 169/2 e 7, 170 e 171, cioè il trasporto di persone in numero superiore a quello consentito e mancato uso del casco, commesse da ciclomotoristi o da motociclisti:

-  è stata eliminata la sanzione accessoria della confisca del veicolo;

-  in luogo della confisca è stato previsto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni (fermo che si effettua in depositeria convenzionata senza possibilità di affidamento al trasgressore);

-  è stata previstala confisca in caso di recidiva biennale nelle stesse violazioni.

La confisca del veicolo è stata mantenuta per chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo che era stato affidato alla sua custodia;

E’ stato confermato l’obbligo di sequestro e di confisca di ciclomotori o motocicli che sono serviti per commettere reati;

I ciclomotori ed i motocicli sequestrati o confiscati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, sono sottoposti a fermo amministrativo secondo le nuove previsioni degli articolo 169,170 e 171 e sono quindi restituiti ai proprietari.

 

 

C) GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

INASPRITE LE SANZIONI PENALI. RIMANE CONTRAVVENZIONE L’IPOTESI DELL’EBBREZZA. DIVENTA DELITTO QUANDO DERIVA INCIDENTE. CONSEGUE LA CONFISCA. COMPETENZA AL TRIBUNALE. REVOCA IN CASO DI INCIDENTE MORTALE CON VALORE ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,00 g/l

 

Questa volta per gli ubriachi (o solo ebbri) alla guida sembra proprio che la ricreazione sia finita.

Per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti:

- sono state inasprite le sanzioni penali per i responsabili di tali reati;

- viene conservata la natura di reato contravvenzionale, con la pena dell’arresto (fino a 3 mesi) congiunta ad una pena pecuniaria (da 1.000,00 a 4.000,00 euro), nei casi in cui dalla condotta illecita non derivi un incidente senza conseguenze alle persone;

- viene invece attribuita la natura di delitto (concorrente con quelli di lesioni colpose ovvero omicidio colposo) con la sanzione della reclusione fino sei mesi congiunta ad una pena pecuniaria (da 4.000,00 a 20.000,00 euro), quando dal comportamento del conducente deriva un incidente stradale;

- alla sanzione accessoria della sospensione della patente – adeguatamente potenziata nella durata – si è aggiunta la confisca del veicolo;

- la competenza a giudicare dei reati è stata attribuita al Tribunale;

- in caso di sentenza di condanna a pena su richiesta delle parti, è stato escluso che la sentenza precluda l’applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza (come, invece, è previsto dagli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale per gi altri reati);

- il percorso riabilitativo (visita medica periodica) deve essere disposto anche in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti;

- la revoca della patente è sempre disposta nei casi in cui il conducente provochi un incidente mortale in stato di ubriachezza con valore del tasso alcolemico superiore a 1,00 gr/l (in precedenza tale valore era di 3 gr/l);

 

D) ATTIVITA’ DI POLIZIA STRADALE

SARA’ IL PREFETTO A COORDINARE I SERVIZI DI CONTRASTO ALLA VELOCITA’. POSTAZIONI DI CONTROLLO PRESEGNALATE E BEN VISIBILI.

 

Il nostro è un Paese nel quale si dice che si deve incrementare la sicurezza stradale. Però nei fatti in Italia facciamo di tutto per rendere meno efficaci i controlli. Le misure che seguono ci sembra che in parte stridano con la volontà di aumentare la sicurezza sulle strade.

E’ stata attribuita al prefetto la possibilità di coordinare i servizi di accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità, svolto dai corpi e servizi di polizia provinciale e municipale, anche con riguardo all’utilizzo di sistemi automatici di rilevamento.

E’ stato previsto che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’interno.

Tale ultima previsione è ovvio, ove confermata in sede di approvazione definitiva alla Camera, potrebbe creare notevoli difficoltà all’attività degli organi di polizia stradale.

 


E) INASPRIMENTO SANZIONI

RAFFICA DI AUMENTI PER UNA SERIE DI VIOLAZIONI.

 
In particolare sono state inasprite la sanzioni per i seguenti comportamenti:

- non ottemperare ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione (sanzione da euro 250,00 a euro 1.000,00 e sospensione della patente di guida da uno a tre mesi);

- circolare sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, nelle ZTL e nelle aree pedonali urbane (sanzione da euro 250,00 a euro 1.000,00 e sospensione della patente di guida da uno a tre mesi);

- sosta in doppia fila creando intralcio (sanzione da  euro 120 a euro 250);

- non rispettare i periodi di guida e di riposo per i veicoli commerciali (oltre alla sanzione pecuniaria c’è il ritiro dei documenti);

- circolare con ciclomotore con caratteristiche costruttive alterate (la sanzione pecuniaria passa a 500 euro ma non viene più prevista la confisca del veicolo);

- circolare con un veicolo con alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte;

 



F
) TRASPORTI ECCEZIONALI


     E’ stata limitata la possibilità di trasportare più pezzi in eccedenza di massa con veicoli eccezionali (possono circolare solo nel raggio di 50 Km dal luogo di carico).

 

 


G) GUIDA DEI CICLOMOTORI E DEI QUADRICICLI LEGGERI.

BISOGNERA’ AVERE COMPIUTO I 16 ANNI CON LA PATENTE O PATENTINO

 

Per condurre quadricicli leggeri sarà necessario aver compiuto 16 anni ed essere in possesso di patente o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori.

I conducenti maggiorenni di ciclomotori che possono ottenere il certificato di idoneità alla guida senza esame, devono presentare un certificato medico rilasciato da un medico competente all’accertamento dei requisiti-psicofisici (in precedenza il certificato poteva essere rilasciato dai medici generici).

 

H) DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I VEICOLI

SCIVOLA IL TERMINE PER L’OBBLIGO DEI PARASPRUZZI. CONTRASSEGNO PER I DIVERSAMENTE ABILI INTESTATO ALLA PERSONA. CINTURE DI SICUREZZA ANCHE PER I QUADRICICLI. POSSIBILITA’ INSTALLAZIONE  DISPOSITIVI OMOLOGATI MA NON ORIGINALI.

 

I velocipedi a tre o quattro ruote, possono essere oggetto di locazione senza conducente e possono svolgere anche servizio pubblico di taxi e di noleggio con conducente.

Sui veicoli possono essere installati dispositivi omologati ma non originali;

E’ ammessa la locazione senza conducente dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate nonché dei veicoli, destinati al trasporto di persone, aventi un numero di posti superiore a nove.

E’ prorogato al 1 gennaio 2007, l’obbligo di dotare i veicoli pesanti di paraspruzzi posteriori.

Il contrassegno rilasciato per i veicoli al servizio delle persone diversamente abili non può essere più anonimo ma deve contenere una dicitura dalla quale può individuarsi la persona che lo può usare.

Con un decreto del Ministero delle Infrastrutture dovrà essere previsto che i quadricicli leggeri siano dotati di cinture di sicurezza e rispondano ai requisiti tecnici previsti per gli autoveicoli. La norma, pur utile, ha profili di possibile conflitto con le direttive europee sull’omologazione dei ciclomotori.

 

I) SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI ACCESSORIE

I DOCUMENTI DI GUIDA E CIRCOLAZIONE RITIRATI SARANNO TRATTENUTI DALLA POLIZIA, CHE PROVVEDERA’ POI A RESTITUIRLI SCADUTO IL TERMINE.

 

E’ stata semplifica la procedura di ritiro dei documenti di guida di circolazione, prevedendo che li trattenga l’organo di polizia stradale e che, soddisfatto l’adempimento omesso, il titolare può rientrarne in modo più semplice e veloce.

Viene semplificata la procedura di applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida stabilendo che:

- i documenti sono ritirati dall’agente accertatore con l’indicazione nel verbale della durata della sospensione e sono depositi  presso i propri uffici ove sono trattenuti per tutto il periodo in cui dura la sanzione accessoria;

- viene eliminata la necessità di emissione di un’ordinanza di sospensione (che, tra l’altro, lasciava il trasgressore nell’incertezza della - durata della sanzione accessoria fino a quando non ne riceveva comunicazione);

- la determinazione della durata della sospensione avviene in maniera fissa decorrente dal momento dell’accertamento della violazione ovvero, quando in quel momento il documento non può essere ritirato, decorsi 10 giorni dal momento dell’accertamento.

    Senza ridurre l’efficacia deterrente delle sanzioni accessorie sopraindicate potrà essere realizzato un notevole risparmio di risorse, strumenti e personale degli Uffici interessati.

 


L
) L’ANAS DOVRA’ PROVVEDERE ALLA REVISIONE ORGANICA DEI LIMITI DI VELOCITA’

 

Al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione, l’ANAS deve provvedere alla revisione organica dei limiti di velocità localizzati sull’intera rete stradale di competenza;

 

Il testo del disegno di legge di conversione, emendato con le modifiche sopraindicate, è stato trasmesso alla Camera dei Deputati per l’approvazione che è prevista nei prossimi giorni.

Comprendendo il disorientamento di tanti amici che operano in divisa sulla strada e di tutti i cittadini fruitori del bene strada, ci impegniamo, come sempre, a tenervi informati degli sviluppi nell’iter legislativo della Camera. (Asaps)

 


 

 

 

Mercoledì, 19 Ottobre 2005
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