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TRASPORTO MERCI 04/10/2005

TRASPORTO DI COSE IN CONTO TERZI
E S E N Z I O N I - EVOLUZIONE DEL TRASPORTO COSE IN CONTO DI TERZI - PRESCRIZIONI E DOCUMENTI - TRASPORTI ESENTI DALL’OBBLIGO DELLE TARIFFE A FORCELLA

TRASPORTO DI COSE IN CONTO TERZI
E S E N Z I O N I - EVOLUZIONE DEL TRASPORTO COSE IN CONTO DI TERZI - PRESCRIZIONI E DOCUMENTI - TRASPORTI ESENTI DALL’OBBLIGO DELLE TARIFFE A FORCELLA

di Franco Medri*

 

L’articolo 82 "Destinazione ed uso dei veicoli" del Codice della Strada stabilisce che per uso del veicolo si intende la sua utilizzazione economica e sotto questo profilo prescrive che i veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
Il comma 4 specifica che "Si ha l’uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione.
Alla definizione sancita dall’articolo 82, si collega quella dettata dal comma 1 dell’articolo 88 del Codice della Strada che recita: "Agli effetti del presente articolo, un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto di terzi quando l’imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente".
Ma, prima di tutto, bisogna menzionare la normativa di riferimento principale riconducibile al trasporto di cose in conto terzi ed in conto proprio, ovvero la Legge 06 giugno 1974 n. 298 "Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada" che disciplina anche gli aspetti sanzionatori.
Lo stesso articolo 40 della L. 298/74 definisce il trasporto di cose per conto di terzi come "l’attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo" e stabilisce che la condizione necessaria per effettuare tale attività è l’iscrizione obbligatoria all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi.
Premesso che l’articolo 1 comma 6 della Legge 23 dicembre 1997 n. 454 prescrive che "Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all’Albo degli autotrasportatori" e tenuto conto che il campo di applicazione riportato all’articolo 30 della L. 298/74 riguarda il trasporto di cose su strada effettuato con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e semirimorchi, appare opportuno fare una sostanziale precisazione.
Infatti i motoveicoli, qualora siano adibiti al trasporto di cose in conto terzi, sono esclusi dall’iscrizione al predetto Albo degli autotrasportatori come si evince da apposita Delibera (n°1/98 del 30 gennaio 1998) emessa dallo stesso Comitato Centrale per l’Albo autotrasportatori che ha elencato le tipologie di veicoli soggetti a tale iscrizione.
Anche l’articolo 1 del decreto Legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 stabilisce che " costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi l’attività dell’impresa che esegue, mediante autoveicoli, il trasferimento di cose verso corrispettivo".

E S E N Z I O N I
L’articolo 30 della Legge 298/74 stabilisce che non sono soggetti alle norme riguardanti la disciplina degli autotrasporti di cose, i seguenti veicoli:
a) gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose in dotazione fissa alle Forze Armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;
b) gli autoveicoli di proprietà dell’amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;
c) gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all’esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunità economica europea;
d) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei Trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d’opera;
e) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;
f) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e le tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;
g) le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;
h) gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone o cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore a 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purchè siano muniti del contrassegno speciale che verrà stabilito con suo decreto dal Ministro per i trasporti e l’aviazione civile.

EVOLUZIONE DEL TRASPORTO COSE IN CONTO DI TERZI
Il trasporto di cose in conto di terzi dal 1974 ad oggi ha subito una serie di notevoli trasformazioni; infatti partendo dal dettato dell’articolo 41 della L. 298/74, si rileva che per l’effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l’imprenditore sia iscritto nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione che consente di effettuare trasporti nell’ambito dell’intero territorio nazionale.
Pertanto, per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6000 kg veniva rilasciata una apposita autorizzazione che aveva una validità temporale di 9 anni (rinnovabile) e la copia originale doveva trovarsi a bordo del veicolo per essere presentata ad ogni richiesta degli operatori di polizia stradale (la mancanza comportava la violazione di cui all’articolo 180/3° del Codice della Strada).
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 14 marzo 1998 n. 85, le singole autorizzazioni rilasciate per ogni veicolo devono essere convertite in "AUTORIZZAZIONI ALL’IMPRESA"; così sulla carta di circolazione compare la scritta "La carta di circolazione del presente veicolo è stata rilasciata sulla base dell’autorizzazione all’impresa per il trasporto di cose per conto di terzi esempio: N° GA8K3F/RA _ _ _ _ _ _".
Con questa nuova disposizione normativa non vige più l’obbligo di portare al seguito l’autorizzazione (non si deve più applicare l’articolo 180/3° del Codice della Strada e non si applica più neanche l’articolo 46 della Legge 298/74).
Successivamente il D.M. 22 maggio 1998 nr. 212 ha introdotto peculiari novità per quanto riguarda l’autotrasporto, infatti in particolare ha regolamentato i criteri e le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti per la conversione delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi, in autorizzazioni all’impresa di autotrasporto.
Il predetto decreto attribuisce all’impresa il carico della capacità di calcolo per la trasformazione secondo le seguenti regole:
ð qualora l’impresa richiedente abbia nella propria disponibilità esclusivamente veicoli sui quali insiste un’autorizzazione senza vincoli o limiti di esercizio, la massa complessiva attribuita all’impresa è data dalla somma delle masse comunque utilizzabili con ciascuna autorizzazione, prescindendo da quella effettivamente posseduta dai veicoli in disponibilità all’impresa.
Tali imprese hanno facoltà di ottenere anche le autorizzazioni speciali, di cui al punto successivo, senza la possibilità di convertirle nell’autorizzazione globale.
ð qualora l’impresa disponga esclusivamente delle autorizzazioni speciali per autocarri isolati privi della facoltà di traino di portata non superiore a 7 tonnellate e di massa complessiva a pieno carico non superiore alle 11,5 tonnellate, ovvero di autorizzazioni per veicoli per trasporto eccezionale, per veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani, per veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico ed il trasporto di liquami e liquidi di spurgo di pozzi neri e di prodotti bituminosi alle alte temperature, nonché di autorizzazioni per autobetoniere (art. 1/3° D.M.T.1913/85), può mantenere le autorizzazioni speciali, ovvero trasformarle in una autorizzazione per una massa globale, sempre che l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori consenta alla stessa impresa l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi senza vincoli e limiti di esercizio (si rammenta che l’attuale normativa dispone che, per autoveicoli fino a 3,5 tonnellate di portata ed un peso complessivo a pieno carico fino a 11,5 tonnellate, l’iscrizione è libera, ovvero non necessità dell’esame di idoneità professionale; mentre per autoveicoli con portata maggiore a 3,5 tonnellate e/o un peso complessivo superiore a 115 quintali, l’iscrizione è subordinata all’esame di idoneità professionale).
Nel caso di scelta del regime di autorizzazioni speciali, l’impresa può acquisire ulteriori autorizzazioni dello stesso tipo; mentre qualora l’impresa richieda l’inclusione delle autorizzazioni speciali possedute nell’autorizzazione per una massa globale, non può ottenere ulteriori autorizzazioni speciali, acquisendo in ogni caso la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 2 comma 4° D. Lgs. 85/98 (raddoppio) per la massa globale attribuita all’impresa.
ð qualora l’impresa abbia in disponibilità veicoli muniti di autorizzazione senza vincoli o limiti di esercizio e veicoli muniti delle autorizzazioni speciali di cui al precedente punto, questa potrà chiedere la conversione delle sole autorizzazioni senza vincoli o limiti di esercizio, ovvero di tutte quelle possedute, conservando, nel primo caso, la possibilità di ottenere ulteriori autorizzazioni speciali e acquisendo, in ogni caso, la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 2 comma 4° D. Lgs. 85/98 (raddoppio) esclusivamente per la massa globale attribuita all’impresa sulla scorta delle autorizzazioni convertite.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000 n. 395, dal 1° luglio 2001 per l’esercizio dell’attività di trasporto di cose per conto di terzi è richiesta la sola iscrizione all’Albo autotrasportatori e non serve più nessun tipo di autorizzazione; infatti sulla carta di circolazione sarà riportato solo la dicitura "USO DI TERZI" senza riferimenti ad autorizzazioni o altro.
La mancanza della predetta iscrizione comporta la violazione di cui all’articolo 26 della Legge 298/74 "Esercizio abusivo dell’autotrasporto", dove il comma 1 sanziona "chiunque esercita l’autotrasporto di cose per conto di terzi senza essere iscritto nell’albo, ovvero continua ad esercitare l’attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall’albo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.065 a € 12.394".
Si precisa che alla predetta violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 (tre) mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo (vedi sequestro amministrativo).
NOTA: per quanto la carta di circolazione possa indicare "USO DI TERZI" non deve considerarsi assodato il fatto che l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori sia regolare; infatti potrebbe verificarsi che il titolare sia sottoposto a sospensione o radiazione dall’Albo, o che non abbia provveduto ancora ad effettuare il versamento annuale nonostante sia stato ufficialmente diffidato a provvedervi, inoltre il titolare del veicolo potrebbe non essere ancora iscritto per omessa comunicazione all’Albo nei prescritti 30 giorni dall’acquisto (vedi articoli 18 e 27 Legge 298/74).

PRESCRIZIONI E DOCUMENTI
Il titolo terzo della Legge 298/74 istituisce l’assoggettamento, per gli autotrasporti di merci effettuati in conto di terzi, ad un sistema di tariffe obbligatorie a forcella.
Il comma 2 dell’articolo 50 della predetta legge, definisce come sistema di tariffe obbligatorie un sistema di tariffe approvate dalle autorità competenti, le cui disposizioni devono essere osservate ai fini della determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto.
Infatti il sistema delle tariffe a forcella consiste in tariffe definite ciascuna da un limite minimo, dove lo scarto tra detti limiti costituisce l’apertura della forcella che è fissata al 23 % del limite massimo della tariffa.
I prezzi per un trasporto determinato possono essere liberamente fissati tra il limite massimo e il limite minimo della tariffa a forcella corrispondente (è vietata la stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati al di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle).
Con il D.M. 22 dicembre 1982 modificato in parte dal D.M. 7 dicembre 1983 sono stati determinati i "Modelli uniformi e relative modalità di impiego della lettera di vettura e del giornale di bordo da compilarsi per le spedizioni di merci su strada in conto di terzi soggette al regime tariffario obbligatorio".
Pertanto, per ogni spedizione soggetta a regime tariffario previsto dalla legge 298/74, è obbligatoria la compilazione di un apposito documento denominato "lettera di vettura" che dovrà essere redatta in quattro esemplari originali, firmati dal vettore, utilizzando anche modulari a ricalco.
Inoltre le imprese di autotrasporto devono adottare un giornale di bordo dove dovranno essere numerati e registrati, cronologicamente e senza soluzione di continuità, tutti i viaggi eseguiti in corrispondenza di una spedizione per la quale è stata redatta la lettera di vettura.
La mancanza di uno dei predetti documenti durante la circolazione di un veicolo (si precisa che deve essere carico e non rientrare nei casi di esenzione dalla compilazione di predetti documenti) che trasporta merci in conto terzi è sanzionata dall’articolo 58 della Legge 298/74 tanto per il conducente, quanto per il vettore se risulta diverso dal conducente.

TRASPORTI ESENTI DALL’OBBLIGO DELLE TARIFFE A FORCELLA
Una serie di tipologia di trasporti sono esentati dalla redazione della lettera di vettura e del giornale di bordo di cui:
1. i trasporti di merci inviate da un mittente a uno stesso destinatario, purchè il peso non superi le 5 tonnellate;
2. i trasporti di merci effettuati nell’ambito dei centri abitati;
3. i trasporti che richiedono necessariamente l’impiego di veicoli eccezionali;
4. i trasporti sottoelencati:
• trasporti occasionali di merci destinate o provenienti da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
• trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;
• trasporti postali;
• trasporti di veicoli danneggiati ma non fuori uso;
• trasporti di rifiuti e immondizie;
• trasporti di animali morti, per lo squartamento;
• trasporti di api e avannotti;
• trasporti funebri;
• trasporti di oggetti e d’opere d’arte per esposizioni o ai fini commerciali;
• trasporti occasionali di oggetti o di materiali destinati esclusivamente alla pubblicità o all’informazione;
• traslochi effettuati da imprese specificamente attrezzate per quanto riguarda sia il personale che il materiale;
• trasporti di materiali, di accessori e di animali destinati o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, di fiere e feste oppure destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche ed alla televisione;
• trasporti di merci per mezzo di autoveicoli il cui peso complessivo a pieno carico, compreso quello del rimorchio o semirimorchio, non superi le 6 tonnellate.
PRECISAZIONE: Tutti i veicoli soggetti alla legge 298/74 per il conto terzi e che necessitano di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori devono portare nella parte anteriore, disposta diagonalmente da destra a sinistra e dall’alto verso il basso, una striscia di colore bianco dell’altezza di 20 centimetri
Tale striscia deve essere riprodotta nella parte posteriore del veicolo, compreso il rimorchio o semirimorchio se trainati.
La mancanza comporta la violazione di cui all’articolo 47/2° della L. 298/74.

* Ispettore Capo della Polizia Stradale


di Franco Medri

Martedì, 04 Ottobre 2005
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