Foto Coraggio – archivio Asaps (Asaps) Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n.225, cosiddetto Decreto Milleproroghe, ha introdotto anche un rinvio di un termine del Codice della strada, cioè quello che fissava al 19 gennaio 2011 la disposizione che prevede una prova pratica per il conseguimento del Certificato di idoneità (C.I.G.) per la guida del ciclomotore così come stabilito dall’art.17 della legge 120 del 29 luglio 2009. Tale termine è stato prorogato dal DL cosiddetto Decreto Milleproroghe al 31 marzo 2011.
Art. 17. (Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneita’ alla guida di ciclomotori)1. Al comma 11-bis dell’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, la parola: «finale» e’ soppressa; b) al sesto periodo, le parole: «La prova finale dei corsi» sono sostituite dalle seguenti: «La prova di verifica dei corsi»; c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: «Nell’ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo e’ svolta una lezione teorica di almeno un’ora, volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l’esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attivita’ di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore». 2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita’ di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonche’ della relativa attivita’ di formazione, di cui al comma 11-bis dell’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo. 4. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attivita’ previste dal presente articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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