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Sicurstrada 17/05/2010

Il quesito del giorno - Che infrazione contestare in caso di conducente di un paese membro che non può comprovare il suo rapporto di lavoro?

L’impossibilità di controllare la legalità del rapporto di lavoro o della messa a disposizione dei conducenti al di fuori dello stato membro di stabilimento del trasportatore, dà luogo a condizioni per cui i conducenti, non solo di paesi extracomunitari (per i quali è stato istituito l’attestato del conducente), ma dello stesso stato membro sono talvolta ingaggiati in modo irregolare ed esclusivamente per effettuare trasporti internazionali al di fuori dello stato membro di stabilimento del trasportatore, allo scopo di eludere la legislazione nazionale dello stato membro. Che infrazione contestare in caso di conducente di un paese membro che non può comprovare il suo rapporto di lavoro?

email-Brunico (Bz)

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(ASAPS) Alla luce di quanto esposto nel quesito, si rappresenta che l’articolo 12, comma 5 del D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 prescrive che "I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l’attestato del conducente di cui al Regolamento VE n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002. In caso di mancato possesso di detta documentazione si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 180, commi 7 e 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente". (ASAPS)

Lunedì, 17 Maggio 2010
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