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MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,

FERROVIARIA, DI FRONTIERA E POSTALE

Prot. n. 300/A/2/32616/109/88

Roma, 29 marzo 2001

 

OGGETTO:

Regolamenti recanti norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio dei duplicati della patente di guida e della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento a norma dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. - D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104 e D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.

 

1. PREMESSA

        Si fa seguito alla nota n. 300/A/23308/101/3/3/8 del 18 maggio 2000, con la quale sono state fornite le prime disposizioni relative ai due regolamenti di cui in oggetto, che disciplinano le procedure per il rilascio dei duplicati della patente di guida e della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale.

        Come era stato indicato nella citata circolare, il procedimento delineato dai D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104 e D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105, pur essendo entrato in vigore, non era stato integralmente attuato, non essendo operative le necessarie procedure tecniche di applicazione per dar corso al rilascio meccanizzato dei duplicati della patente di guida e della carta di circolazione.

        Sciogliendo le riserve precedentemente formulate, si comunica che il Ministero dei Trasporti e della Navigazione-Dipartimento dei Trasporti Terrestri ha fatto conoscere con la nota prot. n. 848/C4 del 21 marzo 2001 che, dal 15.4.2001 (poi sostituita con circolare n. 990/M352 del 18.6.2001, n.d.r), darà avvio alla nuova procedura secondo le modalità tecniche ed informatiche di trasmissione dei dati e secondo la nuova modulistica indicata nella circolare che si allega (all. 1).

 

2. MODALITA' OPERATIVE

        In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione il titolare della patente di guida o l'intestatario della carta di circolazione dovranno presentare denuncia entro quarantotto ore portando con sé:

- un documento di riconoscimento valido;

- due fotografie formato tessera su sfondo bianco se il documento sottratto, smarrito o distrutto è la patente di guida

        Gli organi di polizia, una volta ricevuta la denuncia, dovranno collegarsi con l'archivio nazionale degli abilitati alla guida o con l'archivio nazionale dei veicoli, al fine di verificare se la patente o la carta di circolazione siano duplicabili.

        Nel caso in cui dall'interrogazione dall'archivio nazionale degli abilitati alla guida comparisse il messaggio "PATENTE NON DUPLICABILE DALL'UFFICIO CENTRALE OPERATIVO" o "PATENTE ASSENTE DA ARCHIVIO CONDUCENTI" o dall'archivio nazionale dei veicoli comparisse il messaggio "CARTA DI CIRCOLAZIONE NON DUPLICABILE DALL'UFFICIO CENTRALE OPERATIVO" o "TARGA ASSENTE NELL'ARCHIVIO NAZIONALE VEICOLI", l'utente sarà invitato a presentare domanda all'Ufficio provinciale della Motorizzazione ed in tal caso occorrerà:

-verificare che l'utente abbia compilato, in una sola copia, il modulo relativo (all. 2 e 3) e che i dati trascritti corrispondano perfettamente a quelli riportati nel documento di riconoscimento;

- sbarrare il punto 2 delle "AVVERTENZE" riportate in fondo al modulo, le parole "(ovvero) fino al ricevimento del duplicato" riportate immediatamente prima dello spazio riservato alla trascrizione del luogo e della data di denuncia e, nel modulo relativo alla patente di guida, le parole "la cui fotografia è stata autenticata mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento";

-consegnare all'utente il modulo privo della fotografia che vale come permesso provvisorio di guida ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104, o come permesso provvisorio di circolazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.

        In proposito si fa presente che, presso l'Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, è stato istituto un numero verde - 800.23.23.23 - disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30, che consente di acquisire le informazioni relative alla duplicabilità o meno della patente di guida o della carta di circolazione.

        Nel caso in cui, viceversa, non compare il citato messaggio, l'utente sarà informato che il duplicato sarà spedito presso la sua residenza a cura dell'Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione ed in tal caso occorrerà:

- verificare che il denunciante abbia compilato in triplice copia il modulo allegato e che i dati trascritti corrispondano perfettamente a quelli riportati nel documento di riconoscimento;

- per le patenti di guida verificare che le fotografie a colori su sfondo bianco corrispondano ai tratti somatici dell'utente, non siano timbrate e non abbiano diciture, avendo cura di incollarle perfettamente nei riquadri della modulistica, al fine di consentirne la successiva lettura ottica;

- utilizzare modelli dello stesso formato di quelli allegati, facendo attenzione a mantenere assolutamente inalterate le proporzioni, al fine di consentirne la successiva lettura ottica;

avere cura di sbarrare le parole "per novanta giorni decorrenti dalla data odierna, ovvero" riportate immediatamente prima dello spazio riservato alla trascrizione del luogo e alla data della denuncia;

- consegnare all'utente il modulo privo della fotografia che vale come permesso provvisorio di guida ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104, o come permesso provvisorio di circolazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105;

- trasmettere entro 7 giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104 e dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105, i moduli relativi alla richiesta di duplicato della patente di guida - utilizzando il modello con la fotografia - e della carta di circolazione all'Ufficio Centrale Operativo Motorizzazione, Casella postale aperta, 00162 Roma Nomentano;

- conservare un modulo agli atti per consentire la sostituzione nel caso in cui si verificasse uno smarrimento nel corso della spedizione all'Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

        Premesso quanto sopra, gli organi di polizia sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle citate disposizioni.

        I Sigg. Prefetti sono pregati di estendere il contenuto della presente alle Polizie Municipali.

        Gli Uffici che leggono per conoscenza vorranno cortesemente fornire ai dipendenti Uffici o Reparti le necessarie indicazioni operative.

 

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