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TUTTOADR 04/05/2005

MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO (A.D.R.)

MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO (A.D.R.)

di Franco Medri*


MEZZI  DI  ESTINZIONE  INCENDIO  (A. D. R.)

 

Le disposizioni relative all’ADR 2003 di cui al capitolo 8.1.4 si applicano ai mezzi di estinzione incendio in dotazione alle unità di trasporto di merci pericolose e prescrivono che:

 

a) ogni unità di trasporto deve essere munita di almeno un estintore portatile adatto alle classi di infiammabilità A, B e C (vedi norma EN 2: 1992 “classi di fuoco”), con capacità minima di 2 kg di polvere (è idoneo anche un altro agente estinguente di capacità equivalente), adeguato a combattere un incendio del motore o della cabina dell’unità di trasporto;

 

b) oltre a quanto esposto sono richiesti i seguenti apparecchi supplementari:

 

• per le unità aventi una massa ammissibile superiore a 7,5 tonnellate, uno o più estintori portatili adatti alle classi di infiammabilità A, B e C, con una capacità minima totale di 12 kg di polvere (è idoneo anche un altro agente estinguente di capacità equivalente), e di cui almeno un estintore con capacità minima di 6 kg;

 per le unità di trasporto aventi una massa ammissibile superiore a 3,5 tonnellate ed inferiore o uguale a 7,5 tonnellate, uno o più estintori portatili adatti alle classi di infiammabilità A, B e C con una capacità minima totale di 8 kg di polvere (è idoneo anche un altro agente estinguente di capacità equivalente), e di cui almeno un estintore con una capacità minima di 6 kg;

 per le unità di trasporto aventi una massa massima ammissibile inferiore o uguale a 3,5 tonnellate, uno o più estintori portatili adatti alle classi di infiammabilità A, B e C, con una capacità minima totale di kg 4 di polvere (è idoneo anche un altro agente estinguente di capacità equivalente). (*vedasi nota a piè di pagina).

 

Nota: si precisa che la capacità del o degli estintori prescritti al punto  a)  può essere detratta dalla capacità massima totale degli estintori prescritti al punto  b).

 

Per quanto riguarda le esenzioni parziali previste dal capitolo 1.1.3.6 delle disposizioni ADR, le unità di trasporto trasportanti merci pericolose devono essere equipaggiate di un estintore portatile adatto alle classi di infiammabilità A, B e C, con una capacità minima di 2 kg di polvere (è idoneo anche un altro agente estinguente di capacità equivalente) (gli agenti estinguenti devono essere adatti alla utilizzazione a bordo di un veicolo e soddisfare le pertinenti prescrizioni della norma EN 3 sugli estintori portatili da incendio).

Però se il veicolo è equipaggiato con un dispositivo fisso per lottare contro l’incendio del motore, automatico o facile da fare scattare, non è necessario che gli estintori portatili siano adatti alla lotta contro l’incendio del motore.

 

OBBLIGHI  E  PRESCRIZIONI

 

Gli estintori di cui sono muniti le unità di trasporto delle merci pericolose sono soggetti ad una serie di obblighi e prescrizioni, ovvero:

 

gli agenti estinguenti contenuti negli estintori devono essere tali che non siano suscettibili di sviluppare gas tossici, né nella cabina diguida, né per influenza del calore di un incendio;

devono essere muniti di un sigillo che permetta di verificare che non siano stati utilizzati;

devono avere un marchio di conformità ad una norma riconosciuta dall’autorità competente ed una iscrizione che indichi almeno la data (mese, anno) della prossima ispezione periodica o il periodo limite di utilizzo;

devono essere periodicamente oggetto di una ispezione in accordo con le norme nazionali, al fine di garantire un funzionamento in tutta sicurezza;

devono essere installati a bordo dell’unità di trasporto in modo che siano facilmente accessibili per l’equipaggio e la loro installazione deve essere protetta dagli effetti climatici in modo che non siano alterate le loro capacità operative.

 

SANZIONI

VIOLAZIONE

 

COMPETENZA

Circolazione con veicolo in regime ADR senza avere

in dotazione il prescritto estintore

Prefetto del luogo dove è stata accertata la violazione

Circolazione con veicolo in regime ADR con estintore scarico o non funzionante

Prefetto del luogo dove è stata accertata la violazione

Circolazione con veicolo in regime ADR con estintore privo del sigillo comprovante il mancato utilizzo

Prefetto del luogo dove è stata accertata la violazione

Circolazione con veicolo in regime ADR con estintore privo del prescritto marchio di conformità

Prefetto del luogo dove è stata accertata la violazione

Circolazione con veicolo in regime ADR con estintore mancante della iscrizione che

indica la data della prossima ispezione periodica o il periodo limite di utilizzo

Prefetto del luogo dove è stata accertata la violazione

Circolazione con veicolo in regime ADR con estintore privo dell’iscrizione attestante l’ispezione semestrale di efficienza effettuata, ovvero con omessa revisione semestrale

Prefetto del luogo dove è stata accertata la violazione

Circolazione con veicolo in regime ADR con estintore installato a bordo dell’unità di trasporto in modo di non facile accessibilità per l’equipaggio

Prefetto del luogo dove è stata accertata la violazione

 

Nota: La violazione dell’omessa revisione semestrale può concorrere con una norma extra ADR, ovvero comporta la violazione degli articoli 34 e 389 lettera “b” del D. P. R. 27 aprile 1955 n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) che è stato modificato dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 12 giugno 2003 n. 233.

Al datore di lavoro o titolare viene comminata una sanzione penale che comporta l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da  €  516,45 ad  €  2.582,28.

 

Importante: L’operatore che procede alla contestazione del DPR 547/55 (oltre al 168/9° del Codice della Strada) deve procedere al sequestro del cartellino dell’estintore comprovante la mancanza della revisione semestrale (quale fonte di prova).

 

Osservazione: Si rammenta che con la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, il veicolo verrà sottoposto a fermo amministrativo.

 

*Importante. Per quanto l’ADR 2003 ha dettato precise prescrizioni per i mezzi di estinzione incendi e con particolare riferimento alle disposizioni transitorie di cui al capitolo 1.6.5.6 si precisa che le unità di trasporto equipaggiate con estintori di incendio conformemente alle disposizioni del capitolo 8.1.4  applicabili fino al 31 dicembre 2002 possono essere ancora utilizzate fino al 31 dicembre 2007 (vedi anche D. M. 06 giugno 2002).

In riferimento a ciò, si precisa che sono sufficienti:

  1. per veicoli superiori a 3,5 tonnellate 2 estintori di cui 1 per il motore cabina di 2 kg e l’altro per pneumatici, freni e carico di 6 kg

  2. per veicoli inferiori o uguali a 3,5 tonnellate 2 estintori entrambi da 2 kg

  3. per veicoli che trasportano merci in esenzione parziale è sufficiente 1 estintore da 2 kg

Esempio: un autotreno che trasporta merci pericolose in regime ADR necessita di 2 estintori di cui uno da 2 kg e l’altro da 6 kg; ma se il rimorchio è sganciato e lasciato in sosta a prescindere che sia carico o non bonificato necessita anch’esso di un estintore da 6 kg.



*Ispettore Capo Polizia Stradale




di Franco Medri

Mercoledì, 04 Maggio 2005
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