Giovedì 02 Maggio 2024
area riservata
ASAPS.it su
TUTTOADR 29/03/2005

ESENZIONI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE (A.D.R.)

 

ESENZIONI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE (A.D.R.)

di Franco Medri*

Gli allegati A e B relativi al trasporto di merci pericolo in regime ADR sono articolati in 9 parti di cui l’allegato A è costituito dalle parti da 1 a 7, mentre l’allegato B dalle parti 8 e 9.

All’interno di ogni parte, il numero della parte è incorporato nei numeri dei capitoli, sezioni e sottosezioni (esistono anche i punti): esempio 1.1.3.6.2 ‡ di cui

1. PARTE

1. CAPITOLO
3. SEZIONE
6. SOTTOSEZIONE
2 PUNTO


L’allegato A, oltre ad elencare una serie di precisazioni, indica le forme di esenzione relative al trasporto di merci pericolose, con particolare riferimento alle

• esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto
• esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto

Per quanto riguarda la natura dell’operazione di trasporto le disposizioni dell’ADR non si applicano:


a. ai trasporti di merci pericolose effettuati da privati quando queste merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative o sportive a condizione che siano adottati provvedimenti per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto (le merci pericolose in GIR, grandi imballaggi o cisterne non sono considerate come imballate per la vendita al dettaglio);

b. ai trasporti di macchinari o dispositivi non specificati nell’ADR e che possono contenere merci pericolose al loro interno o nei loro circuiti di funzionamento, a condizione che siano adottati provvedimenti atti ad impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto;

c. ai trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale, quali l’approvvigionamento di cantieri edilizi o di costruzioni civili, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiore a 450 litri per imballaggio e nei limiti delle quantità massime specificate alla parte 1, capitolo 1, sezione 3 e sottosezione 6 - ADR (1.1.3.6); inoltre devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto (si precisa che queste condizioni non si applicano alla classe 7 materiali radioattivi). I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna non rientrano nella presente esenzione;

d. ai trasporti effettuati dai servizi di emergenza o sotto il loro controllo, in particolare per i veicoli di soccorso che trasportano veicoli incidentati o in avaria e contenenti merci pericolose;

e. ai trasporti di emergenza destinati a salvare vite umane o a proteggere l’ambiente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie ad effettuare questi trasporti in tutta sicurezza;

f. ai fini dell’ADR i seguenti materiali radioattivi non sono inclusi nella classe 7:

• i materiali radioattivi che fanno parte integrante dei mezzi di trasporto;
• i materiali radioattivi movimentati all’interno di uno stabilimento nel quale siano operanti altri appropriati regolamenti di sicurezza e dove la movimentazione non coinvolge strade o ferrovie pubbliche;
• i materiali radioattivi impiantati o incorporati in una persona o animale vivo a scopo diagnostico o terapeutico;
• i materiali radioattivi contenuti in generi di consumo che hanno ricevuto una approvazione dalle autorità competenti, a seguito della loro vendita al consumatore finale;
• le materie naturali e i minerali contenenti radionuclidi presenti in natura per i quali non è prevista una lavorazione per l’uso di questi radionuclidi, a condizione che l’attività specifica del materiale non sia superiore a 10 volte il valori specificati al 2.2.7.7.2

Per quanto riguarda le esenzioni relative al trasporto di gas, le disposizioni dell’ADR non si applicano al trasporto:


a. dei gas contenuti nei serbatoi di un veicolo effettuante una operazione di trasporto ed utilizzati per la sua propulsione o per il funzionamento dei suoi equipaggiamenti (per esempio equipaggiamenti frigoriferi);

b. dei gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati. La valvola situata tra il serbatoio e il motore deve essere chiusa e il contatto elettrico deve essere interrotto;

c. dei gas dei gruppi A (asfissiante) e O (comburente) la cui pressione nel recipiente o nella cisterna, ad una temperatura di 15° C, non superi 200 kPa (2 bar) e che siano interamente gassosi durante il trasporto. Ciò si applica a tutti i tipi di recipiente o di cisterna, per esempio anche alle diverse parti di macchinari o apparecchiature;

d.
dei gas contenuti negli equipaggiamenti utilizzati per il funzionamento dei veicoli (per esempio gli estintori o i pneumatici gonfiati, anche come parti di ricambio o come carico);

e.
dei gas contenuti negli equipaggiamenti speciali dei veicoli e necessari al funzionamento di questi equipaggiamenti speciali durante il trasporto (sistemi di raffreddamento, vivai, riscaldatori, ecc.), come pure i recipienti di ricarica di tali equipaggiamenti e i recipienti da restituire, vuoti non ripuliti, trasportati nella stessa unità di trasporto;

f. dei serbatoi a pressione fissi, vuoti non ripuliti, che sono trasportati, a condizione che siano chiusi ermeticamente;

g. dei gas contenuti nelle derrate alimentari o nelle bevande.

Per quanto riguarda le esenzioni relative al trasporto dei carburanti liquidi, le esenzioni dell’ADR non si applicano al trasporto:

a. del carburante contenuto nei serbatoi di un veicolo effettuante una operazione di trasporto e che serve per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti.

Il carburante può essere trasportato in serbatoi fissi per carburante, direttamente collegati al motore e/o all’equipaggiamento ausiliario del veicolo, che siano conformi alle pertinenti disposizioni regolamentari, o può essere trasportato in recipienti portatili per carburante (come le taniche).
La capacità totale dei serbatoi fissi non deve superare 1500 litri per unità di trasporto e la capacità di un serbatoio fissato ad un rimorchio non deve superare 500 litri. Un massimo di 60 litri per unità di trasporto può essere trasportato in recipienti portatili. Queste restrizioni non si applicano ai veicoli di emergenza;

b. del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli o di altri mezzi di trasporto (esempio i battelli) che sono trasportati come carico, quando sia destinato alla loro propulsione o al funzionamento di uno dei loro equipaggiamenti. La valvola situata tra il motore o l’equipaggiamento e il serbatoio del carburante deve essere chiusa durante il trasporto, salvo se sia indispensabile all’equipaggiamento per rimanere operativo. Se del caso, i veicoli o gli altri mezzi di trasporto devono essere caricati in posizione verticale e fissati in modo da prevenire la loro caduta.

Ulteriormente esistono una serie di esenzioni relative a disposizioni speciali o alle merci pericolose imballate in quantità limitate; infatti al capitolo 3.3 esiste una lunga serie di disposizioni speciali che esentano parzialmente o totalmente il trasporto di specifiche merci pericolose dalle disposizioni dell’ADR.

L’esenzione si applica quando la disposizione speciale è indicata nella colonna (6) della tabella A (lista delle merci pericolose) del capitolo 3.2 per le merci pericolose della rubrica in questione.

Semplificando, si precisa che è stata stilata una serie di codici che rappresentano la tipologia di esenzione e la sua causa, esempio:

CODICE "37" : Questa materia non è sottoposta alle disposizioni dell’ADR quando è rivestita;

CODICE "48" : Questa materia non è ammessa al trasporto quando contiene più del 20% di acido cianidrico;

CODICE "60" : Questa materia non è ammessa al trasporto se la concentrazione è superiore al 72%

CODICE "119" : Le macchine frigorifere comprendono le macchine o altri apparecchi progettati espressamente per conservare a bassa temperatura, in un compartimento interno, gli alimenti o altri prodotti, nonché i condizionatori d’aria.

Le macchine frigorifere e i componenti di macchine frigorifere non sono
Sottoposti alle disposizioni dell’ADR se contengono meno di 12 kg di un gas
della classe 2, gruppo A od O secondo 2.2.2.1.3, o meno di 12 litri di ammoniaca
in soluzione (N° ONU 2672).

CODICE "145"
: Le bevande alcoliche, del gruppo di imballaggio III, non sono sottoposte alle disposizioni dell’ADR se trasportate in recipienti di capacità non superiore a 250 litri.

Si precisa che alcune merci pericolose imballate in quantità limitate possono essere oggetto di esenzione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni del capitolo 3.4 (questo capitolo prescrive una serie di condizioni a cui ci si deve attenere per rientrare nei limiti delle esenzioni e con una apposita tabella di riferimento vengono indicati con una serie di codici riportanti l’iniziale "LQ" i limiti per imballaggi combinati e per imballaggi sistemati in vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile).

Inoltre i sovrimballaggi contenenti colli (conformi al 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5) devono recare una etichettatura (prescrizione al 3.4.4. lettera "c") per ogni merce pericolosa che è contenuta nel sovrimballaggio, a meno che siano visibili le etichette corrispondenti a tutte le merci pericolose contenute nel sovrimballaggio.

Per quanto riguarda gli imballaggi vuoti, non ripuliti (compresi i GIR e i grandi imballaggi), che hanno contenuto materie delle classi 2, 3, 4.1, 5.1, 8 e 9, non sono soggetti alle disposizioni dell’ADR qualora siano state prese misure appropriate al fine di eliminare gli eventuali pericoli.

I pericolo sono considerati eliminati se sono state prese misure appropriate per eliminare tutti i pericoli delle classi da 1 a 9.


ESENZIONI RELATIVE ALLE QUANTITA’ TRASPORTATE PER UNITA’ DI TRASPORTO

Il capitolo 1.1.3.6 della normativa ADR elenca, con una apposita tabella (1.1.3.6.3), una serie di prescrizioni che comportano una parziale limitazione al trasporto di merci pericolose.
Ai fini della presente sotto-sezione, le merci pericolose sono assegnate alle categorie di trasporto 0, 1, 2, 3 e 4 come indicato nella colonna (15) della tabella A (lista delle merci pericolose) del capitolo 3.2.
Gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie assegnate alla categoria di trasporto "0" sono ugualmente assegnati alla categoria di trasporto "0".
Gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie assegnate ad una categoria di trasporto diversa da "0" sono assegnati alla categoria di trasporto "4".
Quando una quantità di merci pericolose a bordo di una unità di trasporto non è superiore ai valori indicati nella colonna (3) della predetta tabella 1.1.3.6.3 per una data categoria di trasporto (quando le merci pericolose a bordo dell’unità di trasporto sono della stessa categoria) o al valore calcolato secondo 1.1.3.6.4 (quando le merci pericolose a bordo dell’unità di trasporto appartengono a più categorie), esse possono essere trasportate in colli nella stessa unità di trasporto senza che siano applicate le seguenti disposizioni :

a. Capitolo 5.3
b. Sezione 5.4.3
c. Capitolo 7.2 salvo V5, V7 e V8 del 7.2.4
d.
CV1 del 7.5.11
e. Parte 8 salvo 8.1.2.1 (a) e (c); da 8.1.4.2 a 8.1.4.5; 8.2.3; 8.3.4; capitolo 8.4; S1(3) e (6); S2(1); S4; da S14 a S21 del capitolo 8.5
f.
Parte 9

NOTA:
Per l’operatore è opportuno procurarsi il Decreto 2 settembre 2003 (Traduzione in lingua italiana del testo consolidato della versione 2003 delle disposizioni degli allegati A e B dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003) al fine di verificare tutte le singole disposizioni per materia che prescrivono determinati limiti e obbligatorietà.

PRECISAZIONE:
Quando le merci pericolose trasportate nell’unità di trasporto appartengono alla stessa categoria, la quantità massima totale per unità di trasporto è indicata nella colonna (3) della seguente tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR.

 

Categoria di trasporto

(1)

Materie od oggetti

Gruppi di imballaggio o codice/gruppo di classificazione o

N° ONU

(2)

Quantità massima totale per unità di trasporto

(3)

0

 
 
 
 
 
 

Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L e n° ONU 0190
Classe 3: N° ONU 3343
Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo di imballaggio I
Classe 4.3: N° ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3207 e 3372
Classe 6.1: N° ONU 1051, 1613, 1614, 3294
Classe 6.2: N° ONU 2814, 2900 (gruppi di rischio 3 e 4)
Classe 7: N° ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978, da 3321 a 3333
Classe 9: N° ONU 2315, 3151, 3152 come pure gli apparecchi
contenenti tali materie o loro miscele
oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa categoria di trasporto

0

 

in questo caso non esiste un limite di esenzione


 

1

Materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio I e non compresi nella categoria di trasporto 0 come pure le materie e oggetti delle classi:
Classe 1: da 1.1B a 1.2Ja, da 1.2B a 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J e 1.5Da
Classe 2: gruppi T, TCa, TO, TF, TOC e TFC
aerosol: gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC
Classe 4.1 N° ONU da 3221 a 3224 e da 3231 a 3240
Classe 5.2: N° ONU da 3101 a 3104 e da 3111 a 3120

20

moltiplicare per "50"

 

2

Materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio II e non compresi nella categoria di trasporto 0, 1 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi:
Classe 1: da 1.4B a 1.4G, 1.6N
Classe 2: gruppo F
aerosol: gruppo F
Classe 4.1: N° ONU da 3225 a 3230
Classe 5.2: N° ONU da 3105 a 3110
Classe 6.1: materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio III
Classe 6.2: N° ONU 2814, 2900 (gruppo di rischio 2)
Classe 9: N° ONU 3245

333


 

moltiplicare per "3"

 

3

Materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio III e non compresi nella categoria di trasporto 0,2 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi:
Classe 2: gruppi A e O
aerosol: gruppi A e O
Classe 8: N° ONU 2794, 2795, 2800, 3028
Classe 9: N° ONU 2990, 3072

1000

Moltiplicare

per "1"

 

 

4


Classe 1: 1.4S
Classe 4.1: N° ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623
Classe 4.2: N° ONU 1361, 1362 gruppo di imballaggio III
Classe 7: N° ONU da 2908 a 2911
Classe 9: N° ONU 3268
oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto merci pericolose,
salvo quelle comprese nella categoria di trasporto 0

 

illimitata

 

Nella tabella di cui sopra, per "quantità massima totale per unità di trasporto", si intende:
• per gli oggetti, la massa lorda in kg (per gli oggetti della classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva);
• per le materie solide, i gas liquefatti, i gas refrigerati e i gas disciolti, la massa netta in kg;
• per le materie liquide e i gas compressi, la capacità nominale del recipiente (vedere la definizione in 1.2.1) in litri.
Nota "a" : Per i N° ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 1 1017, la quantità massima totale per unità di trasporto è di 50 kg.

PRECISAZIONE: Quando merci pericolose appartenenti a categorie di trasporto differenti sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma
• della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 deve essere moltiplicata per "50",
• della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 citati nella nota "a" della tabella riferita al 1.1.3.6.3 deve essere moltiplicata per "20",
• della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 2 moltiplicata per "3",e
• della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 3,

non deve superare 1000
(è stato fissato come numero virtuale di riferimento).
Un esempio pratico potrà chiarire meglio il concetto.
Viene fermato per un controllo della polizia Stradale un autocarro che trasporta le seguenti merci pericolose e l’operatore deve valutare se è in presenza di una esenzione parziale riguardante l’ADR.

• Bario kg. 70
• Acido bromoacetico lt. 80
• Cherosene lt. 300
• Benzene lt. 50
Classificando i prodotti secondo l’ADR e usando l’apposita tabella di comparazione otteniamo i seguenti dati identificativi:

UN 1400 BARIO 4.3, W2, II (il coefficiente moltiplicatore è "3")
UN 1938 ACIDO BROMOACETICO, 8, C3, II
(il coefficiente moltiplicatore è "3")
UN 1223 CHEROSENE, 3, F1, III
(il coefficiente moltiplicatore è "1")
UN 1114 BENZENE, 3, F1, II
(il coefficiente moltiplicatore è "3")


VERIFICA DEL CALCOLO DI ESENZIONE ADR DI CUI 1.1.3.6

materia

Kg o lt trasportati

coefficiente da moltiplicare

ai kg o lt

 

numero virtuale di trasporto (kg o lt)

Bario

70

3

 

210

Acido bromoacetico

80

3

 

240

Cherosene

300

1

 

300

Benzene

50

3

 

150




Totale 900

 

Il totale ottenuto (900) è inferiore al limite massimo virtuale indicato in 1000, pertanto il trasporto è in esenzione parziale dal regime ADR; mentre se il limite veniva superato dovevano applicarsi tutte le disposizioni e le prescrizioni per chi effettua un trasporto di merci pericolose non in esenzione di cui al 1.1.3.6 dell’ADR.

PRESCRIZIONI: il calcolo sopra riportato che non supera il limite 1000 obbliga il conducente del veicolo che trasporta il predetto carico in colli osservare le disposizioni relative a:

• documento di trasporto
• un estintore minimo di 2 kg
• dispositivo di illuminazione portatile non a fiamma (ADR 8.3.4)
• etichettatura dei colli conforme all’ADR

La violazione di una delle predette prescrizioni è riconducibile all’articolo 168 del Codice della Strada.

VIOLAZIONE

 

NORMA

   

SANZIONE

 

AUTORITA’ COMPETENTE

Trasporto di merci pericolose in esenzione ADR 1.3.3.6 con documento di trasporto mancante o non correttamente compilato

Art. 168/9° bis

Codice della Strada

 

 

Euro 343,00

Punti 2

 

 

Prefetto

Trasporto di merci pericolose in esenzione ADR 1.3.3.6 con veicolo non dotato di un estintore di almeno

2 kg di capacità

 

Art. 168/9°

Codice della Strada

 

Euro 343,00

Punti 10

Sospensione patente e carta di circolazione da 2 a 6 mesi

 

 

Prefetto

Violava il divieto di entrare nel veicolo con lampada a fiamma

Art. 168/9° ter

Codice della Strada

 

Euro 138,00

 

Prefetto

Circolava alla guida del predetto veicolo che trasportava merci pericolose in colli sprovvisti di etichette di riconoscimento

Art. 168/9°

Codice della Strada

Euro 343,00

Punti 10

Sospensione patente e carta di circolazione da 2 a 6 mesi

 

 

Prefetto

OSSERVAZIONI: oltre alle predette disposizioni per il carico che circola in esenzione parziale, ovvero non superando i limiti di cui alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR, è sempre obbligatorio attenersi ad una serie di prescrizioni (copia di eventuali accordi in deroga, sorveglianza dei veicoli quando si superano i limiti quantitativi previsti (ADR 8.5), divieto di carico misto (ADR 7.5.2), divieto di scarico in presenza di elementi che potrebbero comprometterne la sicurezza (ADR 7.5.1), divieto di fumare (ADR 7.5.9), ecc.)

 

*Ispettore Capo della Polizia Stradale



di Franco Medri

Martedì, 29 Marzo 2005
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK