Domenica 12 Maggio 2024
area riservata
ASAPS.it su
Notizie dall’Ue 18/01/2013

L'Anas pagherà i danni ad automobilista ferito a causa di un guard rail in pessime condizioni

Foto di repertorio dalla rete

L'Anas dovrà pagare i gravissimi danni provocati a un automobilista 19enne da un guard rail "killer" che, penetrato come una lama nell'abitacolo, gli aveva tranciato entrambi gli arti inferiori.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Terza civile, sentenza 907/13), mettendo fine a un palleggio di responsabilità che durava da 24 anni.
Lo spaventoso incidente avvenne infatti il 21 ottobre 1989 sulla statale Preseglie-Odolo, nel Bresciano, quando l'auto condotta dal poco più che maggiorenne sbandò all'ingresso della rotonda sull'argine del torrente Vrende, andando a sbattere contro il guard rail. La protezione stradale era in pessimo stato di manutenzione, con pezzi di lamiera "non più agganciati e posizionati orizzontalmente come lame", per citare la sinistra descrizione fatta nelle sentenze.

La questione del risarcimento era sorta dopo che l'Anas aveva chiamato in causa il comune di Presceglie, divenuto formalmente proprietario del tratto di strada dismesso dall'azienda pubblica già dal 1982, e dopo che i giudici di Brescia avevano dichiarato prescritti i termini per la rivalsa economica contro l'ente locale bresciano.
 

DOCUMENTI
> Corte di Cassazione - sentenza 890 del 16 gennaio 2013

La Cassazione però sul punto ha tagliato corto, stabilendo che "non rileva la proprietà formale della strada bensì l'individuazione del soggetto tenuto o che comunque ha curato la manutenzione del tratto stradale interessato dal sinistro" e che comunque nessun rilievo poteva essere mosso al Comune, che neppure aveva posizionato la protezione stradale contestata.

La Corte ha pertanto confermato la parte di risarcimento a carico dell'Anas (220mila euro di danno non patrimoniale), cui andrà però aggiunto anche il calcolo del danno patrimoniale. Nella ripartizione della responsabilità la Cassazione ha comunque ribadito le proporzioni già stabilite dai giudici di merito: 2/3 della "causazione dell'evento" sono stati considerati imputabili alla guida imprudente della stessa vittima.

 

da ilsole24ore.com

 

Venerdì, 18 Gennaio 2013
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK