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TRASPORTO MERCI 13/10/2005

NUOVE REGOLE PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

da Ansa

NUOVE REGOLE PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

 

ROMA - Pubblicato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che recepisce la direttiva 2004/111/CE della Commissione del 9 dicembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada. L’attuazione della legge comunitaria tiene conto, oltre che del mandato al recepimento imposto dal nuovo codice della strada, anche dal dettato introdotto dalla ratifica dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR.
Il decreto dà attuazione alle disposizioni degli allegati A e B all’accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), nel testo consolidato dalla versione 2005, in vigore dal 1° gennaio 2005. L’ADR e’ un accordo elaborato per la UE dalla Commissione economica delle Nazioni Unite a Ginevra mediante il quale la maggior parte degli Stati europei hanno convenuto alcune regole comuni per il trasporto di merci pericolose su strada sul loro territorio e all’attraversamento delle frontiere.
Attualmente, oltre i Paesi facenti parte della UE, aderiscono anche altre nazioni, quali, ad esempio, Svizzera, Bielorussia e Macedonia.
Caposaldo del trattato e’ l’articolo due secondo il quale si dispone che, ad eccezione di talune merci particolarmente a rischio, le merci pericolose possono formare oggetto di un trasporto internazionale di veicoli stradali a condizione che l’ imballaggio e l’etichettatura siano conformi alle prescrizioni contenute nell’allegato A dell’accordo e la costruzione, l’ equipaggiamento e l’esercizio dei veicoli siano conformi alle prescrizioni contenute nell’allegato B.
L’allegato A infatti enumera le merci pericolose che possono essere oggetto del trasporto internazionale. Esso fissa anche le regole concernenti l’imballaggio, l’etichettatura, e la descrizione delle merci nel documento di trasporto.
L’allegato B fissa le regole applicabili ai veicoli e alle operazioni di trasporto. L’ADR classifica le merci pericolose tenendo presente il tipo di rischi che possono comportare la loro manipolazione e il loro trasporto.
Le merci che comportano lo stesso tipo di rischi (esplosione, incendi, esalazioni tossiche) anche se d’ intensita’ diverse vengono incluse nello stesso gruppo omogeneo.
Le merci pericolose vengono divise in classi che a loro volta si suddividono in limitative e non limitative: le appartenenti alla prima, salvo specifiche eccezioni, non possono circolare su strada mentre le seconde sono autorizzate a effettuare il viaggio.
Le classi sono 15: materie e oggetti suscettibili di esplosione; oggetti caricati con materie esplosive; merci di accensione, artefizi e merci analoghe; gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione; materie liquide infiammabili; materie solide infiammabili; materie soggette ad accensione spontanea; materie che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabile; materie comburenti; perossidi organici; materie tossiche; materie ripugnanti o suscettibili di produrre infezioni; materie radioattive; materie corrosive e infine materie e oggetti pericolosi diversi.


Giovedì, 13 Ottobre 2005
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