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Notizie brevi 02/11/2006

RC AUTO - Aduc spiega le novità per gli utenti

Molte sono le nuove regole nel settore RCAuto, ma non tutte sono note a tutti. L’associazione Aduc ha pensato di fare il punto della situazione, risassumendo le principali novità in materia, che vanno dal quelle sancite dal nuovo codice delle assicurazioni (il d.lgs.209/2005) e dai suoi decreti attuativi, al cosiddetto decreto Bersani (legge 248/2006).


Molte norme sono in vigore giaà dall’1/1/2006 ed altre sono state introdotte nel corso del 2006, ma le più significative saranno attive dal prossimo 1 gennaio 2007.
Ecco cosa già è cambiato:

  • dal 4/7/2006, entrata in vigore del decreto Bersani, nei preventivi e nelle polizze deve essere evidenziato, oltre al premio di tariffa, la provvigione dell’intermediario e lo sconto riconosciuto. Il nuovo codice delle assicurazioni, invece, introduce l’obbligo per le compagnie di consegnare, prima della sottoscrizione della polizza, una nota informativa esplicativa dei diritti e degli obblighi contrattuali. Le compagnie e i loro addetti, inoltre, devono operare seguendo specifiche regole di condotta stilate dall’ISVAP, l’organo di controllo del settore.
  • Le compagnie non possono più legare gli agenti di vendita con contratti di esclusiva, o limitare la loro attività di vendita imponendo tariffe minime o sconti massimi. La nuova figura dell’agente plurimandatario, che puo’ proporre polizze di piu’ imprese applicando liberamente gli sconti , nascerà pero’ in modo graduale, poiche’ e’ previsto che gli accordi di esclusiva esistenti al momento dell’entrata in vigore della novita’ (4/7/2006) rimangano validi fino alla loro scadenza, e comunque non oltre il 1/1/2008.
  • E’ diventata obbligatoria la copertura dei danni subiti dal terzo trasportato. Questi può, in caso di danno personale, presentare domanda di risarcimento direttamente alla compagnia che copre il mezzo sul quale si trovava al momento del sinistro, con diritto al risarcimento indipendentemente da chi, tra i due conducenti, venisse ritenuto responsabile.
  • In caso di furto del mezzo assicurato, il contratto cessa di avere effetto dal giorno successivo alla denuncia. L’assicurato, pertanto, ha il diritto di essere rimborsato del premio residuo calcolato da quello stesso giorno. Rimane invariata la possibilità, in caso di assicurazione di un altro mezzo a seguito del furto, di mantenere la classe di merito maturata a patto di aprire un nuovo contratto entro un anno dalla denuncia.

Cosa cambierà dal 1 gennaio 2007:

  • Introduzione del "risarcimento diretto": per i sinistri che avranno luogo a partire dal 1/2/2007 sara’ applicabile la procedura di risarcimento diretto, ovvero la possibilità di essere risarciti direttamente dalla propria compagnia di assicurazione, che liquidera’ il danno con un assegno. Se previsto dal contratto, il cliente potrà optare per la riparazione gratuita dell’auto (a cura dell’assicurazione, che provvederà tramite officine convenzionate). La procedura di risarcimento diretto, che sostituisce la vecchia convenzione "CID", prevede anche precisi obblighi di assistenza, sia tecnica che informativa, che la compagnia deve rendere all’assicurato. In pratica questi deve essere aiutato in tutte le fasi della procedura, in special modo riguardo la compilazione e presentazione della domanda di risarcimento, e deve essere informato riguardo ai criteri di attribuzione della responsabilità fissati dalla legge. Questa "consulenza" dovrebbe sostituire, in teoria, quella legale. La legge, infatti, precisa che tramite il risarcimento diretto non sono rimborsabili le spese legali (o di consulenza) eventualmente sostenute, con esclusione di quelle medico-legali.

Introduzione dell’obbligo, per le compagnie, di inviare comunicazioni in merito alla scadenza annuale: almeno trenta giorni prima della scadenza annuale le compagnie devono inviare al domicilio dell’assicurato un avviso scritto riguardo la data di scadenza della polizza, il premio da pagare in caso di rinnovo e le condizioni contrattuali di disdetta. Unitamente deve essere inviato l’attestato di rischio in originale, il documento che permette il passaggio ad altra compagnia. Questa disposizione, precedentemente valida solo se espressamente prevista dal contratto, facilita il passaggio da una compagnia all’altra e permette all’assicurato di scegliere con più consapevolezza come comportarsi alla scadenza di ogni annualità.

 

Da Help_consumatori

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Giovedì, 02 Novembre 2006
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