Sabato 04 Maggio 2024
area riservata
ASAPS.it su

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
(Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303)

TITOLO VI

DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I

DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

SEZ. I

DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME

(ARTT. 196-208 C.S.)


Art. 388.

Ricorso al Prefetto (art. 203 C.s.).

1. Nel caso di ricorso proposto per posta, la data di presentazione è quella di spedizione della relativa raccomandata, con avviso di ricevimento.

2. Quando il ricorso è presentato direttamente al Prefetto, competente a norma dell'articolo 203 del codice, questi lo trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore per gli adempimenti di cui al comma 2 dello stesso articolo.

vai all'indice del C.d.S.   ritorna all'art. del C.d.S.

 



Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK