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Notizie brevi 10/01/2007

Comuni devono disporre parcheggi gratuiti in tutta la città - Multe nulle se non c’è parcheggio libero

Cassazione, sentenza a Sezioni Unite: posteggiare sulle strisce blu senza ticket va bene se non c’è parcheggio libero in zona


ROMA - La gran parte delle multe per divieto di sosta potrebbe avere le ore contate. Sono infatti nulle le multe inflitte agli automobilisti che parcheggiano nelle aree a pagamento se «vicino» a quelle zone non è stato predisposto anche un «parcheggio libero». Lo sancisce la Corte di Cassazione che a Sezioni Unite civili stabilisce che il giudice ordinario legittimamente può annnullare una contravvenzione inflitta in zona di parcheggio a pagamento se è stato violato da parte dei comuni «l’obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimitá di aree in cui è vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento».
La stessa sentenza però esclude l’obbligo di creare parcheggi gratuiti nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali e in quelle di particolare rilevanza urbanistica. Ebbene, la delibera 104 del 2004, emanata dal Consiglio comunale di Roma, include tutte le aree nelle quali sono presenti le «strisce blu» tra quelle definite «di particolare rilevanza urbanistica». Gli eventuali ricorsi presentati dagli automobilisti romani che non hanno pagato per il parcheggio, quindi, non potrebbero essere accolti.

LA SENTENZA - Il principio è contenuto nella sentenza 116, con la quale i supremi giudici hanno respinto il ricorso del comune sardo di Quartu Sant’Elena che si era opposto alla cancellazione di alcune multe inflitte ad un avvocato., Gavino S. che aveva parcheggiato la macchina della moglie in zona a pagamento senza esporre il tagliando attestante il pagamento. Il giudice di Pace di Cagliari aveva dichiarato nulli i verbali perchè l’unico parcheggio libero predisposto da un’ordinanza del sindaco era in una «zona lontanissima».
Contro questo verdetto il comune di Quartu aveva protestato in Cassazione. La Suprema Corte, però, ha affermato che il reclamo «non merita accoglimento» in quanto il comune non aveva emanato «provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento accompagnate anche dall’obbligo di prevedere aree di parcheggio libere». Ad avviso delle Sezioni Unite al giudice di pace è consentito accertare eventuali vizi di legittimità, nelle delibere comunali relative all’istituzione di posteggi a pagamento, «come quello consistente nella violazione dell’obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui venga vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento». Per quanto riguarda la zona nella quale posteggiava l’avvocato Gavino S., il comune di Quartu non ha mai dimostrato che tale area rientrasse, quanto meno, nella zona "A" ossia tra quelle di rilevante interesse urbanistico.

ZONE DI RILEVANTE INTERESSE URBANISTICO - La stessa sentenza infatti esclude l’obbligo di creare parcheggi gratuiti nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali e in quelle di particolare rilevanza urbanistica. Una scelta quest’ultima che potrebbe essere utilizzata soprattutto nelle città d’arte. A roma ad esempio, la delibera 104 del 2004, emanata dal Consiglio comunale, include tutte le aree nelle quali sono presenti le «strisce blu» tra quelle definite «di particolare rilevanza urbanistica». Gli eventuali ricorsi presentati dagli automobilisti romani che non hanno pagato per il parcheggio, quindi, non potrebbero essere accolti.

Da Corriere.it


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Mercoledì, 10 Gennaio 2007
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