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Art. 170.(*)(6)

(Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote)

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.(1)

2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente  abbia età superiore a sedici anni.(2)

3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.(2)

4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.

5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81,00 a euro 326,00.(2)

6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161,00 a euro 647,00.(3)(4)

7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di sedici anni(6) , dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.(5)

_______________________________

(*) Articolo la cui violazione implica una detrazione di "punti", secondo la tabella annessa all'art. 126-bis.

(1) Comma introdotto dall'art. 1, comma 3, lett. a),  legge 2.10.2007, n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.l. 3.8.2007, n. 117.

(2) Comma dapprima sostituito dal decreto-legge n. 151/2003, convertito, con modificazioni,  nella legge n. 214 del 1° agosto 2003., e successivamente, così modificato, dall'art. 11, comma 2, lett. d), n. 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (GU n. 178 del 03.08.2015) in vigore dal 18.08.2015.

(3) Comma introdotto dall'art. 1, comma 3, lett. b), legge 2.10.2007, n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.l. 3.8.2007, n. 117.

(4) Sanzione sottratta dall'aggiornamento biennale di cui all'art. 195, comma 3, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.M. 17.12.2008 (G.U. n. 303 del 30.12.2008).

(5) Comma così sostituito dal D.L. 3.10.2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2006, n. 286.

(6) Si riporta il testo del comma 2, art. 43, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010): «2. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.»

(7) Le originarie parole «da conducente minorenne», sono state così sostituite dall'art. 11, comma 2, lett. d), n. 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (GU n. 178 del 03.08.2015) in vigore dal 18.08.2015.

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