Inasprite le pene per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione (legge 1423/1956), che guidano autoveicoli e motoveicoli senza patente o con patente negata, sospesa o revocata
Arresto fino a tre anni
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, ai fini della circolazione stradale è stata introdotta una sanzione specifica espressamente indicata nell’art. 73 “Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena é dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale”.
Ecco il testo dell'art. 73 de Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (in vigore dal 13 ottobre 2011)
1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena é dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.
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