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Sicurstrada 25/06/2010

Il quesito del giorno - Com’è regolato il trasporto cose in conto proprio con veicoli autorizzati per il trasporto per conto di terzi?

Gentile Redazione, ho constatato che esistono imprese che sotto una unica denominazione giuridica sono in possesso sia di iscrizione all’albo che di licenza per conto proprio.
Se una di queste imprese, ed è un esempio concreto, dispone soltanto di veicoli immatricolati ad uso terzi e deve fare un trasporto di cose in conto proprio può avvalersi dei veicoli di cui dispone? In tal caso qual è la documentazione che deve avere? E’ possibile che si avvalgano dei veicoli uso terzi compilando sia una scheda di trasporto sulla quale l’impresa risulta sia committente che vettore unitamente al documento di trasporto di cui all’art. 47/1 L.298 che dichiari la proprietà della merce?

email -Montepulciano (Si)
 

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(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito si rappresenta quanto indicato nella circolare n. 212/85 del 27 dicembre 1985 (prot. n. 5323/CT 41 – D.C. III n. 16)

Ministero dei Trasporti – Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione – III Direzione Centrale – Div. 35.

OGGETTO: Trasporto  cose  proprie  con  veicoli  autorizzati  per  il trasporto  per  conto  di terzi

Alcuni Uffici Provinciali hanno rappresentato il problema posto da vari trasportatori in ordine alla necessità di effettuazione di trasporto in conto proprio con veicoli di proprietà, muniti di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi.
Al riguardo, esaminata la questione questa Sede esprime l’avviso che alla stregua della normativa vigente non appare consentita l’effettuazione di trasporti in conto proprio – conseguenti ad una attività di natura commerciale – con veicoli che non abbiano ottenuto l’apposita licenza per la effettuazione dei trasporti stessi, ancorché siano autorizzati al trasporto di merci per conto di terzi a nome della stessa Impresa che eserciti congiuntamente le due attività.
Non possono non rilevarsi, infatti, tra l’altro vari motivi ostativi, quali l’incompatibilità della emissione dei documenti di natura totalmente diversa a seconda del tipo di trasporto (bolla di accompagnamento, lettera di vettura, fattura del trasporto e tariffe obbligatorie ecc. e di contro fattura delle merci, dichiarazione ai sensi dell’articolo 39 della legge n. 298/74 ecc.)
Per le considerazioni suesposte qualora un’impresa svolga l’attività di trasporto per conto di terzi, nonché un’altra attività di diversa natura che comporti l’esigenza di effettuare trasporti in conto proprio, occorre a tale scopo che l’impresa stessa consegua anche l’apposita licenza ed utilizzi veicoli destinati all’uopo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32 della legge 298/74.
Diversa è l’ipotesi della effettuazione di trasporti occasionali di cose per uso esclusivo del proprietario, fattispecie consentita in regime di esenzione nel caso di autovetture, motocarrozzette e di autoveicoli classificati ad uso promiscuo aventi una portata massima non superiore a 5 quintali, oltreché di veicoli muniti di licenza per il trasporti di cose in conto proprio, che trasportino merci diverse da quelle indicate nella licenza stessa.
In quest’ultima ipotesi il titolare della licenza deve compilare l’apposito documento di trasporto occasionale di cose proprie di cui all’allegato 2 previsto dall’articolo 10 del D.P.R. n. 783 del 16 settembre 1977, in luogo di quello previsto dall’allegato 1 ed inerente alla dichiarazione delle merci trasportate contemplata dall’articolo 39 della legge 298/74.
In analogia a quanto precede e visto l’avviso  espresso in materia dal Comitato Centrale dell’Albo dei Trasportatori in occasione della riunione del 10.10.1983 secondo cui per chi è autorizzato al trasporto di cose per conto di terzi, avendo tale titolo contenuto più ampio del trasporto di cose in conto proprio, non dovrebbe considerarsi esclusa la possibilità di utilizzare i medesimi veicoli per il trasporto di cose proprie, si ritiene che il trasportatore professionale possa occasionalmente trasportare cose proprie, per suo uso esclusivo non connesso ad altra attività imprenditoriale.
Per quanto concerne l’eventuale controllo su strada, si precisa peraltro che il concetto di occasionalità implica, come detto, che le cose oggetto del trasporto non siano inerenti ad altre attività esercitate dal trasportatore professionale e che, invece, siano destinate all’uso esclusivo del proprietario, per cui anche le quantità delle cose oggetto del trasporto devono ragionevolmente poter considerarsi destinabili a tale uso.
In relazione a quanto precede anche il trasportatore di cose per conto di terzi dovrà redigere l’apposita dichiarazione prevista per il caso di trasporto di cose proprie di cui al già citato allegato 2 dell’articolo 10 del D.P.R. n. 783 del 16 settembre 1977. (ASAPS)

Venerdì, 25 Giugno 2010
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