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Notizie brevi 05/02/2008

Roma - Era ebbro dopo l’incidente, ma la colpa è dello sciroppo della tosse, alcolico al 96%

Ma una sbronza medica non è uguale alle altre? Le perplessità dell’Asaps

(ASAPS) ROMA, 5 febbraio 2008 – Ci si può ubriacare di sciroppo per la tosse? Pare proprio di sì, ma la necessità di sottoporsi a cure mediche con la bevanda medicamentosa legittima qualcuno, risultato poi ebbro all’etilometro, a mettersi al volante di un’auto? O meglio: se uno è ebbro di vino, birra o superalcolico, non può esserlo anche di sciroppo della tosse, con tutti gli effetti della “ciucca”? Ad occhio e croce diremmo di sì, ma un’altra sentenza destinata a far discutere, emessa da un Giudice di Pace, sembra smentire quella che a noi pare un’ovvia conseguenza. Ci riferiamo al caso di un artigiano romano di 58 anni, risultato positivo all’etilometro a seguito di un incidente stradale: l’evento, avvenuto il 19 gennaio scorso, sarebbe stato dovuto – secondo il suo racconto – ad un improvviso malore occorsogli mentre stava percorrendo il Grande Raccordo Anulare di Roma, a seguito del quale la sua auto, priva di controllo, andò a schiantarsi sul New Jersey. La pattuglia della Polizia Municipale giunse sul posto e come prescrive l’ordine di servizio l’uomo venne sottoposto a controllo etilometrico, che evidenziò una soglia alcolica superiore a quella prevista dalla legge: dunque, ritiro di patente e denuncia a piede libero. Gli avvocati dell’indagato, però, hanno presentato un ricorso al Giudice di Pace per richiedere la sospensione della sanzione accessoria relativa alla patente, ritirata in attesa delle decisioni della Prefettura ed avviata alla decurtazione di 10 punti, motivando l’istanza una spiegazione piuttosto insolita: l’uomo risultò in ebbrezza alcolica perché aveva appena ingurgitato uno sciroppo sedativo della tosse, di quelli composti al 96% di alcol. Dunque, se doveva curarsi con quello sciroppo, la sua ebrietà era perfettamente spiegata. Bene: ma allora, aggiungiamo noi, la sua ebbrezza è diversa da quella delle altre? Insomma, non avrebbe dovuto l’indagato, al quale il GDP ha restituito la patente (ma resta pendente il procedimento penale per guida in stato di ebbrezza, per il quale è competente il Giudice Monocratico), esimersi dal mettersi alla guida di un veicolo sapendo di essere ubriaco, anche se per un giustificato motivo? Insomma, la sua tosse poteva costare davvero cara a qualcun altro, rafforzando la nostra idea che su questo argomento ci sia un bisogno tremendo di informazione. Peraltro, se l’uomo deve l’incidente ad un malore (e non all’ebbrezza), non dovrebbero esser venute meno le condizioni psicofisiche relative al mantenimento del diritto alla guida? La parola dovrebbe passare, secondo noi, agli esperti. E magari, sulle avvertenze e modalità d’uso di farmaci come questi, scrivere chiaramente che la loro assunzione interagisce con attività come la guida. (ASAPS)


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Martedì, 05 Febbraio 2008
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