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Sicurstrada 16/04/2010

Il quesito del giorno - Conducente che non esibisce gli scontrini relativi ai 28 gg precedenti il controllo, è possibile sanzionarlo ai sensi dell’art. 19 L.727/78?

Gentile redazione, avrei un dubbio circa il controllo dei veicoli equipaggiati con cronotachigrafo digitale. Qualora, all’atto del controllo, il conducente non è in grado di esibire gli scontrini relativi ai precedenti 28 gg (sebbene tale attività sia ovviamente memorizzata dalla sua scheda personale) è possibile sanzionarlo ai sensi dell’art. 19 L.727/78, come avviene con un conducente munito di crono analogico che non è in possesso dei precedenti dischi? Se così fosse è corretto pretendere dal conducente che alla fine di ogni giornata lavorativa stampi il proprio scontrino con l’attività effettuata?
Grazie in anticipo

email-Certosa di Pavia (Pv)

***

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si rappresenta che il conducente di un veicolo munito di un cronotachigrafo digitale non ha uno specifico obbligo che richieda la stampa giornaliera dell’attività lavorativa effettuata, in quanto tutte le registrazioni sono riportate sulla carta tachigrafica)
Al caso di specie, si ritiene non corretto applicare l’articolo 19 della Legge 727/78 (sanzione amministrativa di € 47,00). (ASAPS)

© asaps.it
Venerdì, 16 Aprile 2010
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