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Art. 169.(*)

(Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore)

1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.

2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.(3)

3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.

4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.

5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il trasporto in soprannumero sui posti  posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.(4)

6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 680,00.(3)(5)

8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.697,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.(1)

9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.

10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.(2)

_______________________________

(*) Articolo la cui violazione implica una detrazione di "punti", secondo la tabella annessa all'art. 126-bis.

(1) Così corretto con avviso G.U. 9 febbraio 1993, n. 32.

(2) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 86, D. L.vo 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217).

(3) Art. 213, c. 2-sexies:  "È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l’autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili“.

(4) Comma così sostituito dal D. L.vo 13 marzo 2006, n. 150 - Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei  sistemi  di  ritenuta  per  i  bambini nei veicoli.

(5) Si riporta il testo del comma 2, art. 43, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010): «2. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.»

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