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Sicurstrada 10/12/2010

Il quesito del giorno - La violazione per mancata esibizione dell’autorizzazione o copie conforme all’atto del controllo, contestata a un conducente di un trasporto animali vivi, va notificata anche al proprietario del mezzo quale persona obbligata in solido?

Conducente che effettua un trasporto di animali vivi senza avere al seguito l’autorizzazione o copia conforme viene sanzionato con l’art. 3 c. 2 dlg. 151/2007. Lo stesso articolo cita che il trasportatore è obbligato in solido con l’autore della violazione per il pagamento della relativa sanzione.
Significa che va notificata la stessa sanzione al trasportatore ma deve pagare solo uno?

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(ASAPS) Responsabilità solidale (art. 6 L. 689/81)
Il principio di solidarietà, istituto civilistico, è disciplinato dagli articoli 1292 e ss. Cod. civ. Possiamo definire questa figura come una obbligazione con pluralità di soggetti, in virtù della quale ogni creditore ha diritto di pretendere la prestazione per l’intero (c.d. solidarietà attiva) ovvero ogni debitore ha l’obbligo di eseguire la prestazione per l’intero (c.d. solidarietà passiva). Il pagamento effettuato da uno soltanto dei condebitori estingue l’obbligazione per intero con la possibilità di esercitare, da parte del debitore adempiente, il diritto di regresso nei confronti degli altri per la riscossione da ciascuno delle singole quote.
L’art. 6 elenca le seguenti figure che sono obbligate in solido con l’autore della violazione:
- il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, salvo che dimostri la sua estraneità al fatto;
- l’usufruttuario o il titolare di un‘diritto personale di godimento’ i quali si sostituiscono al c.d. nudo proprietario. Con tale dicitura, intesa in senso estensivo, si fa riferimento a tutte quelle relazioni con il bene, riconoscibili come detenzione autonoma o comunque qualificata anche nell’interesse proprio del detentore e tale da legittimarlo ad azioni possessorie;
- la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o vigilanza, per l’illecito della persona capace di intendere e di volere durante il periodo in cui era sottoposta ai rapporti di direzione, vigilanza e autorità (come avviene per esempio negli ambienti militari);
- la persona giuridica, l’ente di fatto o l’imprenditore che non siano proprietari della cosa, per la violazione commessa dal dipendente nell’esercizio delle proprie incombenze.
Alla luce di quanto sopra descritto, il verbale di accertamento e di contestazione va notificato anche l’obblicato in solido ed il pagamento di uno dei due verbali estingue il procedimento. (ASAPS)

Venerdì, 10 Dicembre 2010
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