DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303) |
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AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 1. DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DI CARATTERE GENERALE (ARTT. 1-3 C.S.)
Art. 1. |
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1. La relazione annuale, predisposta dalla Presidenza del Consiglio sulla base di specifici rapporti e indagini, riguardanti i diversi profili sociali, ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza stradale è trasmessa alla Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 30 giugno. I rapporti e le indagini sono elaborati dai ministeri, anche avvalendosi dell'apporto di studi e ricerche effettuati da istituzioni, pubbliche e private, particolarmente qualificate nel settore. 2. La relazione annuale di cui al comma 1 viene trasmessa entro il 30 aprile al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che fa conoscere il suo parere entro quarantacinque giorni dall'invio. |
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