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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
(Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303)

TITOLO III

DEI VEICOLI

Capo III

VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI


SEZ. I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE


1- CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, DI EQUIPAGGIAMENTO E DI IDENTIFICAZIONE

(ARTT. 71-74 C.S.)


Art. 232.

Targhette e numeri di identificazione (art. 74 C.s.).

1. Le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni delle targhette, nonché le caratteristiche dei numeri di identificazione apposti dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario sono quelle stabilite dalle direttive comunitarie al riguardo o, in alternativa, dalle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

Art. 233.

Punzonatura d'ufficio del numero di telaio (art. 74 C.s.).

1. Nel caso di irregolarità o di mancanza del numero originale del telaio, di cui all'articolo 74, comma 3, del codice, viene riprodotto con appositi punzoni, a cura degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., un numero distintivo preceduto e seguito dal marchio dell'ufficio stesso (stella a cinque punte recante nell'interno la sigla della provincia di appartenenza dell'ufficio stesso), seguendo i criteri indicati nell' appendice VII del presente regolamento.

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