Sabato 27 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su

Art. 130.(3)

(Revoca della patente di guida)

1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.:

a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;

b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più idoneo;

c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.(1)

2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.

2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato.(2)

_______________________________

(1) Così modificato dall'art. 11, d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

(2) Comma inserito dal D.L. n. 151/2003, convertito nella legge n. 214 del 1° agosto 2003 ed effetto dal 1° settembre 2003 riguardo alla definitività del provvedimento di revoca.

(3) Si riporta il testo de comma 1-bis introdotto dall'articolo 5 del Dl. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168:

    «1-bis. Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente  alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui all'articolo 126 del medesimo decreto. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

vai all'indice vai all'art. precedente vai all'art. successivo


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK