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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DECRETO 15 maggio 2006

Disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori.

 

IL CAPO DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

 

  Visto l'art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 («Nuovo codice della strada»),   come modificato dal  decreto legislativo  15 gennaio  2002,  n. 9,  recante nuove disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori, ed in specie i commi 1 e 4 i quali demandano ad apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture  e  dei trasporti la disciplina delle procedure, delle modalità  e  della  documentazione  occorrente  per  il rilascio del certificato di circolazione dei ciclomotori;

  Visto l'art. 249 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n. 495, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto  del  Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153, ed in specie il comma 2 il quale demanda al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  l'individuazione delle modalità di comunicazione agli Uffici motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri dell'avvenuta distruzione,da parte del titolare della targa per ciclomotore assegnatagli;

  Visto l'art. 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n. 495, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 2006, ed in specie il  comma 1 il quale dispone che siano disciplinate con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri le modalità di affidamento, ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 abilitati al collegamento telematico con  il  Centro  elaborazione  dati  del Dipartimento per i trasporti terrestri,  delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori;

  Visto l'art. 252 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del  1992,  come  sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente  della Repubblica n. 153 del 2006, ed in specie i commi 1, 2 e 6 i quali prevedono che le modalità per il rilascio del nuovo certificato di  circolazione e della nuova targa, in caso di smarrimento, distruzione, sottrazione o deterioramento  del certificato  di circolazione dei ciclomotori o delle relative targhe, nonché  le  modalità di rilascio del tagliando di aggiornamento del certificato di circolazione  dei ciclomotori,  conseguente  al trasferimento   della  residenza  del  relativo  intestatario,  siano prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

  Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 2006, il quale fa salva la possibilità, per chi si dichiara proprietario di un ciclomotore immesso in circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, di richiedere il rilascio  della nuova targa e del certificato di circolazione secondo i criteri fissati dal citato art. 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

  Ritenuto di dover provvedere alla disciplina di dettaglio cui le richiamate norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione pongono rinvio;

                             

Decreta:

 

Art. 1.

Definizioni

 

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

    a) UMC, gli Uffici motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri;

    b) imprese di consulenza automobilistiche, i soggetti esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 2.

Rilascio del  certificato  di  circolazione  del ciclomotore e della

relativa targa

  1. Il certificato di circolazione e la relativa targa sono rilasciati su istanza presentata ad uno degli UMC, ovvero ad una impresa di consulenza automobilistica che abbia ottenuto l'abilitazione di cui all'art. 8. Il certificato di circolazione e la relativa targa sono rilasciate contestualmente all'istanza, previo versamento  delle  imposte  di  bollo previste dalle vigenti norme in materia, dei diritti di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 e del costo della targa.

  2. Il certificato di circolazione è rilasciato a nome di chi si dichiara proprietario del ciclomotore indicando, ove ricorrano, anche le  generalità  dell'usufruttuario  o  del locatario con facoltà di acquisto  o  del  venditore  con  patto  di riservato dominio, con le specifiche  annotazioni  previste dall'art. 91,  commi 1 e 3, del decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285. In caso di locazione senza conducente, si applicano le disposizioni statuite dall'art. 84 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.

  3. La targa è rilasciata a nome di chi si dichiara proprietario del ciclomotore ovvero, a   seconda dei casi, a nome dell'usufruttuario, del locatario con facoltà di acquisto o dell'acquirente con patto di riservato dominio. In caso di locazione senza conducente, la targa è rilasciata a nome del locatore. Se il ciclomotore  è  in proprietà, anche con patto di riservato dominio, in usufrutto  o in locazione con facoltà di acquisto in capo a più soggetti,  la targa è rilasciata, a seconda dei casi,  al comproprietario, all'acquirente, all'usufruttuario o al locatario con facoltà  di  acquisto indicato per  primo nel certificato di circolazione.  Nel caso in cui l'intestatario del ciclomotore sia una persona  giuridica, la targa è rilasciata a persona fisica munita di poteri di rappresentanza.

  4.  Nel caso in cui l'intestatario del richiesto certificato di circolazione e della relativa targa  sia un minore degli anni diciotto, l'istanza e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e  dell'atto di notorietà rilasciate a corredo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  sono sottoscritte da chi ne esercita la potestà genitoriale o la tutela.

  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

    a) ai ciclomotori nuovi  di  fabbrica  o  comunque  immessi  in circolazione per la prima volta sul territorio nazionale;

    b) ai ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, in caso di trasferimento della proprietà, di costituzione di usufrutto, di  locazione  con  facoltà  di  acquisto  e di vendita con patto di riservato  dominio in favore di soggetti non titolari di contrassegno di identificazione;

    c) ai ciclomotori muniti di certificato  di idoneità tecnica, in caso di sottrazione,  smarrimento, distruzione o deterioramento del certificato stesso o del contrassegno di identificazione;

    d) ai  ciclomotori muniti  di certificato di idoneità tecnica e omologati per il trasporto di un passeggero, oltre al conducente, qualora  l'intestatario  intenda  avvalersi  della  facoltà  di  cui all'art. 170, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

    e) ai ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, ogni qualvolta l'intestatario  intenda  comunque avvalersi  della possibilità  del  rilascio  del  certificato di circolazione e della relativa targa.

  Resta fermo, in ogni caso, che i ciclomotori muniti di certificato di circolazione, a qualsiasi titolo rilasciato, possono circolare su strada solo se muniti della relativa targa rilasciata secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

  6. Con circolare della Direzione generale della motorizzazione sono stabilite le  documentazioni da allegare all'istanza di rilascio del certificato di  circolazione  e  della  relativa  targa, nonché le istruzioni operative per la gestione informatizzata delle procedure amministrative da parte degli UMC, anche per il tramite delle imprese di consulenza  automobilistica  abilitate  ai sensi dell'art. 8, con modalità  diversificate a seconda che si tratti di ciclomotori nuovi di  fabbrica,  o  comunque immessi in circolazione per la prima volta sul  territorio nazionale, ovvero di ciclomotori già circolanti con certificato di idoneità tecnica e con   contrassegno di identificazione.

 

Art. 3.

Sospensione del ciclomotore dalla circolazione

  1. L'intestatario del certificato di circolazione che non intenda utilizzare il ciclomotore, presenta istanza ad uno degli UMC, ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8,  che  provvede  alla  sospensione del ciclomotore dalla circolazione   ed al conseguente aggiornamento della sezione «ciclomotori» dell'Archivio nazionale dei veicoli con le modalità stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6. L'istanza è presentata   unitamente al certificato di circolazione ed alle attestazioni di versamento delle imposte di bollo, previste dalle vigenti norme in materia e dei diritti di cui alla legge n. 870 del 1986. A seguito dell'aggiornamento d'archivio, l'intestatario della targa, già collegata al ciclomotore sospeso, può chiedere, in ogni momento,  che la stessa sia associata ad un altro ciclomotore, previo rilascio del relativo certificato di circolazione  secondo  le modalità di cui all'art. 1.

  2. L'intestatario che intenda trasferire la proprietà del ciclomotore, anche con patto di riservato dominio, ovvero in caso di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto, ne dà comunicazione  ad  uno degli UMC, ovvero ad una delle imprese di consulenza  automobilistica  abilitate ai sensi  dell'art. 8,  che provvede  alla  sospensione  del ciclomotore dalla circolazione ed al conseguente  aggiornamento  della sezione «ciclomotori» dell'Archivio nazionale  dei veicoli con le modalità stabilite con la circolare di cui  all'art. 2,  comma 6.  A seguito dell'aggiornamento d'archivio, l'intestatario della targa, già collegata al ciclomotore sospeso, può chiedere, in ogni momento, che la stessa sia associata ad un altro ciclomotore,  previo rilascio del relativo certificato di circolazione secondo le modalità di cui all'art. 1.

  3.  Se l'intestatario del certificato di circolazione è un minore degli anni diciotto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4.

 

Art. 4.

Utilizzazione della targa

  1.  In  caso  di trasferimento della proprietà, di costituzione di usufrutto e di locazione con facoltà di acquisto del ciclomotore, il titolare che, non intendendo riutilizzare la targa assegnatagli, provvede  alla  sua  distruzione  in  ottemperanza della prescrizione contenuta  nell'art. 249, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992, n. 495,  ne dà comunicazione ad uno degli UMC ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, ai fini dell'aggiornamento della sezione «ciclomotori»  dell'Archivio  nazionale  dei  veicoli con le modalità  stabilite  con  la  circolare  di cui all'art. 2, comma 6, utilizzando la modulistica all'uopo allegata alla circolare medesima.

  2.  Se il titolare della targa è un minore degli anni diciotto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4.

 

Art. 5.

Smarrimento, distruzione, sottrazione e deterioramento del

certificato di circolazione

  1.   In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circolazione, l'intestatario ne richiede il duplicato ad   uno  degli  UMC  ovvero  ad  una  delle  imprese  di  consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, che provvedono a rilasciarlo contestualmente all'istanza. Quest'ultima è presentata unitamente alla ricevuta della resa   denuncia,  ovvero  alla dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, comprovante l'avvenuta  denuncia agli organi di polizia dello smarrimento, della distruzione o della sottrazione del certificato di circolazione,  nonché  all'attestazione di versamento dei diritti di cui alla legge n. 870 del 1986.

  2.  In caso di deterioramento del certificato di circolazione, l'intestatario ne richiede il duplicato ad uno degli UMC ovvero ad una delle imprese  di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art.  8, che provvedono a rilasciarlo contestualmente all'istanza. Quest'ultima è presentata unitamente al certificato di circolazione  deteriorato  nonché  alle attestazioni  di versamento delle  imposte  di  bollo, previste dalle vigenti norme in materia, e dei diritti di cui alla legge n. 870 del 1986.

  3.  Le  modalità  operative  per  il  rilascio  del  duplicato del certificato  di  circolazione  sono stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6.

  4.  Se  il  titolare  del  certificato di circolazione è un minore degli  anni diciotto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4.

 

Art. 6.

Smarrimento, distruzione, sottrazione e deterioramento della targa

  1.  In  caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l'intestatario  richiede  il rilascio  di  un  nuovo  certificato di circolazione  e  di  una  nuova  targa ad uno degli UMC ovvero ad una delle  imprese  di  consulenza  automobilistica  abilitate  ai  sensi dell'art. 8, che provvedono contestualmente all'istanza. Quest'ultima è  presentata unitamente alla ricevuta di resa denuncia, ovvero alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art, 47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 445 del 2000, comprovante   l'avvenuta denuncia  agli  organi  di  polizia  dello smarrimento,  della  distruzione  o  della  sottrazione  della targa, nonché  all'attestazione di versamento dei diritti di cui alla legge n. 870 del 1986 e del costo della nuova targa.

  2. In caso di deterioramento della targa, l'intestatario richiede il rilascio di un nuovo certificato di circolazione e di una nuova targa ad uno  degli  UMC ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate  ai  sensi  dell'art.  8, che provvedono a contestualmente  all'istanza. Quest'ultima è presentata unitamente alla dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,  comprovante  che l'intestatario ha provveduto alla distruzione della  targa  deteriorata,  nonché  alle  attestazioni di versamento delle  imposte di bollo, previste dalle vigenti norme in materia, dei diritti  di  cui  alla  legge n. 870 del 1986 e del costo della nuova targa.

  3.  Le modalità operative per il rilascio del nuovo certificato di circolazione  e  della nuova targa sono stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6.

  4.  Se  il  titolare  del  certificato di circolazione è un minore degli  anni diciotto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4.

 

Art. 7.

Aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della

residenza dell'intestatario

  1.  Nell'ipotesi di cui all'art. 252, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, l'intestatario richiede l'aggiornamento  del  certificato  di  circolazione  ad uno degli UMC ovvero  ad  una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, che provvedono, contestualmente all'istanza, al rilascio  di  un  tagliando  autoadesivo  recante la nuova residenza. L'istanza è presentata unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del  2000,  comprovante l'avvenuto trasferimento della  residenza, nonché alle attestazioni  di versamento  delle  imposte  di bollo, previste dalle vigenti norme in materia,  e  dei  diritti  di cui alla legge n. 870 del 1986 n. 3. Le modalità  operative  sono stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6.

 

Art. 8.

Abilitazione  dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e

successive modificazioni e integrazioni

  1.  Le imprese di consulenza automobilistica che intendono svolgere le attività relative al rilascio dei certificati di circolazione dei ciclomotori e delle relative targhe,  presentano apposita domanda all'UMC nel cui ambito territoriale hanno la propria sede.

  2. L'UMC accoglie la domanda e consente il collegamento telematico con il Centro elaborazione  dati  del Dipartimento per i trasporti terrestri per l'utilizzazione delle procedure informatiche allo scopo predisposte, dopo aver verificato che l'impresa di consulenza automobilistica:

    a) è abilitata alla procedura di prenotazione telematica, denominata «prenotamotorizza-zione»,  da  almeno  tre  mesi alla data della domanda di cui al comma 1, con un collegamento telematico privo di concentratori intermedi;

    b) è dotata di idonea stampante.

  3.   Con  il consenso al collegamento è  assegnato,  mediante l'utilizzo  di  apposite procedure  informatiche, un quantitativo di certificati  di  circolazione, di targhe e di tagliandi sufficiente a coprire il fabbisogno mensile dell'impresa  di  consulenza automobilistica. Quest'ultima  adotta  ogni misura necessaria ad assicurare, con mezzi graduati in relazione alla  quantità di materiali   da   custodire,  la conservazione  e  la  custodia  dei certificati di circolazione, delle targhe e dei tagliandi e di ogni altro  materiale, assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al  comma 1,  la cui presa in carico ed il cui utilizzo sono annotati secondo  le  modalità  indicate  con la circolare di cui all'art. 2, comma 6.

  4. L'impresa  di consulenza automobilistica abilitata ai sensi del comma 2  espone, all'esterno dei locali dove ha la sede, l'insegna di cui all'art.  251,  comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  n. 495 del 1992 ed  è tenuta a rimuoverla durante il periodo   di  sospensione  del  collegamento  telematico  di  cui  al comma 11.

  5.  Alla  ricezione di ciascuna istanza relativa alle operazioni di cui  al  comma 1,  l'impresa  di consulenza automobilistica abilitata accerta    l'identità   dell'istante,   verifica   l'idoneità,   la completezza e la conformità dell'istanza e della relativa documentazione alle vigenti  disposizioni,  ivi compreso l'avvenuto pagamento   delle   imposte  e  degli  importi  dovuti,  e trasmette telematicamente le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati del Dipartimento per  i trasporti terrestri. Le istanze non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti non sono prese in considerazione.

  6.  Il  Centro elaborazione dati, verificata la congruenza dei dati ricevuti  con  quelli  presenti in  archivio, consente la stampa del documento  richiesto e associa, a seconda dei casi, il certificato di circolazione  ad  un  numero  di  targa  che  sia  già  in  possesso dell'utente  e che non risulti già associato ad un altro ciclomotore ovvero  al  primo  numero di targa del lotto assegnato all'impresa di consulenza automobilistica abilitata.

  7.  Entro  le  ore  venti di ogni giornata lavorativa, l'impresa di consulenza  automobilistica abilitata  chiede al Centro elaborazione dati,  utilizzando  le  apposite  procedure informatiche, di stampare l'elenco   dei   documenti  rilasciati  dalla  stessa  impresa  nella giornata.  Il Centro elaborazione dati provvede ad inviare copia del suddetto elenco all'UMC competente per territorio.

  8.  Entro la fine  dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo  successivo, l'impresa di consulenza abilitata consegna al competente UMC l'elenco  dei documenti rilasciati corredato dalle istanze  presentate dagli utenti e dalla relativa documentazione, ivi compresa la fotocopia del documento di identità del richiedente e le attestazioni di pagamento delle imposte e degli importi dovuti. L'UMC controlla che l'elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la  regolarità delle istanze e  della  documentazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle.

  9. Il documento si considera regolarmente rilasciato quando l'elenco in cui  esso compare, unitamente all'istanza dell'utente e alla relativa documentazione, siano stati consegnati al competente UMC  nel termine di cui al comma 8 e risultino conformi alle vigenti norme di legge e regolamentari nonché alle disposizioni ed alle istruzioni applicative impartite  dal  Dipartimento per i trasporti terrestri.

  10.  In caso di accertata irregolarità, l'UMC cancella dall'archivio elettronico il documento irregolarmente rilasciato e respinge l'istanza,unitamente alla relativa documentazione, annotando sulla stessa le motivazioni del rigetto, la data e la firma leggibile   e  per esteso dell'incaricato che ha effettuato il controllo. Entro l'orario di  apertura  al pubblico del giorno lavorativo successivo, il documento  irregolarmente  rilasciato unitamente  alla  eventuale  relativa targa, devono essere restituiti all'UMC, il quale provvede a distruggerli.

  11.  All'infruttuoso spirare del termine di cui al comma 10, l'UMC sospende l'operatività del  collegamento  telematico con il Centro elaborazione dati fino alla restituzione del documento irregolarmente rilasciato e della eventuale targa. Ove la restituzione non avvenga nei tre  giorni lavorativi  successivi all'accertata irregolarità, l'UMC  segnala  l'accaduto  alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia per il  ritiro  del  documento  e  della eventuale targa. Il collegamento telematico  è sospeso,  per  la  prima volta, per un periodo pari a trenta  giorni naturali e consecutivi e, per la seconda volta, per un periodo  pari a novanta giorni naturali e consecutivi. Al verificasi, per la terza  volta  nell'arco  di un triennio, delle condizioni di sospensione dell'operatività del  collegamento  telematico  con il Centro  elaborazione  dati,  l'abilitazione  al  collegamento  stesso decade.

  12. L'UMC che ha provveduto ad abilitare l'impresa di consulenza automobilistica allo  svolgimento delle attività di cui al comma 1, si accerta del corretto svolgimento delle attività  stesse e dell'osservanza  delle  prescrizioni previste. In caso di accertate irregolarità, si applicano i periodi di sospensione del collegamento telematico con il Centro elaborazione  dati, di cui al comma 11, secondo i criteri e le modalità stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6.

Art. 9.

Disposizioni finali

  1.  Con la circolare di cui all'art. 2, comma 6, sono altresì stabilite le  modalità  e  le istruzioni operative per la gestione informatizzata  delle  procedure amministrative, da parte degli UMC e per il tramite delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai  sensi dell'art.  8,  non espressamente disciplinate dal presente decreto  e  funzionali alla circolazione ovvero alla cessazione della circolazione dei ciclomotori.

 

    Roma, 15 maggio 2006

 

Il capo dipartimento: Fumero

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