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TUTTOADR 04/05/2005

SORVEGLIANZA DEI VEICOLI IN REGIME A.D.R.

SORVEGLIANZA DEI VEICOLI IN REGIME A.D.R.

Di Franco Medri*

La colonna 19 del capitolo 3.2 dell’ADR (liste delle merci pericolose) indica le prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli, ovvero i veicoli che trasportano merci pericolose nelle quantità indicate per una specifica merce, nelle disposizioni speciali di cui alla sigla S 1 (6) e da S 14 a S 21 (vedi capitolo ADR 8.5), devono essere sorvegliati o, alternativamente, possono essere parcheggiati, senza sorveglianza, in un deposito o nelle pertinenze di uno stabilimento che offra le opportune garanzie di sicurezza.
Se queste possibilità di parcheggio non esistono, il veicolo, dopo che siano state prese adeguate misure di sicurezza, può essere parcheggiato in un luogo isolato che corrisponda a particolari condizioni come:

a. un parcheggio per veicoli sorvegliato da un addetto che sia stato informato della natura del carico e del luogo dove si trova il conducente;
b. un parcheggio pubblico o privato dove il veicolo non corra il rischio di essere danneggiato da altri veicoli;
c. un idoneo spazio aperto, separato dalle strade di grande comunicazione e dalle abitazioni, dove normalmente il pubblico non passa e non si riunisce.

NOTA: il parcheggio autorizzato al punto b) sarà utilizzato solo in mancanza di quello indicato al punto a), e l’idoneo spazio aperto non può essere utilizzato che in mancanza di quello di cui ai punti a) e b).

S A N Z I O N I
La sorveglianza del veicolo è richiesta solo per alcune tipologie di merci che sono trasportate in quantità superiore a certi limiti appositamente indicati nelle prescrizioni supplementari relative a classi o materie particolari soggette a regime ADR.
La violazione alla sorveglianza del veicolo è riconducibile all’articolo 168 comma del Codice della Strada che dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa di € 343,00, la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida del conducente ed una sanzione accessoria come la sospensione della patente di guida e della carta di circolazione del veicolo per un periodo da 2 a 6 mesi.
PRECISAZIONE: alla sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, segue il fermo amministrativo del veicolo oggetto della violazione per un periodo corrispondente alla sospensione stessa.

CODICI

LA SORVEGLIANZA DEI VEICOLI E’ OBBLIGATORIA QUANDO:

S 1 (6)

     

  • La massa totale esplosiva delle materie ed oggetti della classe 1 trasportate in un veicolo è superiore a 50 kg (queste materie ed oggetti devono essere oggetto di una sorveglianza costante per prevenire ogni atto malintenzionato ed allertare il conducente e le autorità competenti in caso di perdita o di incendio).

     

  • Gli imballaggi vuoti non ripuliti ne sono esenti.

S 14

  • La massa totale di queste materie nel veicolo supera i 100 kg.

S 15

  • Per le materie del gruppo di rischio 4 qualsiasi sia la loro massa
  • Per le materie del gruppo di rischio 3 la cui massa totale supera i 100 kg.

N.B. La sorveglianza del veicolo non si applica non si applica nel caso in cui il compartimento di carico sia chiuso o i colli trasportati siano protetti in altro modo contro ogni scarico illegale.

S 16

  • La massa totale di queste materie nel veicolo supera i 500 kg. (inoltre i veicoli che trasportano più di 500 kg di queste materie saranno sempre oggetto di una sorveglianza atta ad impedire ogni azione malintenzionata

ed ad allertare il conducente e le autorità competenti in caso di perdita o

incendio).

S 17

  • La massa totale di queste materie nel veicolo supera i 1000 kg

S 18

  • La massa totale di queste materie nel veicolo supera i 2000 kg

S 19

  • La massa totale di queste materie nel veicolo supera i 5000 kg

S 20

  • La massa totale di queste materie nel veicolo supera i 10000 kg

S 21

     

  • Le disposizioni relative alla sorveglianza dei veicoli si applicano a tutte le materie qualunque sia la massa trasportata (inoltre queste materie devono essere sempre oggetto di una sorveglianza atta ad impedire ogni azione malintenzionata ed ad allertare il conducente e le autorità competenti in caso di perdita o di incendio. Tuttavia non è necessario applicare le disposizioni del capitolo 8.4 nel caso in cui:
    1. il compartimento caricato è chiuso o i colli trasportati sono protetti in altro modo contro scarico illegale;
    2. l’intensità di dose non supera 5 microsievert/h in ogni punto accessibile della superficie del veicolo

*Isp.C. Polizia Stradale




Di Franco Medri

Mercoledì, 04 Maggio 2005
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