Mercoledì 01 Maggio 2024
area riservata
ASAPS.it su
Notizie brevi 21/02/2008

Limiti di velocità, nei cartelli sono teorici

Perseguibili soltanto le velocità accertate, riportate nella tabella Asaps

foto Coraggio - archivio Asaps

Milano - Le indicazioni dei limiti di velocità riportati dal Codice della strada sono teoriche. Nel senso che, come appunto prescrivono le norme, quelle da perseguire sono le velocità accertate riportate nella tabella Asaps dalle quali va detratta la tolleranza del 5%, e in ogni caso con una detrazione non inferiore a 5 km/h.

«La nostra tabella - dice Giordano Biserni, presidente dell’Asaps, il sodalizio degli agenti della Stradale - non vuole essere istigazione a pigiare sull’acceleratore bensì un contributo alla chiarezza. Troppe volte un automobilista riceve un verbale in cui è indicata una velocità di 2 km superiore al lecito: per cui se si viene sanzionati a 132 orari significa che la velocità reale accertata era di 140 orari alla quale va sottratto, appunto, il 5 per cento. Devo concludere che il tutor, che rileva una media velocistica su 15 km in autostrada, sta dando risultati estremamente positivi per quel che riguarda la sicurezza».
Per meglio comprendere come funziona il sistema autovelox-verbale facciamo un paio di esempi.

Esempio 1: strada ordinaria, limite km/h 50: velocità rilevata dall’organo accertatore, km/h. 55 - 5% (km/h 2,75, arrotondati a km/h 5)= 50 km/h. (velocità uguale al limite massimo imposto: nessuna violazione)

Esempio 2: autostrada, limite 130 km/h: velocità rilevata dall’organo accertatore, km/h 136 - 5% (km/h 6,8)= km/h 129,20 (velocità inferiore al limite massimo stabilito - nessuna sanzione).

E’ bene ricordare anche che quando un automobilista incorre nella sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo indicato in tabella, consegue anche il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. La violazione di una delle disposizioni di cui ai commi su indicati, commessa dopo le ore 20 e prima delle ore 7, determina l’applicazione di un’ulteriore sanzione amministrativa aggiuntiva di 200 euro. Se poi il titolare di patente commette un’ulteriore violazione nel corso del biennio, la sospensione della patente va da 8 a 18 mesi. Dal 1° ottobre 2003 per le violazioni commesse entro i primi 3 anni dal rilascio della patente di guida, a chi non sia già in possesso di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella tabella sono raddoppiati. Infine se il titolare di patente incorre in una ulteriore violazione nel corso di un biennio, la sanzione accessoria è la revoca della patente. Nella tabella, infine, è indicato anche il limite dei 150 orari previsto dalla legge in particolari autostrade: sino ad oggi, però, non è stato adottato da nessun gestore autostradale.

di Nestore Morosini
da Corriere.it

© asaps.it
Giovedì, 21 Febbraio 2008
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK